CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 11012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26702/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 172/2019 , pubblicata il25/03/2019, R.G. n. 782/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. Con sentenza depositata il 25.3.2019, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.) ha dichiarato non dovuta l'indennità aggiuntiva di anzianità prevista dall'art. 60 del Regolamento del personale dell'Istituto corrisposta all'atto della cessazione del rapporto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Oglio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha condannato questi ultimi al pagamento, in favore dell'appellante, delle rispettive somme indebitamente percepite, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, oltre alle spese di lite. 2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che tale indennità costituiva un trattamento aggiuntivo di fine rapporto rispetto a quello previsto per legge e, in quanto tale nullo; ha sottolineato, poi, l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva reputato l'indennità in questione come parte integrante dell'accordo transattivo intercorso fra le parti in data31 maggio 2001 ed ha escluso, di contro, che dall'esame del documento emergeva che tra le pattuizioni concordate rientrasse l'indennità controversa;in ordine alle spese di lite ha applicato il criterio della soccombenza ponendole per intero a carico dei lavoratori. 3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe indicati affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’I.R.C.A.C. 4. L’Istituto ha depositato memoria. Considerato che 5. I motivi p ossono essere così sintetizzati. 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 cc e 1363 cc, con riferimento al contenuto delle conciliazioni intervenute tra le parti presso l’UPLMO di Palermo nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che gli accordi transattivi intercorsi tra le parti includessero anche l’erogazione della indennità di cui sopra. 7. Con il secondo motivo si eccepis ce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non essere stato valutato dalla Corte territoriale il contenuto della Delibera I.R.C.A.C. n. 8975 nonché le singole delibere autorizzative alla sottoscrizione delle varie conciliazioni da cui desumere l’avvenuta inclusione dell’indennità per cui è causa nelle conciliazioni sottoscritte dagli odierni ricorrenti. 8. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell a violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948 n. 5 cc; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del RD [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 262, disposizioni sulla legge in generale; della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033, 2948 n. 5 e 2946 cc nonché del relativo combinato disposto; sostengono che erroneamente era stata respinta l’eccezione di intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del vantato credito in restituzione dell’Istituto e sollecitano l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2946 cc, per violazione dell’art. 3 Cost., per l’ipotesi in cui detta norma venisse interpretata come applicabile all’indebito oggettivo relativo alle indennità corrisposte al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro. 9. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 4 co. 5 e co. 11 della legge 29 maggio 1982 n. 297; la violazione degli artt.1362, 1363 e 1367 cc, in relazione all’art. 60 del Regolamento del personale I.R.C.A.C., come modificato e integrato dalla deliberazione n. 4252 del 25 ottobre 1990 la violazione dell’art. 12 co. 3 della legge n. 153 del 1969, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, deducendo, sul presupposto della equiparazione del Regolamento del personale di un ente pubblico economico (quale l’I.R.C.A.C.) ad un contratto collettivo nazionale, l’errata interpretazione dell’art. 60 del predetto Regolamento evidenziando che l’indennità ivi prevista costituisse un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto al trattamento di fine rapporto ed il riferimento ad esso era stato svolto esclusivamente quale parametro di quantificazione dell’indennità medesima. 10. Con il quinto motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, rappresentato dalle differenze fiscali tra TFR e indennità ex art. 60 che avrebbero indotto i giudici del merito ad escludere la sussistenza della medesima natura tra i due trattamenti economici in questione.11. Con il sesto motivo, in via subordinata, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 92 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché, il riconoscimento, per oltre un ventennio, da parte dell’Istituto, di un trattamento economico non dovuto avrebbe dovuto i giudici di seconde cure quanto meno a compensare le spese di lite. 12. Il ricorso non è fondato e si richiamano, al riguardo, le argomentazioni di cui alla ordinanza di questa Corte (n. 10163/2021) che questo Collegio condivide e pone a base della decisione per quanto esse possano rilevare nel presente giudizio. 13. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. 14. E’ opportuno ricordare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito di un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass n. 24539 del 2009; Cass. n. 27136 del 2017), a meno che non vi sia violazione, come sopra precisato, dei criteri ermeneutici legali o si sia in presenza i vizi della motivazione. 15. Nel caso in esame la Corte territoriale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc e giuridicamente corretta, ha rilevato che dal tenore del verbale di conciliazione del 31.5.2001 (rectedai rispettivi verbali di conciliazione) che si collocava nella procedura finalizzata all’esodo per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 10 del 1999) non era dato evincersi alcun riferimento all’articolo 60 del Regolamento e che oggetto dell’atto transattivo erano le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro e i criteri e le modalità per la composizione degli elementi retributivi per la l’individuazione della remunerazione di riferimento, da considerare utile ai fini della quantificazione del trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere al lavoratore in funzione dell’esodo. 16. Si tratta di un accertamento di fatto, compiuto senza violazione dei criteri esegetici normativamente previsti per gli atti negoziali e, inquanto tale, insindacabile in sede di legittimità. 17. Il secondo motivo è inammissibile.18. Giova premettere che l 'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 19. Nel caso in esame, come sopra detto, la Corte distrettuale ha specificamente valutato i verbali di conciliazione giungendo alla conclusione che gli stessi non includevanoil riconoscimento dell’indennità controversa: tanto basta ai fini del presente giudizio, non rilevando un eventuale profilo di mancata attuazione, nella stipula dei relativi atti, di quanto stabilito dalla citata delibera che attiene ad un piano logico-giuridico diverso. 20. Il terzo motivo è infondato. 21. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto, richiamando in modo pertinente la giurisprudenza in tema di recupero di somme indebitamente corrisposte al dipendente, che andavaapplicato il termine di prescrizione decennale previsto in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo previsto dagli artt. 2033 e 2946 cc. 22. Quella dell’I.R.C.A.C., infatti, era da qualificare come ripetizione di indebito che aveva come presupposto una prestazione positiva (facere o dare) ex art. 2033 cc e non un’azione di inesatto inadempimento operato dal datore di lavoro (per es. con una compensazione impropria, cfr. Cass. n. 6747/2014, che avrebbe giustificato una diversa disciplina), per cui la prescrizione da applicare era effettivamente quella ordinaria decennale. 23. Né sono ravvisabili i profili di illegittimità costituzionale dedotti nella censura perché il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cc, per le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro trova applicazione,a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto (Cass. n. 16139/2018): tali esigenze non sono chiaramente ravvisabili nell’ipotesi in cui sia il datore ad agire ex art. 2033 cc per cui alcuna violazione del principio di uguaglianza è ipotizzabile essendo diverse le situazioni poste alla base delle rispettive pretese. 24. In ordine al quarto motivo, come già statuito con il precedente di legittimità indicato, va ritenuta corretta la interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna (art. 60 Reg.) rubricata “indennità di anzianità” e che, secondo i giudici di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e della intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione della indennità stessa è stata ritenuta un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 21120 cc come modificato dalla legge n. 297/82. 25. Non si ritengono al legate né sono ravvisabili specifiche ragione per discostarsi da tale orientamento interpretativo. 26. Il quinto motivo è inammissibile, in punto di diritto, per le stesse ragioni di cui al secondo motivo. 27. La Corte territoriale ha ritenuto, dall’esame attento della disposizione del Regolamento, che l’indennità in questione costituisse un TFR aggiuntivo e non può assumere rilevo dirimente, per attribuire ad essa una diversa natura, un asserito diverso trattamento fiscale (che riguarda i rapporti del datore di lavoro con l’erario e solo indirettamente i lavoratori) o il fatto che la indennità non potesse essere oggetto di anticipazione, come stabilito da apposita deliberazione dell’I.R.C.A.C.: ciò che rileva è la natura oggettiva dell’emolumento in questione che la Corte distrettuale, come detto, ha ritenuto correttamente equiparato al trattamento di fine rapporto. 28. Il sesto motivo è, infine, anche esso infondato. 29. La liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede dilegittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali; con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo dilegittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice dimerito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo lespese a carico della pa rte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128). 30. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 cpc, vigente ratione temporis. 31. Si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità come sopra evidenziato. 32. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 33. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 34. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente, in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ult