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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11630/2026

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appresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 2240/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, II sez., depositata in data 5/4/2024e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1.

Con sentenza n. 3412/2023, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio rigettava il ricorso del Consorzio del CentroNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026Commerciale Tiburtino avverso la decisione emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Roma, n. 12943/2021, che aveva disatteso ilricorso proposto dal Consorzio avverso l’avviso di accertamento per latassazione rifiuti relativa al periodo di imposta 2016.2.

I giudici d’appello, con sentenza n. 3412/2023, respingevano ilgravame del contribuente, rilevando che, pur essendo incontestato che ilConsorzio, sollecitato dallo stesso Comune, avesse organizzato la gestionedel servizio della raccolta rifiuti in modo autonomo, come dichiarato dallostesso Comune con la nota del 22.6.2017, la tassa era comunque dovutain misura ridotta al 20 per cento in quanto «l'obbligo impositivo sussisteanche quando il contribuente organizza la gestione e lo smaltimento perproprio conto, poiché a norma dell'art. 1, comma 656 della L. n. 147/2013"la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso dimancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero dieffettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina diriferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato unasituazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di dannoalle persone o all'ambiente”».3.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di giustizia tributariadi II grado del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per revocazioneproposto dal Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] avverso la citatasentenza n. 3412/2023, rilevando che il motivo formulato – con il quale sideduceva l’omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè la circostanzache il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di svolgere ilservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nella zona in cui erasituato il Consorzio con il relativo parcheggio - non era volto a censurareun errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., bensìun errore di giudizio consistente in un inesatto apprezzamento dellerisultanze processuali e quindi un “error in iudicando” deducibile qualeNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivo di ricorso per la cassazione della sentenza.

Affermava la Corte cheal contrario di quanto dedotto dal ricorrente – secondo cui la sentenzaaveva omesso di valutare il fatto che il mancato svolgimento del serviziodi raccolta e smaltimento rifiuti non fosse derivato dagli eventi di cuiall’art. 1, comma 656, legge n. 147/2013, ma dallo stesso Comune ilquale non avrebbe fornito il servizio imponendo al contribuente di affidaretale servizio ad un’impresa autorizzata – i giudici d’appello avevanoespressamente esaminato e valutato tale circostanza, dandone atto nelladecisione.4.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consorzio del CentroCommerciale Tiburtino formulando un unico motivo.5.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria della gestione delservizio per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso edeposita memoria.6.

A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, il ricorrente chiede decidersi la causa edeposita memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, in rubrica «Violazione di legge, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.», il ricorrente deduce che la Corte digiustizia tributaria di II grado ha interpretato in modo non corretto lapronunzia di appello e il ricorso per revocazione, errando nel ritenere cheil Consorzio ha formulato una censura riferita a un errore di giudiziosostanziatosi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.1.1.

Afferma il Consorzio di aver invece formulato un motivo volto acontestare un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.,riferito all’errato presupposto – assunto dal giudice d’appello - che ilservizio di raccolta dei rifiuti fosse stato approntato dal Comune, ma chenella specie il Consorzio non ne avesse fruito, essendosi avvalso delNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026servizio espletato da terzi, sicché doveva applicarsi ad esso la merariduzione della TARI e non l’invocata esenzione.Sostiene di aver quindi censurato un errore di fatto del giudiced’appello il quale – a differenza di quanto ritenuto dal giudice dellarevocazione – non aveva espressamente considerato la circostanza,richiamata nella nota del Comune e nelle deduzioni incontestate delcontribuente, dell’omesso apprestamento del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti da parte dell’ente e, basandosi sul falsopresupposto che il servizio fosse astrattamente fruibile, aveva invecetenuto conto e valorizzato la diversa circostanza (esplicitata nella nota del2017) relativa alla stipula tra il Consorzio e un soggetto privato di unaconvenzione per la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti.2.

La censura è inammissibile.2.1.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'errore di fattoprevisto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare larevocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezionedel fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente edimmediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre laesistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile,oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimentiindiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, ladecisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su diun punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare icaratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essereapprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indaginiermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né inun errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; inaltri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezzae di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso,inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di normeNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesidell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità dellesentenze della Cassazione (fra le tante Cass., S.U., 11/04/2018, n.8984; Cass. Sez.

Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n.18899; Cass.

S.U., 23/12/2009, n. 27218; n. 17443 del 2008; Cass. n.24677/2025).2.2.

Nel caso in esame difettano i requisiti appena elencati.In base all’art. 1, comma 656, l. 27 dicembre 2013, n. 147, LaTARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in casodi mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero dieffettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina diriferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato unasituazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di dannoalle persone o all'ambiente. .La Corte di giustizia tributaria di II grado ha rigettato l’appello delcontribuente applicando in concreto – e sul punto non vi sono specifichecontestazioni - l’art. 1, comma 656, della L. n. 147/2013, il qualepresuppone proprio l’omesso apprestamento del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti urbani che invece, secondo l’assunto dellaricorrente, non sarebbe stato preso in considerazione dai giudici d’appello.L’argomento speso dal giudice d’appello a sostegno del rigetto delladomanda del contribuente contraddice – all’evidenza – il preteso errore,servizio da parte del Comune, secondo quanto disposto dal richiamato art.1, comma 656, della L. n. 147/2013.

Le critiche attengono a un dedottoerrore nella valutazione delle risultanze processuali, che invece ilragionamento dei giudici di secondo grado, fondato sulla citatadisposizione e sull’esame degli atti, porta ad escludere chiaramente.Deve rilevarsi, inoltre, che requisito del fatto del quale è esclusa laNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026verità o è supposta l’inesistenza è che la relativa questione non deve avercostituito un punto controverso della decisione, sul quale il giudice si siapronunziato.

Nel caso in esame, risulta di tutta evidenza come la Corte diII grado abbia sviluppato il proprio convincimento proprio sul mancatosvolgimento del servizio di raccolta da parte del Comune.3.

Le considerazioni esposte conducono alla declaratoria diinammissibilità del ricorso, conformemente alla proposta di definizioneaccelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza afirma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte definito il giudizio conformementealla proposta, deve applicarsi l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., comeprevisto dal citato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte(art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della somma di euro 750,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026Condanna il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida nella misura di euro 3.082,00 per compensi, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e di euro 200,00 peresborsi, oltre indennità ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per euro 1.500,00.Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 750,00 in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 2240/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, II sez., depositata in data 5/4/2024e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. Con sentenza n. 3412/2023, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio rigettava il ricorso del Consorzio del CentroNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026Commerciale Tiburtino avverso la decisione emessa dalla Commissionetributaria provinciale di Roma, n. 12943/2021, che aveva disatteso ilricorso proposto dal Consorzio avverso l’avviso di accertamento per latassazione rifiuti relativa al periodo di imposta 2016.2. I giudici d’appello, con sentenza n. 3412/2023, respingevano ilgravame del contribuente, rilevando che, pur essendo incontestato che ilConsorzio, sollecitato dallo stesso Comune, avesse organizzato la gestionedel servizio della raccolta rifiuti in modo autonomo, come dichiarato dallostesso Comune con la nota del 22.6.2017, la tassa era comunque dovutain misura ridotta al 20 per cento in quanto «l'obbligo impositivo sussisteanche quando il contribuente organizza la gestione e lo smaltimento perproprio conto, poiché a norma dell'art. 1, comma 656 della L. n. 147/2013"la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso dimancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero dieffettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina diriferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato unasituazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di dannoalle persone o all'ambiente”».3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di giustizia tributariadi II grado del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per revocazioneproposto dal Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] avverso la citatasentenza n. 3412/2023, rilevando che il motivo formulato – con il quale sideduceva l’omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè la circostanzache il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non fosse in grado di svolgere ilservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nella zona in cui erasituato il Consorzio con il relativo parcheggio - non era volto a censurareun errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., bensìun errore di giudizio consistente in un inesatto apprezzamento dellerisultanze processuali e quindi un “error in iudicando” deducibile qualeNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026motivo di ricorso per la cassazione della sentenza. Affermava la Corte cheal contrario di quanto dedotto dal ricorrente – secondo cui la sentenzaaveva omesso di valutare il fatto che il mancato svolgimento del serviziodi raccolta e smaltimento rifiuti non fosse derivato dagli eventi di cuiall’art. 1, comma 656, legge n. 147/2013, ma dallo stesso Comune ilquale non avrebbe fornito il servizio imponendo al contribuente di affidaretale servizio ad un’impresa autorizzata – i giudici d’appello avevanoespressamente esaminato e valutato tale circostanza, dandone atto nelladecisione.4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consorzio del CentroCommerciale Tiburtino formulando un unico motivo.5. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria della gestione delservizio per il Comune di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso edeposita memoria.6. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, il ricorrente chiede decidersi la causa edeposita memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, in rubrica «Violazione di legge, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazionedell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.», il ricorrente deduce che la Corte digiustizia tributaria di II grado ha interpretato in modo non corretto lapronunzia di appello e il ricorso per revocazione, errando nel ritenere cheil Consorzio ha formulato una censura riferita a un errore di giudiziosostanziatosi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.1.1. Afferma il Consorzio di aver invece formulato un motivo volto acontestare un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.,riferito all’errato presupposto – assunto dal giudice d’appello - che ilservizio di raccolta dei rifiuti fosse stato approntato dal Comune, ma chenella specie il Consorzio non ne avesse fruito, essendosi avvalso delNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026servizio espletato da terzi, sicché doveva applicarsi ad esso la merariduzione della TARI e non l’invocata esenzione.Sostiene di aver quindi censurato un errore di fatto del giudiced’appello il quale – a differenza di quanto ritenuto dal giudice dellarevocazione – non aveva espressamente considerato la circostanza,richiamata nella nota del Comune e nelle deduzioni incontestate delcontribuente, dell’omesso apprestamento del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti da parte dell’ente e, basandosi sul falsopresupposto che il servizio fosse astrattamente fruibile, aveva invecetenuto conto e valorizzato la diversa circostanza (esplicitata nella nota del2017) relativa alla stipula tra il Consorzio e un soggetto privato di unaconvenzione per la raccolta e lo smaltimento dei propri rifiuti.2. La censura è inammissibile.2.1. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'errore di fattoprevisto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare larevocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezionedel fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente edimmediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre laesistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile,oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimentiindiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, ladecisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su diun punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare icaratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essereapprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indaginiermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né inun errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; inaltri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezzae di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso,inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di normeNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesidell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità dellesentenze della Cassazione (fra le tante Cass., S.U., 11/04/2018, n.8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass. 28/7/2017, n.18899; Cass. S.U., 23/12/2009, n. 27218; n. 17443 del 2008; Cass. n.24677/2025).2.2. Nel caso in esame difettano i requisiti appena elencati.In base all’art. 1, comma 656, l. 27 dicembre 2013, n. 147, LaTARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in casodi mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero dieffettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina diriferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato unasituazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di dannoalle persone o all'ambiente. .La Corte di giustizia tributaria di II grado ha rigettato l’appello delcontribuente applicando in concreto – e sul punto non vi sono specifichecontestazioni - l’art. 1, comma 656, della L. n. 147/2013, il qualepresuppone proprio l’omesso apprestamento del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti urbani che invece, secondo l’assunto dellaricorrente, non sarebbe stato preso in considerazione dai giudici d’appello.L’argomento speso dal giudice d’appello a sostegno del rigetto delladomanda del contribuente contraddice – all’evidenza – il preteso errore,servizio da parte del Comune, secondo quanto disposto dal richiamato art.1, comma 656, della L. n. 147/2013. Le critiche attengono a un dedottoerrore nella valutazione delle risultanze processuali, che invece ilragionamento dei giudici di secondo grado, fondato sulla citatadisposizione e sull’esame degli atti, porta ad escludere chiaramente.Deve rilevarsi, inoltre, che requisito del fatto del quale è esclusa laNumero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026verità o è supposta l’inesistenza è che la relativa questione non deve avercostituito un punto controverso della decisione, sul quale il giudice si siapronunziato. Nel caso in esame, risulta di tutta evidenza come la Corte diII grado abbia sviluppato il proprio convincimento proprio sul mancatosvolgimento del servizio di raccolta da parte del Comune.3. Le considerazioni esposte conducono alla declaratoria diinammissibilità del ricorso, conformemente alla proposta di definizioneaccelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza afirma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte definito il giudizio conformementealla proposta, deve applicarsi l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., comeprevisto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdottadall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi diconformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica,ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condannaad una somma equitativamente determinata a favore della controparte(art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nelgenerale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della somma di euro 750,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 23891/2024Numero sezionale 1790/2026Numero di raccolta generale 11630/2026Data pubblicazione 28/04/2026Condanna il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida nella misura di euro 3.082,00 per compensi, oltreIva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, e di euro 200,00 peresborsi, oltre indennità ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per euro 1.500,00.Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 750,00 in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.02.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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