CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 26505/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di rapina non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati. In particolare, la Corte di appello ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado e ritenuto utilizzabili, in presenza dello stato di certa irreperibilità della persona offesa dal reato, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini evidenziando come, a fronte degli eventi che avevano interessato, da un lato, la vicenda processuale (l'emergenza covid che aveva impedito di fatto l'incidente probatorio), e, dall'altro, le vicende personali della vittima - il suo allontanamento verso il Paese di origine per una breve vacanza e poi una gravidanza- fossero tali da denotare che la sua irreperibilità non fosse correlata né al fisiologico e naturale rientro della dichiarante nel Paese di provenienza né la sua volontaria sottrazione al contraddittorio dibattimentale. Si tratta, dunque, di apprezzamento in fatto del presupposto di applicazione della disposizione di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen. di cui il ricorrente propone, con i motivi di ricorso, una inammissibile rivalutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] elatore Il