CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12883/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati GabrielePasqua, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGianpaolo Terranova-controricorrente-avverso la sentenza n. 45/2022 emessa dalla Corte d’appello di Catania il27/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 9558/2022Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 12883/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ileana Fedele