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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24588/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte della detenzione del ciclomotore provento di furto e dell'assenza di ogni qualsivoglia plausibile indicazione circa le modalità di ricezione dello stesso, ha correttamente affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, conformemente ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), 62 -bis e 648, quarto comma, cod. pen., risulta reiterativo di doglianze già respinte dai giudici di merito, i quali - tenuto conto che la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività delle suddette diminuenti implica un accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, se non frutto di ragionamento illogico o arbitrario - hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, facendo riferimento alla mancanza di specificità della richiesta in ordine alle attenuanti generiche, al non modesto valore del ciclomotore ai fini della ravvisabilità della speciale tenuità del danno, e alla mancata configurabilità della particolare tenuità del fatto, a fronte della condotta di fuga attuata dall'odierno ricorrente, indice non solo della sua consapevolezza circa la provenienza illecita del bene, ma anche della sua pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MCAtie VtVA E2 .

L X otfiìiàfi8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico richiesto ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione, oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte della detenzione del ciclomotore provento di furto e dell'assenza di ogni qualsivoglia plausibile indicazione circa le modalità di ricezione dello stesso, ha correttamente affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, conformemente ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4), 62 -bis e 648, quarto comma, cod. pen., risulta reiterativo di doglianze già respinte dai giudici di merito, i quali - tenuto conto che la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività delle suddette diminuenti implica un accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, se non frutto di ragionamento illogico o arbitrario - hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto, facendo riferimento alla mancanza di specificità della richiesta in ordine alle attenuanti generiche, al non modesto valore del ciclomotore ai fini della ravvisabilità della speciale tenuità del danno, e alla mancata configurabilità della particolare tenuità del fatto, a fronte della condotta di fuga attuata dall'odierno ricorrente, indice non solo della sua consapevolezza circa la provenienza illecita del bene, ma anche della sua pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.MCAtie VtVA E2 . L X otfiìiàfi8
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