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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30360/2026

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el 15/01/2026 del TRIBUNALE di Messinavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoil rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 15 gennaio 2026 il Tribunale di Messina, qualegiudice della esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA](con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in relazione alla condanna alla pena di anni duee mesi sei di reclusione ed euro 516,46 di multa, di cui alla sentenza emessa dalTribunale di Messina il 24.10.2000, confermata dalla Corte di Appello e divenutairrevocabile il 26.10.2006.Il giudice dell’esecuzione ha, altresì, dichiarato la sussistenza del vincolodella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna,rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione edeuro 716,46 di multa:a) sent. del GUP del Tribunale di Messina del 10.7.1996 ex art. 444 cod.proc. pen. (irrevocabile il 24.01.1997), con cui è stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] lapena di anni uno e mesi otto di reclusione e la multa di euro 516,46, per i reati dicui agli artt. 110 e 10, 12, 14 e 23 L. 110/75 (capo A) commessi il 19.2.1996 eartt. 110- 648 cod. pen. (cap.

B) commesso in pari data;b) sent. del Tribunale di Messina il 24.10.2000, confermata dalla Corted'Appello e divenuta irrevocabile il 26.10.2006, con cui il predetto è statocondannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 516,46 dimulta, per i reati di cui agli artt. 110 - 337 cod. pen. e 110-648 сod. pen.,commessi il 19.2.1996.È stata respinta la domanda di riconoscimento della continuazione inriferimento ad una ulteriore condanna per il delitto di furto commesso nel 2001.Quanto alla determinazione della pena, il G.E. parte dalla considerazione delreato più grave in quello di ricettazione per cui è stata inflitta la pena di anni duedi reclusione ed euro 516 di multa e procede ad aumenti per i reati satellite sinoad arrivare alla pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro716 di multa.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento aquanto previsto dall’art.669 cod. proc. pen.Il difensore sostiene che nel calcolo del trattamento sanzionatorio il giudicenon ha rilevato che le due condanne poste in continuazione riguardano ilmedesimo fatto e che, pertanto, andrebbe applicata solo la pena di minore entitàrendendosi necessaria, quindi, la revoca della condanna di cui alla sentenza delGUP di Messina.Al secondo motivo si denunciano erronea applicazione di legge ed omessamotivazione in riferimento alla entità della pena applicata per ogni singolo reato– satellite portato in continuazione.Il ricorrente evidenzia che, ai fini del controllo sul corretto esercizio delpotere discrezionale del giudice in punto di individuazione della penacomplessiva, la giurisprudenza di legittimità richiede espressa motivazione perogni aumento che deve, infatti, essere adeguato ai principi di proporzionalità eragionevolezza.Ciò posto, il difensore chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, al secondo motivo.Quanto al primo motivo il ricorso non è valutabile, trattandosi diargomento del tutto nuovo, non portato alla attenzione del giudice dellaesecuzione.2.

Quanto al secondo motivo, vero è che l’impegno argomentativo delgiudice della esecuzione non è conforme allo standard richiesto dagli arresti piùrecenti di questa Corte di legittimità: in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso in esame vi è mera quantificazione della incidenza dei reati-satellite, ma manca ogni riferimento ai criteri utilizzati.Va, pertanto, disposto, in riferimento alla determinazione del trattamentosanzionatorio, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 15/01/2026 del TRIBUNALE di Messinavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestoil rigetto del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 15 gennaio 2026 il Tribunale di Messina, qualegiudice della esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA](con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in relazione alla condanna alla pena di anni duee mesi sei di reclusione ed euro 516,46 di multa, di cui alla sentenza emessa dalTribunale di Messina il 24.10.2000, confermata dalla Corte di Appello e divenutairrevocabile il 26.10.2006.Il giudice dell’esecuzione ha, altresì, dichiarato la sussistenza del vincolodella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna,rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione edeuro 716,46 di multa:a) sent. del GUP del Tribunale di Messina del 10.7.1996 ex art. 444 cod.proc. pen. (irrevocabile il 24.01.1997), con cui è stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] lapena di anni uno e mesi otto di reclusione e la multa di euro 516,46, per i reati dicui agli artt. 110 e 10, 12, 14 e 23 L. 110/75 (capo A) commessi il 19.2.1996 eartt. 110- 648 cod. pen. (cap. B) commesso in pari data;b) sent. del Tribunale di Messina il 24.10.2000, confermata dalla Corted'Appello e divenuta irrevocabile il 26.10.2006, con cui il predetto è statocondannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 516,46 dimulta, per i reati di cui agli artt. 110 - 337 cod. pen. e 110-648 сod. pen.,commessi il 19.2.1996.È stata respinta la domanda di riconoscimento della continuazione inriferimento ad una ulteriore condanna per il delitto di furto commesso nel 2001.Quanto alla determinazione della pena, il G.E. parte dalla considerazione delreato più grave in quello di ricettazione per cui è stata inflitta la pena di anni duedi reclusione ed euro 516 di multa e procede ad aumenti per i reati satellite sinoad arrivare alla pena complessiva di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro716 di multa.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento aquanto previsto dall’art.669 cod. proc. pen.Il difensore sostiene che nel calcolo del trattamento sanzionatorio il giudicenon ha rilevato che le due condanne poste in continuazione riguardano ilmedesimo fatto e che, pertanto, andrebbe applicata solo la pena di minore entitàrendendosi necessaria, quindi, la revoca della condanna di cui alla sentenza delGUP di Messina.Al secondo motivo si denunciano erronea applicazione di legge ed omessamotivazione in riferimento alla entità della pena applicata per ogni singolo reato– satellite portato in continuazione.Il ricorrente evidenzia che, ai fini del controllo sul corretto esercizio delpotere discrezionale del giudice in punto di individuazione della penacomplessiva, la giurisprudenza di legittimità richiede espressa motivazione perogni aumento che deve, infatti, essere adeguato ai principi di proporzionalità eragionevolezza.Ciò posto, il difensore chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, al secondo motivo.Quanto al primo motivo il ricorso non è valutabile, trattandosi diargomento del tutto nuovo, non portato alla attenzione del giudice dellaesecuzione.2. Quanto al secondo motivo, vero è che l’impegno argomentativo delgiudice della esecuzione non è conforme allo standard richiesto dagli arresti piùrecenti di questa Corte di legittimità: in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso in esame vi è mera quantificazione della incidenza dei reati-satellite, ma manca ogni riferimento ai criteri utilizzati.Va, pertanto, disposto, in riferimento alla determinazione del trattamentosanzionatorio, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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