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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 41457/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAde-ltrti udita la relazione svol al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro sedicimila di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. ed altro.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., stante la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate peraltro in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. 4.La contestazione concernente la erronea qualificazione giuridica dei fatti svolta nel ricorso risulta, infatti, inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti poiché non sono evidenziati elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico delle condotte ritenute in sentenza e sul quale si era registrato il consenso tra le parti. 5.E', parimenti, indeducibile con il ricorso per cassazione, il motivo con il quale, in relazione alla sentenza di patteggiamento, si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 6.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r tor D [OSCURATO:PERSONA] Ti,Ya7), rro, Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAde-ltrti udita la relazione svol al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro sedicimila di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. ed altro. 2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., stante la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le allegate censure, formulate peraltro in termini meramente evocativi del vizio, esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. 4.La contestazione concernente la erronea qualificazione giuridica dei fatti svolta nel ricorso risulta, infatti, inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti poiché non sono evidenziati elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico delle condotte ritenute in sentenza e sul quale si era registrato il consenso tra le parti. 5.E', parimenti, indeducibile con il ricorso per cassazione, il motivo con il quale, in relazione alla sentenza di patteggiamento, si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza, il motivo di ricorso proposto dall'imputato, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e anch'esso si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento. 6.Alla dichiarata inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere r tor D [OSCURATO:PERSONA] Ti,Ya7), rro, Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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