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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1995

Cassazione n. 16730/2026

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to a CROTONE il 03/07/1995 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 33935/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CROTONE il 03/07/1995 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 33935/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Di P.Q.M
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