CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia riformava solo in punto di pena la pronuncia emessa il 27/2/2020 dal Tribunale di Treviso, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 5, 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo all'affermazione di responsabilità, che non terrebbe conto dell'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e degli effettivi poteri gestori in capo allo stesso legale rappresentante della società. 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 5. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pacifica la consumazione di entrambi i reati - il ricorrente non aveva provato affatto quanto dichiarato nell'interrogatorio (oggetto, dunque, di verifica): ad esempio, non era stato documentato che lo stesso avesse mai chiesto al commercialista la restituzione della documentazione contabile (mai prodotta alla Guardia di Finanza), né era stata esibita alcuna eventuale delega conferita ad altri soggetti con riguardo all'effettiva gestione della società. Ancora, la sentenza ha sottolineato che, quand'anche tali prove fossero state offerte, le stesse non avrebbero di per sé escluso la responsabilità penale dell'imputato, il quale - in ragione della carica di legale rappresentante coperta nella società - era comunque tenuto ad una costante verifica e ad un penetrante controllo dell'attività di gestione, anche eventualmente compiuta da altri, ben potendo rispondere anche a titolo di dolo eventuale. 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am