Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:332
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0528_RES
Causa C‑528/24 [Boothnesse] (
i
)
LQ
e
NT
e
RM
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2026
«Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esercizio dell’azione penale – Articolo 524, paragrafo 2 – Articolo 604, lettera c) – Rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali – Articolo 625 – Regola della specialità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il [OSCURATO:PERSONA] – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Mandato di arresto emesso nei confronti di una persona condannata nello Stato emittente a una pena privativa della libertà per un reato diverso da quello contemplato dal suddetto mandato – Rischio di violazione della regola della specialità in caso di consegna – Circostanza insufficiente a giustificare il rifiuto di esecuzione del mandato di arresto – Eccezione – Violazione della regola della specialità che può comportare un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali dell’interessato – Assenza di mezzi di ricorso che consentano di contestare la violazione di tale regola – Rischio di violazione del diritto a un ricorso effettivo
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, § 1, e 51, § 1; Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE e CEEA - [OSCURATO:PERSONA], art. 524, § 2, 596, 600, 601, 604, c), e 625]
(v. punti 25, 27‑49, 54‑56, 58‑60, 63‑65 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte constata che il rischio di violazione, nello Stato emittente di un mandato d’arresto, della regola della specialità prevista all’articolo 625, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso con il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (ASCC) (
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) non costituisce, di per sé, un motivo di rifiuto di esecuzione di tale mandato da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
Nel 2021, LQ, NT e RM, sottoposti a procedimenti penali nel [OSCURATO:PERSONA] per frodi che avrebbero commesso nella loro qualità di comproprietari e di amministratori di una società, sono stati condannati ciascuno a sei mesi di reclusione per oltraggio al tribunale, dopo aver violato le misure di congelamento dei beni che un giudice inglese aveva disposto nei loro confronti nell’ambito di tali procedimenti. Una violazione del genere non ha natura penale nel diritto del [OSCURATO:PERSONA] successivo, l’autorità giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA] (tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso tre mandati d’arresto sulla base dell’ASCC, diretti a ottenere la consegna di tali persone al fine di esercitare l’azione penale nei loro confronti per reati di frode.
I ricorrenti sono stati arrestati in [OSCURATO:PERSONA] e deferiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]), che ha ordinato la loro consegna al [OSCURATO:PERSONA] hanno quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, deducendo che una tale consegna li esporrebbe a dover scontare ciascuno una pena di sei mesi di reclusione nel [OSCURATO:PERSONA] per oltraggio al tribunale, reato che non è oggetto dei mandati d’arresto emessi nei loro confronti. La loro consegna a quest’ultimo Stato implicherebbe, di conseguenza, una violazione della regola della specialità enunciata all’articolo 625, paragrafo 2, dell’ASCC, che esclude, in linea di principio, l’esercizio dell’azione penale o la privazione della libertà per un reato anteriore alla consegna diverso da quello per cui la persona ricercata è stata consegnata.
In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se, in tali circostanze, l’articolo 625 dell’ASCC impone o consente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base di tale accordo.
Giudizio della Corte
Con un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 625 dell’ASCC, la Corte rileva che la circostanza che la persona oggetto di un mandato d’arresto, emesso sulla base di tale accordo ai fini dell’esercizio dell’azione penale per un reato, sia stata condannata, nello Stato emittente, a una pena privativa della libertà per un reato diverso, che non è oggetto di detto mandato, non consente, di per sé, all’autorità giudiziaria competente, di rifiutare l’esecuzione di quest’ultimo mandato.
Anzitutto, dalla formulazione dell’articolo 625, paragrafo 1, dell’ASCC non risulta in alcun modo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a verificare, prima di pronunciarsi sull’esecuzione del mandato d’arresto, che le autorità dello Stato emittente rispettino la regola della specialità enunciata in tale disposizione, né che essa abbia l’obbligo o la facoltà di rifiutarne l’esecuzione qualora disponga di elementi che dimostrino che tale regola non sarà rispettata in caso di consegna della persona ricercata.
Allo stesso modo, il fatto che l’assenso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione alla deroga alla regola della specialità alle condizioni previste da tale accordo sia richiesto, in linea di principio, dopo la consegna della persona ricercata, costituisce parimenti un indizio del fatto che il rispetto di tale regola non debba essere esaminato prima della consegna e che non possa, di conseguenza, giustificare il rifiuto di quest’ultima.
Inoltre, le disposizioni dell’ASCC non prevedono neppure motivi di rifiuto di esecuzione del mandato d’arresto vertenti sulla violazione della regola della specialità né delle altre norme di tale accordo da parte delle autorità dello Stato emittente.
Infine, l’efficacia del meccanismo di consegna istituito dall’ASCC sarebbe ostacolata se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione fosse chiamata a verificare, prima di pronunciarsi sull’esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base di tale accordo, se le disposizioni di quest’ultimo relative a tale meccanismo siano, in pratica, pienamente rispettate nello Stato emittente.
Ciò premesso, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può ordinare la consegna della persona ricercata qualora consideri, al termine di un esame adeguato, che sussistono fondati motivi per ritenere che, in caso di consegna nel [OSCURATO:PERSONA], graverebbe un rischio effettivo sulla protezione dei suoi diritti fondamentali.
A tal riguardo, sebbene il requisito del rispetto della regola della specialità non costituisca un diritto fondamentale e l’esistenza di un rischio di violazione di tale regola non sia sufficiente, di per sé, a giustificare un rifiuto di eseguire un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC, un siffatto rischio può essere rilevante, unitamente ad altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali.
Pertanto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione di un siffatto mandato d’arresto in una situazione in cui la prevedibile violazione di tale regola comporti un rischio effettivo di successiva violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata, tra cui il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale articolo 47 sarebbe in particolare violato se la persona non disponesse, nello Stato emittente, di alcun mezzo di ricorso che le consentisse di avvalersi di un’asserita violazione della regola della specialità.
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i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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1
) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, dall’altra (
GU 2021, L 149, pag. 10
).