CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 43656/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Milano, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 27.1.2022 aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto ex art. 416, c.p., ascrittogli al capo 1) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Pittella, lamentando: 1) vizio di motivazione in punto di interpretazione del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione; 2) mancanza di motivazione, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 3. Con requisitoria scritta del 27.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. La misura cautelare di cui si discute è stata disposta nei confronti del ricorrente, nell'ambito di articolate indagini, che, come rileva il tribunale del riesame, "hanno portato l'accusa a ritenere accertato un quadro da cui risulta che alcune società riconducibili agli Aloisio e ai Giardino" (famiglie a loro volta vicine a potenti famiglie di `ndrangheta operanti nella zona di [OSCURATO:PERSONA]) "lavorano da anni nel settore della manutenzione della rete ferroviaria italiana, fornendo manodopera alle grandi società vincitrici delle gare di appalto indette da RFI-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mediante l'utilizzo (l'abuso afferma il G.I.P.) di strumenti giuridici che sarebbero astrattamente leciti ma che vengono utilizzati per aggirare i divieti in materia di subappalto, per pagare meno imposte, per garantire alle imprese coinvolte il procacciamento di fondi extracontabili, consentendo al contempo alla criminalità organizzata di infiltrarsi in uno dei settori strategici del Paese, quale il funzionamento della rete ferroviaria" (cfr. p. 4 dell'ordinanza oggetto di ricorso). Al riguardo vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 5.1 Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Milano abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, che, in realtà, vengono acriticamente reiterati in questa sede, con una prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa, peraltro generica, dei risultati acquisiti nella fase delle indagini, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Pittella, in ordine al delitto in precedenza indicato, attraverso un'esaustiva e articolata valutazione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. Elementi, che hanno consentito di individuare nella "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", di cui il Pittella è amministratore di fatto, una delle cd. "società monetizzatrici", inserite nel circuito criminale delineato in premessa, il cui scopo è quello di emettere fatture per operazioni inesistenti, in modo che dai conti correnti di tali società vengano prelevate somme di denaro in contanti, restituite "in nero" alle società appaltatrici di R.F.I., al netto del compenso spettante ai gestori delle società emittenti le fatture inesistenti per il fatto di essersi prestati all'operazione di retrocessione, determinando un'evasione I.V.A. e contributiva mediante compensazioni di credito I.V.A. inesistente. L'inserimento del Pittella nella compagine associativa in cui svolgono un ruolo decisivo i fratelli Aloisio, sulla sussistenza della quale il ricorrente non articola censure specifiche, è stato desunto dal tribunale del riesame, con logico argomentare, dagli accertamenti operati dal Gruppo di Crotone della Guardia di Finanza, dai quali è emerso come il Pittella abbia messo la società paterna "a disposizione degli Aloisio per la creazione di fatture per operazioni certamente inesistenti". Si tratta di accertamenti, compiutamente descritti dal giudice della impugnazione cautelare, da un lato, di natura bancaria e ispettiva, che hanno fatto emergere la natura fittizia di una serie di fatture emesse nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", società riconducibile al gruppo Aloisio, di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in uno con la mancanza di strutture organizzative, mezzi aziendali e dipendenti, in capo alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; dall'altro, di una serie di conversazioni, telefoniche e ambientali, oggetto di captazione, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Pittella, che hanno evidenziato la sistematicità dei rapporti tra il ricorrente e l'Aloisio, nel quadro della complessa attività illecita di cui si discute (cfr. pp. 6-14 dell'impugnata ordinanza). A fronte di tale esaustivo argomentare, i rilievi difensivi, con cui si eccepisce la completa estraneità dell'indagato al contesto associativo e la debolezza del quadro indiziario a suo carico, come si è detto, appaiono del tutto generici e tali da proporre una diversa e non consentita lettura degli elementi di fatto raccolti nel corso delle indagini, a partire dalle attività di captazione poste in essere dalla polizia giudiziaria. E invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Cass., Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). Manifesta illogicità e irragionevolezza che non appaiono configurabili nel caso in esame, in quanto il contenuto delle menzionate conversazioni va letto, secondo la coerente impostazione seguita dal tribunale del riesame, in uno con gli esiti dei disposti accertamenti sull'attività della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e sulle movimentazioni bancarie riconducibili al Pittella, laddove il ricorrente, propone una lettura atomizzata e alternativa delle conversazioni intercettate, eccependo la conclamata assenza di rapporti tra il Pittella e gli altri fratelli Aloisio e l'occasionalità del rapporto esauritosi con l'emissione di sole quattro fatture per operazioni inesistenti. 6. Del tutto conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, infine, appare la valutazione operata dal tribunale del riesame in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, nonché di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in esecuzione. Come è noto, infatti, in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. L'attualità del pericolo, pertanto, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Cass., Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, Cass., Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242). A tale princìpi si è attenuta la motivazione del tribunale del riesame (cfr. pp. 14-15), che ha ancorato la sua valutazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in termini di concretezza e di attualità, proprio alla gravità delle condotte poste in essere e alla personalità dell'indagato, messa in luce da tali condotte; personalità, dunque, che si connota in termini assolutamente negativi, proprio in considerazione della circostanza che il ricorrente "risulta essersi messo per anni (e non certo in un episodio isolato riferito a 4 fatture, come preteso dalla difesa) a completa disposizione degli Aloisio per la realizzazione dell'attività criminosa del sodalizio", senza dimostrare, al contempo, "alcuna volontà di rescindere i legami con l'ambiente in cui è maturata la sua scelta delittuosa". Tale valutazione, giustifica, ad avviso del tribunale del riesame, anche la proporzionalità e l'adeguatezza della misura imposta, con valutazione dotata di intrinseca coerenza logica e, anche in questo caso, del tutto conforme agli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità. In tema di misure cautelari personali, infatti, l'art. 275, c.p.p., nell'attribuire al giudice ampi poteri discrezionali nella scelta della misura da applicare all'indagato o imputato, impone di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta, come nel caso in esame, da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Rv. 191652). Sul punto, peraltro, i rilievi difensivi peccano ancora una volta di genericità, apparendo, al contempo, manifestamente infondati. La decisione oggetto di ricorso si inserisce, invero, in un consolidato alveo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti dorniciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio. Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa da parte del ricorrente, anche attraverso l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis, c.p.p., appare, pertanto, immune dai denunciati vizi, perché fondato proprio su di una coerente valutazione in ordine alla inadeguatezza di altre misure meno afflittive, in quanto anche l'eventuale utilizzo di strumentazione elettronica di controllo "non appare idonea ad evitare che il ricorrente possa approfittare dei sostanziali margini di libertà ad essa connessi per proseguire nella illecita attività o per non disperdere i contatti per poterla riprendere in momenti migliori". 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de