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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 38788/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 28/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VENEZIA il 2/3/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati rapina aggravata di cui all'artt. 628, commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e 4 L. 110/1975 quanto al porto di un taglierino fuori della propria abitazione.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell'avere portato abusivamente fuori dall'abitazione il taglierino.

2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell'avere portato abusivamente fuori dall'abitazione il taglierino evidenziando che la conclusione della Corte territoriale, per la quale non sarebbe possibile scindere il concorso di rapina aggravata dall'uso dell'arma dal reato di porto abusivo della stessa, sarebbe errata.

Il riferimento, peraltro a una massima risalente nel tempo, non sarebbe d'altro canto conferente.

In tale sentenza, infatti, l'elemento decisivo è costituito dalla consapevolezza iniziale del fatto che il concorrente aveva portato l'arma fuori della propria abitazione, circostanza questa idonea a fondare la conclusione sul contributo morale fornito anche con specifico riferimento al reato autonomo, cronologicamente antecedente alla rapina e alla consapevolezza sopravvenuta dell'uso della medesima arma da cui deriva la contestazione della circostanza aggravante.

La doglianza è manifestamente infondata.

La decisione della Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non si fonda sulla pretesa impossibilità di scindere la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma dalla responsabilità a titolo di concorso per il reato di porto abusivo del taglierino.

Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente deve essere riconosciuto responsabile del reato a titolo di concorso morale, ciò in quanto era consapevole che il coimputato lo deteneva e che lo avrebbe utilizzato.

Situazione questa nella quale, pure in assenza di una condotta materiale, il ricorrente ha rafforzato il proposito del concorrente nel reato nel porto abusivo dell'arma, poi da entrambi di fatto utilizzata per commettere la rapina (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698 - 01).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 28/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di VENEZIA il 2/3/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati rapina aggravata di cui all'artt. 628, commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e 4 L. 110/1975 quanto al porto di un taglierino fuori della propria abitazione. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell'avere portato abusivamente fuori dall'abitazione il taglierino. 2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell'avere portato abusivamente fuori dall'abitazione il taglierino evidenziando che la conclusione della Corte territoriale, per la quale non sarebbe possibile scindere il concorso di rapina aggravata dall'uso dell'arma dal reato di porto abusivo della stessa, sarebbe errata. Il riferimento, peraltro a una massima risalente nel tempo, non sarebbe d'altro canto conferente. In tale sentenza, infatti, l'elemento decisivo è costituito dalla consapevolezza iniziale del fatto che il concorrente aveva portato l'arma fuori della propria abitazione, circostanza questa idonea a fondare la conclusione sul contributo morale fornito anche con specifico riferimento al reato autonomo, cronologicamente antecedente alla rapina e alla consapevolezza sopravvenuta dell'uso della medesima arma da cui deriva la contestazione della circostanza aggravante. La doglianza è manifestamente infondata. La decisione della Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non si fonda sulla pretesa impossibilità di scindere la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma dalla responsabilità a titolo di concorso per il reato di porto abusivo del taglierino. Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente deve essere riconosciuto responsabile del reato a titolo di concorso morale, ciò in quanto era consapevole che il coimputato lo deteneva e che lo avrebbe utilizzato. Situazione questa nella quale, pure in assenza di una condotta materiale, il ricorrente ha rafforzato il proposito del concorrente nel reato nel porto abusivo dell'arma, poi da entrambi di fatto utilizzata per commettere la rapina (Sez. 1, n. 12308 del 14/02/2020, Surace, Rv. 278698 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 38788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris