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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 26101/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello dilefralermcgche ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Il ricorso, articolato in un unico motivo, lamenta la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale e denunzia la mancata conoscenza da parte dell'imputato del procedimento in grado di appello.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto: Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286087); L'imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello a mani proprie, in data 02/03/2023, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, dove si trova detenuto per altra causa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore I Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di appello dilefralermcgche ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Il ricorso, articolato in un unico motivo, lamenta la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale e denunzia la mancata conoscenza da parte dell'imputato del procedimento in grado di appello. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto: Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286087); L'imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello a mani proprie, in data 02/03/2023, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, dove si trova detenuto per altra causa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore I Pres
Decreto Cassazione n. 26101/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris