CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34105/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la qualificazione giuridica del reato è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di meritor che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della ripetuta violenza commessa dal ricorrente ai danni degli operanti per guadagnare la fuga e frustrare il loro controllo (v. par. 1.2. della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente generico limitandosi a evocare un principio di diritto e le risultanze del primo giudizio; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la relativa questione non è stata devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025