CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00865/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/(7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non sono consentiti perché fondati su censure schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 8-11, 14- 19, 22-25, singolarmente per ciascuna posizione, in ordine alle due estorsioni contestate), sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità; considerato che soo manifestamente infondati il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativi alla ribadita sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., a fronte di adeguata motivazione che riconosce l'utilizzo del metodo mafioso, mediante evocazione del [OSCURATO:PERSONA] e il richiamo alla destinazione delle somme per il mantenimento dei detenuti (pp. 12-13, 19-21, 26-27, sottolineando la natura oggettiva della circostanza e la conseguente imputazione secondo i criteri di cui all'art. 59 cod. pen.); considerato che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], in merito all'aggravante delle più persone riunite, è aspecifico e manifestamente infondato, laddove, al contrario di quanto dedotto nell'impugnazione, la Corte territoriale indica chiaramente che in più occasioni gli imputati agirono «almeno in coppia» (p. 11); ritenuto che il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è parimenti generico, svolgendo riflessioni del tutto astratte, a fronte di una adeguata argomentazione sul punto dei giudici di appello (cfr. pp. 13-14, con corretto computo anche ex art. 81 cod. pen.; peraltro, le attenuanti generiche non erano neppure state richieste); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] i estensore r DEPOS\-VP":15, [OSCURATO:PERSONA]> tq