CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21170/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 15668/2023 R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 13266/2023, emessa in data 15maggio 2023 sul ricorso iscritto al n. 17641/2021R.G., già pendente tra [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimati – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15668/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con ordinanza n. 13266/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 17641/2021, ha rigettato l’impugnazione di legittimità proposta da[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito della [OSCURATO:SOCIETA]., il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale parte controricorrente ha depositato memoria , mentreil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Considerato che nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. n. 17641/2021, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], originariamente costituito con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva depositato in corso di causa memoria di costituzione di nuovo difensore, nominando quale suo patrono l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e questi, nel medesimo atto, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risultano: in epigrafe, erroneamente indicato il nominativo del difensore di parte controricorrente; omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; r.g. n. 15668/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 12128/2023, con l’emenda del nominativo del difensore di parte controricorrente e l’aggiunta della clausola di distrazione, sia nella motivazione che nel dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U. , 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p. q. m. Dispone la correzione della ordinanza n. 13266/2023 emessa da questa Corte in data 15maggio 2023, nel senso che: -in epigrafe, laddove leggesi «[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 126, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in calce al ricorso» debba invece intendersi «[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana, n. 589, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore»; r.g. n. 15668/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -in motivazione, alla pagina 8, rigo ventidue, dopo le parole «come da dispositivo», siano aggiunte le parole «con distrazione in favore del difensore come indicato in epigrafe»; -in dispositivo, alla pagina 9, rigo dodici, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «con distrazionedelle spese del presente giudizio di legittimitàin favore de l difensore costituit o , Avv. [OSCURATO:PERSONA] , per dichiarazione di anticipo resa».