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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19212/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in data 10 febbraio 2022 dal Tribunale di Livorno, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.

Igs. n. 285/1992 (capo B) a danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ed è stato assolto dal reato di cui all'art.314 bis cod. pen. (capo A), con la formula "perché il fatto non sussiste", entrambi commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto 2019.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi.

Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.

Igs. n. 285/1992.

Il ricorrente critica la decisione, pur evocando un errore di diritto, sul piano dell'effettivo accertamento, nel merito, dei fatti costitutivi del reato.

Si duole della ricostruzione della dinamica del sinistro e della consapevolezza del coinvolgimento di persone.

Alla pagina (2) della sentenza impugnata, si è, di contro, data compiuta e congrua motivazione della condotta dell'imputato, avvenuta in presenza di testimoni, con ripresa fotografica, realizzandosi la fattispecie della "doppia conforme", essendo concorde l'accertamento di entrambi i giudici di merito.

Si è ampiamente e congruamente argomentato circa la ritenuta responsabilità penale del Pieroni, avendo costui posto in essere, scientemente e volontariamente, la condotta sanzionata dalla fattispecie di reato ascrittagli, poiché, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'essere successivamente tornato sul luogo del sinistro non può valutarsi come condotta conforme all'obbligo di cui all'art. 189 d.

Igs. n. 285/1992, dal momento che, resosi conto delle condizioni di salute in cui versava la persona offesa ed informato dell'arrivo dei soccorsi e della PG, si era allontanato definitivamente senza attenderne l'arrivo e senza lasciare le proprie generalità e il suo recapito (fogli 2, 4, 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 42308/2017, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9128/2012, Rv. 252734; Sez. 4, n. 5454/2000, Rv. 216729).

Non è consentito, inoltre, in sede di legittimità prospettare surrettiziamente la critica alla scelta e alla valutazione delle prove fatte dai giudici del merito, in relazione alla ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e alla condotta dei conducenti in esso coinvolti, con il motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, travalicandosi la funzione del giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01).

Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione circa l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 1.

In ordine a tale motivo di ricorso, i giudici del gravame, in osservanza della consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno ben argomentato circa l'inconfigurabilità del fatto come particolarmente tenue, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., tenuto conto delle precedenti condanne a carico dell'imputato, nonché delle diverse fasi in cui la condotta si è estrinsecata, tutte connotate da una significativa gravità e totale incuranza delle condizioni in cui versava il Rollo (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 7, n. 10481/2022, Rv. 283044; Cass., Sez. 6, n. 55107/2018, Rv. 274647; Sez.

U., Tushaj, n. 13681/2016, Rv. 266590).

Con il terzo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., difetto di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la Corte di appello ha ritenuto di non dover concedere al Pieroni le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non emergendo elementi di valutazione positiva.

Pertanto, si è considerato congruo ed equo il trattamento sanzionatorio, la cui pena, contenuta nel minimo edittale, è stata determinata in mesi sei di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno (foglio 6 della sentenza impugnata).

Va ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (cfr. Sez. 3, n. 2233/2021, Rv. 282693; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 39473/2013, Rv. 257200).

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa in data 10 febbraio 2022 dal Tribunale di Livorno, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, in ordine al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. n. 285/1992 (capo B) a danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ed è stato assolto dal reato di cui all'art.314 bis cod. pen. (capo A), con la formula "perché il fatto non sussiste", entrambi commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 15 agosto 2019. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge relativamente alla configurazione del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. n. 285/1992. Il ricorrente critica la decisione, pur evocando un errore di diritto, sul piano dell'effettivo accertamento, nel merito, dei fatti costitutivi del reato. Si duole della ricostruzione della dinamica del sinistro e della consapevolezza del coinvolgimento di persone. Alla pagina (2) della sentenza impugnata, si è, di contro, data compiuta e congrua motivazione della condotta dell'imputato, avvenuta in presenza di testimoni, con ripresa fotografica, realizzandosi la fattispecie della "doppia conforme", essendo concorde l'accertamento di entrambi i giudici di merito. Si è ampiamente e congruamente argomentato circa la ritenuta responsabilità penale del Pieroni, avendo costui posto in essere, scientemente e volontariamente, la condotta sanzionata dalla fattispecie di reato ascrittagli, poiché, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'essere successivamente tornato sul luogo del sinistro non può valutarsi come condotta conforme all'obbligo di cui all'art. 189 d. Igs. n. 285/1992, dal momento che, resosi conto delle condizioni di salute in cui versava la persona offesa ed informato dell'arrivo dei soccorsi e della PG, si era allontanato definitivamente senza attenderne l'arrivo e senza lasciare le proprie generalità e il suo recapito (fogli 2, 4, 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 42308/2017, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9128/2012, Rv. 252734; Sez. 4, n. 5454/2000, Rv. 216729). Non è consentito, inoltre, in sede di legittimità prospettare surrettiziamente la critica alla scelta e alla valutazione delle prove fatte dai giudici del merito, in relazione alla ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e alla condotta dei conducenti in esso coinvolti, con il motivo della violazione di legge e del vizio di motivazione, travalicandosi la funzione del giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01). Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione circa l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 1. In ordine a tale motivo di ricorso, i giudici del gravame, in osservanza della consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno ben argomentato circa l'inconfigurabilità del fatto come particolarmente tenue, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., tenuto conto delle precedenti condanne a carico dell'imputato, nonché delle diverse fasi in cui la condotta si è estrinsecata, tutte connotate da una significativa gravità e totale incuranza delle condizioni in cui versava il Rollo (foglio 5 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 7, n. 10481/2022, Rv. 283044; Cass., Sez. 6, n. 55107/2018, Rv. 274647; Sez. U., Tushaj, n. 13681/2016, Rv. 266590). Con il terzo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., difetto di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che la Corte di appello ha ritenuto di non dover concedere al Pieroni le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non emergendo elementi di valutazione positiva. Pertanto, si è considerato congruo ed equo il trattamento sanzionatorio, la cui pena, contenuta nel minimo edittale, è stata determinata in mesi sei di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno (foglio 6 della sentenza impugnata). Va ricordato che la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (cfr. Sez. 3, n. 2233/2021, Rv. 282693; Sez. 3, n. 1913/2018, Rv. 275509; Sez. 5, n. 39473/2013, Rv. 257200). In definitiva, il ricorso è inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13
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