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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 39394/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa il 7 luglio 2017 nei suoi confronti dal medesimo Tribunale per i reati di rapina, sequestro di persona e lesioni, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2017.

Nell'istanza era stato dedotto che la sentenza era stata emessa in violazione di norme preordinate a garantire la corretta instaurazione del rapporto processuale.

Il giudice dell'esecuzione riteneva infondate tutte le doglianze, notando, sulla questione relativa all'asserita celebrazione dell'udienza preliminare in assenza dell'imputato, che si trattava di nullità a regime intermedio e che l'eccezione era tardiva; sulla questione relativa all'omessa notifica del decreto che aveva disposto il giudizio, che l'art. 169 cod. proc. pen. dispone, per il caso in cui l'imputato si trovi all'estero, anche se detenuto, la notificazione al difensore, qualora non sia stato eletto domicilio; sulla questione relativa alla traduzione della sentenza, che era accertata la corretta traduzione del provvedimento in lingua rumena e albanese; sullo svolgimento del dibattimento in assenza dell'imputato, che costui aveva già acconsentito alla svolgimento del dibattimento in sua assenza, e non era necessario ottenere anche la rinunzia a presenziare, in quanto implicitamente concessa con la pregressa; sulla rettifica della data della commissione del reato, che non si trattava di modifica dell'imputazione, bensì di correzione di errore materiale, senza la necessità che tale cambiamento venisse notificato all'imputato; sull'avviso di deposito della sentenza fuori termine, che l'avviso era stato ritualmente notificato al difensore, in qualità di domiciliatario; sugli errori attinenti ai dati identificativi del provvedimento, quali numero e data di pronuncia, contenuti nell'avviso trasmesso al difensore, che tali errori non erano idonei a sviare la difesa, essendo stata allegata anche la sentenza, con la conseguente possibilità di avvedersi delle erronee indicazioni.

Il giudice dell'esecuzione rilevava che le eccezioni avanzate in sede esecutiva attenevano in realtà a nullità maturate nel procedimento di cognizione, in quanto tali escluse dal novero delle censure conoscibili dal giudice dell'esecuzione.2.

Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce otto motivi chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 415-bis e 416 cod. proc. pen.

Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla irritualità e illegittimità della richiesta di rinvio a giudizio.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 418, 419, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater e 429 cod. proc. pen.

Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla celebrazione dell'udienza preliminare in assenza dell'imputato senza acquisizione del suo consenso.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 161 e segg. cod. proc. pen.

Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla irritualità della notifica del decreto che ha disposto il giudizio, per mancata notifica .5 presso l'istituto penitenziario di Arad, come richiesto dall'imputato, ivi detenuto, invece che al domicilio del difensore.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 178, 179, 185, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater e segg. cod. proc. pen.

Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente all'omessa traduzione dell'imputato per le udienze dibattimentali.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 516, 520 cod. proc. pen.

Censura di nuovo il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente all'omessa traduzione dell'imputato per le udienze dibattimentali.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 148, 178, 179, 185, 548, 585, cod. proc. pen.

Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla erroneità del contenuto dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di condanna e alla sua irrituale notifica.

2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 143, 178, 179, 185, 656, 666 cod. proc. pen.

Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla mancata traduzione degli atti trasmessi nella lingua parlata dall'imputato.

2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 656, 666, 670 e 568 cod. proc. pen.

Censura l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata era inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile sotto tutti i profili.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

È stato precisato, inoltre, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02).

1.2. Nel caso ora in esame, le deduzioni proposte nell'interesse di Idea! Hoxha non potevano essere fatte valere in fase esecutiva, perché riguardanti, secondo la sua stessa prospettazione, o violazioni di norme processuali della fase di cognizione la cui proposizione è ormai preclusa; o la celebrazione del giudizio in assenza, con riguardo alla quale il condannato, proprio in applicazione dei principi sopra richiamati, avrebbe dovuto far valere ogni lamentela mediante la presentazione di specifica richiesta per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza che egli ha rivolto al giudice dell'esecuzione non poteva essere qualificata come istanza per la rescissione del giudicato.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, non poteva pervenire a un provvedimento più favorevole al condannato rispetto a quello emesso.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. .

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa il 7 luglio 2017 nei suoi confronti dal medesimo Tribunale per i reati di rapina, sequestro di persona e lesioni, divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2017. Nell'istanza era stato dedotto che la sentenza era stata emessa in violazione di norme preordinate a garantire la corretta instaurazione del rapporto processuale. Il giudice dell'esecuzione riteneva infondate tutte le doglianze, notando, sulla questione relativa all'asserita celebrazione dell'udienza preliminare in assenza dell'imputato, che si trattava di nullità a regime intermedio e che l'eccezione era tardiva; sulla questione relativa all'omessa notifica del decreto che aveva disposto il giudizio, che l'art. 169 cod. proc. pen. dispone, per il caso in cui l'imputato si trovi all'estero, anche se detenuto, la notificazione al difensore, qualora non sia stato eletto domicilio; sulla questione relativa alla traduzione della sentenza, che era accertata la corretta traduzione del provvedimento in lingua rumena e albanese; sullo svolgimento del dibattimento in assenza dell'imputato, che costui aveva già acconsentito alla svolgimento del dibattimento in sua assenza, e non era necessario ottenere anche la rinunzia a presenziare, in quanto implicitamente concessa con la pregressa; sulla rettifica della data della commissione del reato, che non si trattava di modifica dell'imputazione, bensì di correzione di errore materiale, senza la necessità che tale cambiamento venisse notificato all'imputato; sull'avviso di deposito della sentenza fuori termine, che l'avviso era stato ritualmente notificato al difensore, in qualità di domiciliatario; sugli errori attinenti ai dati identificativi del provvedimento, quali numero e data di pronuncia, contenuti nell'avviso trasmesso al difensore, che tali errori non erano idonei a sviare la difesa, essendo stata allegata anche la sentenza, con la conseguente possibilità di avvedersi delle erronee indicazioni. Il giudice dell'esecuzione rilevava che le eccezioni avanzate in sede esecutiva attenevano in realtà a nullità maturate nel procedimento di cognizione, in quanto tali escluse dal novero delle censure conoscibili dal giudice dell'esecuzione.2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce otto motivi chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 415-bis e 416 cod. proc. pen. Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla irritualità e illegittimità della richiesta di rinvio a giudizio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 418, 419, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater e 429 cod. proc. pen. Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla celebrazione dell'udienza preliminare in assenza dell'imputato senza acquisizione del suo consenso. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 161 e segg. cod. proc. pen. Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla irritualità della notifica del decreto che ha disposto il giudizio, per mancata notifica .5 presso l'istituto penitenziario di Arad, come richiesto dall'imputato, ivi detenuto, invece che al domicilio del difensore. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 178, 179, 185, 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater e segg. cod. proc. pen. Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente all'omessa traduzione dell'imputato per le udienze dibattimentali. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 178, 179, 185, 516, 520 cod. proc. pen. Censura di nuovo il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente all'omessa traduzione dell'imputato per le udienze dibattimentali. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 148, 178, 179, 185, 548, 585, cod. proc. pen. Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla erroneità del contenuto dell'avviso di deposito fuori termine della sentenza di condanna e alla sua irrituale notifica. 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 143, 178, 179, 185, 656, 666 cod. proc. pen. Censura il rigetto della domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata, che sarebbe conseguente alla mancata traduzione degli atti trasmessi nella lingua parlata dall'imputato. 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., critica l'ordinanza impugnata per inosservanza di legge e per vizi di motivazione in relazione agli artt. 656, 666, 670 e 568 cod. proc. pen. Censura l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale la domanda tendente ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza citata era inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile sotto tutti i profili. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. È stato precisato, inoltre, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02). 1.2. Nel caso ora in esame, le deduzioni proposte nell'interesse di Idea! Hoxha non potevano essere fatte valere in fase esecutiva, perché riguardanti, secondo la sua stessa prospettazione, o violazioni di norme processuali della fase di cognizione la cui proposizione è ormai preclusa; o la celebrazione del giudizio in assenza, con riguardo alla quale il condannato, proprio in applicazione dei principi sopra richiamati, avrebbe dovuto far valere ogni lamentela mediante la presentazione di specifica richiesta per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza che egli ha rivolto al giudice dell'esecuzione non poteva essere qualificata come istanza per la rescissione del giudicato. Il giudice dell'esecuzione, quindi, non poteva pervenire a un provvedimento più favorevole al condannato rispetto a quello emesso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. . Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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