CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20737/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 12 febbraio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova; Ritenuto che i motivi di censura attengono al merito della decisione e propongono una valutazione alternativa degli elementi, compiutamente esaminati dal Tribunale di sorveglianza e valutati con percorso logico immune da fratture nella motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato; che sono state congruamente valorizzate le condotte pregresse del condannato, già ammesso a provvedimenti di clemenza e a misure alternative, a seguito delle quale ha continuato a delinquere, mostrandosi inaffidabile rispetto alla necessaria prognosi sul suo futuro comportamento, tanto più che lo stesso non svolge alcuna attività lavorativa, occupa abusivamente un immobile e non offre elementi idonei a delineare per sé valide prospettive rieducative; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] i ere estensore Il r