CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19973/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], c.f. MRCPTR 48E05B110Y , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]Ambra e [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma al [OSCURATO:PERSONA] 11 ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 525/2011della C TC – Sezione di Torino , depositatain data 9/6/2011; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 23 novembre 2022 dal dott. [OSCURATO:PERSONA] , svoltasi nelle forme dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, come inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza intervento delle parti; [OSCURATO:PERSONA]: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato di aver aderito in data 4 novembre 2022 alla definizione lite pendente e di aver pagato quanto dovuto in base all’art. 5 della legge n . 130 del 31 agosto 2022, chiedendo di sospendere il giudizio in relazione a quanto previsto dal comma 10 del medesimo art.5 della legge n 130 del 31 agosto 2022, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni contenute nell’art. 5.citato; il giudizio deve essere sospesofino alla scadenza del termine di cui al comma 7 dell’art. 5della legge n. 130 del 2022; P.Q.M. La Corte dichiara cheil giudizio resta sospeso fino al 16 gennaio ’23, termine di cui al comma 7 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 2