CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Udine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo del difensore aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Con atto pervenuto in data 22 luglio 2022 il ricorrente, personalmente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con preclusione della valutazione del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore resi