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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13201/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, pronunciata il 9 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, porto di arma clandestina e possesso di segni distintivi contraffatti con recidiva specifica e reiterata e porto di armi e strumenti atti a offendere.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico.

L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, anche in considerazione del fatto che l'imputato, nonostante il lungo periodo di detenzione, nel commettere i reati sub iudice, ha dimostrato di non aver fatto propri gli effetti rieducativi della carcerazione (pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena stante l'irrilevanza delle dichiarazioni con le quali il CAMBEDDA si è limitato ad ammettere quanto già accertato dagli operanti (vedi pag. 9 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è aspecifico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato (pag. 9 della sentenza impugnata), argomentazione con la quale il ricorso ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il principio di diritto secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, pronunciata il 9 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, porto di arma clandestina e possesso di segni distintivi contraffatti con recidiva specifica e reiterata e porto di armi e strumenti atti a offendere. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico. L'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore, anche in considerazione del fatto che l'imputato, nonostante il lungo periodo di detenzione, nel commettere i reati sub iudice, ha dimostrato di non aver fatto propri gli effetti rieducativi della carcerazione (pag. 8 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico non risultando adeguatamente argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena stante l'irrilevanza delle dichiarazioni con le quali il CAMBEDDA si è limitato ad ammettere quanto già accertato dagli operanti (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, è aspecifico e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente individuato una pena base di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato (pag. 9 della sentenza impugnata), argomentazione con la quale il ricorso ha omesso di confrontarsi. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, peraltro, il principio di diritto secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data
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