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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44006/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, in data 16/09/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo ì seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti ex art.393 c.p.; - manifesta illogicità della motivazione quanto alla recidiva; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Quanto al primo e secondo motivo va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento escludendo la sussistenza di qualsiasi credito esigibile da parte del la Rosa, individuando i plurimi elementi di prova per affermare la natura chiaramente minacciosa delle reiterate richieste di pagamento rivolte alle vittime ed attribuendo così natura chiaramente estorsiva alla condotta posta in essere in danno di più soggetti.

In alcun modo pertanto può ritenersi fondata la richiesta di riqualificazione ex art. 393 c.p. posto che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un credito che peraltro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque vantato nei confronti di un terzo, il figlio delle vittime, così da escludersi comunque ogni liceità alle sue richieste di versamento di somme.

Quanto agli altri motivi: - la recidiva è stata correttamente ritenuta sulla base degli argomenti esplicitati alle pagine 15-16 della lunga motivazione in cui si sottolineano le particolari modalità dei fatti denotanti evidente spiccata pericolosità; v - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Est it( Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'AGO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, in data 16/09/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo ì seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dei fatti ex art.393 c.p.; - manifesta illogicità della motivazione quanto alla recidiva; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Quanto al primo e secondo motivo va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento escludendo la sussistenza di qualsiasi credito esigibile da parte del la Rosa, individuando i plurimi elementi di prova per affermare la natura chiaramente minacciosa delle reiterate richieste di pagamento rivolte alle vittime ed attribuendo così natura chiaramente estorsiva alla condotta posta in essere in danno di più soggetti. In alcun modo pertanto può ritenersi fondata la richiesta di riqualificazione ex art. 393 c.p. posto che il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un credito che peraltro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque vantato nei confronti di un terzo, il figlio delle vittime, così da escludersi comunque ogni liceità alle sue richieste di versamento di somme. Quanto agli altri motivi: - la recidiva è stata correttamente ritenuta sulla base degli argomenti esplicitati alle pagine 15-16 della lunga motivazione in cui si sottolineano le particolari modalità dei fatti denotanti evidente spiccata pericolosità; v - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Est it( Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D'AGO
Sentenza Cassazione n. 44006/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris