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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17852/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25574-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, c.so del Rinascimento 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso, con indicazione della pec. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V.S.[OSCURATO:PERSONA] 226-210, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con indicazione della pec. -controricorrente - Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1154/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 24/11/ 2003 , [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio , din n anzi al Tribunale di Bari , s ez. di Acquaviva delle Fonti, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che, con scrittura privata del 2/5/2000, gli era stata da loro commissionatala sostituzione della copertura di un'unità immobiliare di proprietà d ella convenuta , per un corrispettivo complessivo di £.30.700.000, concordato a corpo ; riferì che, s econdo l’accordo, il prezzo di eventuali lavori aggiunti, non compresi nel capitolato , sarebbe statoquantificato prima della loro esecuzione , ma in realtà egli aveva realizzato numerose opere extra contratto senza alcuna determinazione preventiva; a seguito di decreto di sospensione dei lavoridel Comune di Gioia del Colle nel corso dell’appalto , egli era stato costretto ad interrompere l’esecuzione del contratto e, quindi, nell’impossibilità di proseguire, con nota del 5/3/03 aveva chiesto ai committenti di pagare il corrispettivo ancora dovuto per le opere svolte, quantificandolo in Euro 5.230,00al netto degli acconti già percepitipari a complessivi E uro 9.296,22, di cui Euro 1.031,91 per opere extra contratto, ricevendo soltanto la somma di Euro 500,00.

Chiese, pertanto, di condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.971,05 per leopere fuori contratto e fermo tecnico, o ltre interessi legali maturati dalla costituzione in mora eil pagamento della somma di Euro 7.591,92 per mancato guadagno conseguente, a suo dire, al recesso esercitato dai committenti.

Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostennero di aver pagato tutte le opere realizzate e rappresentarono, per quel che qui rileva, che il valore del le opere asseritamente fuori contratto in realtà era stato «per la quasi totalità» già calcolato nel capitolato e che queste opere extradifferivano soltanto per consistenza o estensione da quelle appaltate; sostennero quindi che , seppure l’appalto era stato convenuto a corpo, poiché le opere in capitolato erano comunque indicate nella loro consistenza, fosse ricavabile un loro prezzo unitario, sia pure per approssimazione , utilizzabile per determinare anche il corrispettivodelle pretese opere fuori contratto, invece del criterio del prezzo di mercato preteso dall’attore in citazione ; dall’utilizzo del parametro del prezzo unitario così calcolato risultava,quindi, che non fossero dovutealtre somme.

Con sentenza n.34/2011 il Tribunale di Bari, sez. di Acquaviva delle Fonti, ritenendo che, a fronte di somme certamente corrisposte dai committenti per Euro 10.329,31, comprensive di E.1.031,91 imputate a lavori fuori contratto, oltre Euro 500,00 corrisposti con lettera del 18/10/20013, Milano non aveva provato quali opere tra le pattuite in contratto fossero state in effetti realizzate e quale ne fosse il loro importo; ritenne quindi che il conteggio dei convenuti fosse corretto e nient’altro fosse dovuto per i lavori eseguiti,perché determinò il prezzo delle opere fuori contratto, non contestate tra le parti quanto all’effettiva esecuzione e «del medesimo tipo» (così in sentenza) di quelle appaltate, applicando, come preteso dai convenuti, un parametro unitario determinato dal rapporto tra costo dell’opera prevista in contratto e sua superficie e cubatura.

2. In accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], c on sentenza n.1154/2017, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda, condannò i Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 4 - convenuti Mazziotti e Girardi alla minor somma di Euro 1.436,29, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.

La Corte territorialeprecisò che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione operava comunque nella fattispecie, seppure ratione tempor is non fosse applicabile il nuovo testo dell’art.115 cod.proc.civ., in virtù degli oneri imposti al convenuto dall’art. 167 cod. proc. civ.;ritenne, per quel che ancora qui rileva, che i lavori eseguiti secondo contratto non fossero stati oggetto di alcuna pretesa e che risultasse pacifico - perché non contestato – che , degli Euro 10.329,31 già corrisposti, Euro 1.032,91 fossero stati pagati per le opere extra ; escluse allora che, per determinare il valoredei lavori fuori contratto fosse utilizzabile, come invece ritenuto dal primo giudice, la misura del prezzo stabilito per le opere appaltate, ricavato dal rapporto tra costo dell’opera prevista a corpo in contratto e sua superficie e cubaturae liquidò il corrispettivo delle opere che riconobbe come aggiuntive in riferimento al prezzo di mercato, come calcolato dal c.t.u., in euro 2.969,20, condannando, i convenuti in solido, previa detrazione dei versamenti effettuati ( euro 1.032,91 e d e uro 500,00 , pagato dopo la costituzi one in mora ), al pagamento del residuo di euro 1.436,29, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eFrancesca Girardi, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod.proc.civ. nel testo novellato dalla l. n. 69/2009 , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il principio di non contestazione ad un procedimento a cui quest’articolo Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 5 - nella sua nuova formulazione non risultava applicabile ratione temporis.

1.1. Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Innanzitutto, è infondato perché la Corte d’appello ha correttamente affermato che il principio di non contestazione è stato elaborato dalla giurisprudenza, anche di legittimità (a partire da Cass. sez.

U. n. 761 del 2002), prima della riforma del 2009, in riferimento all’onere del convenuto di «prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda» come imposto dall’art.167 cod.proc.civ. nella formulazione immutata dal 1990: è perciò irrilevante, come precisato dalla Corte territoriale, che non fosse applicabile ratione temporisl’art. 115, comma 2, nella sua ultima formulazione (Cass. Sez. 6 -3, n. 26908 del 26/11/2020).

Per altro verso, inoltre, il motivo è inammissibile perché non censura efficacemente la ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto non contestato soltanto il fattoche la somma pagata «ingloba[sse] due addendi» (così in sentenza) e, cioè, Euro 9.296,22 a titolo di acconto sul maggior prezzo concordato per l’appalto ed Euro 1.032,91 in acconto sui lavori extra.

L’imputazione delle somme versate era stato ritenuto già dal Tribunale non contestato, seppure ne era conseguita una decisione differente.

In effetti, nella citazione introduttiva, a pag. 2, lett.f), Milano aveva esplicitamente imputato la somma ricevuta in acconto alle due distinte voci di Euro 9.296,22 a titolo di acconto sul maggior prezzo concordato per l’appalto ed Euro 1.032,91 in acconto sui lavori extrae sul punto non c’è stata alcuna specifica contestazione da parte di Mazziotti e Girardi.

Il contrasto tra le parti è stato invecefocalizzato sulla natura dei lavori extra e sull’utilizzabilità , per la loro remunerazione, del criterio Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 6 - indicato in computo metrico dai convenuti invecedel prezzo di mercato preteso.

Per altro verso, il principio di non contestazione è stato utilizzato per dare rilievo al fatto che l’accoglimento della domanda non poteva essere precluso –come accaduto in primo grado - dal la mancata prova dei lavori contrattuali, perché questi ultimi erano stati già definiti dal computo metrico estimativo e non erano stati né oggetto di domanda, né di contestazione.

Così ricostruita,la motivazione della Corte territoriale non è stata in alcun modocensurata.

Nel motivo, i ricorrenti si sono limitati ad affermare genericamente (pag.7 del ricorso) che «sin dalla comparsa di costituzione» avevano riconosciuto la parziale esecuzione dei lavori e l’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi, ma i criteri di calcolo proposti dall’attore erano stati sin da subito contestati, «riaffermando la correttezza e vincolatività del solo computo metrico estimativo eseguito dal direttore dei lavori in data 16/9/03, nel quale erano state descritte tutte le opere realizzate (in ed extra contratto) per un totale di Euro 10.765,03».

Proprio questa somma , come detto, è stata tenuta a base di calcolo nella sentenza qui impugnatae il principio di non contestazione non è stato certamente applicato per individuare il parametro di calcolo del prezzo.

2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 116 cod.proc.civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabili gli importi dei lavori extra contratto come quantificati dal c.t.u. in riferimento ai prezzi di mercato, nonostante l’indeterminatezza della domanda, così attribuendo alla indagine svolta funzione suppletiva Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 7 - delle carenze di allegazione e prova; correttamente, invece, il primo Giudice aveva condivisoil criterio adottato dal direttore dei lavori per la redazione del computo metrico e, cioè, il prezzo unitario di tutte le opere realizzate ricavato comunque dal prezzo dell’appalto.

3. Con il terzo motivo, riportato di seguito perché da esaminare congiuntamente per continuità di argomentazione , i ricorrenti hanno sostenutola violazione e falsa applicazione degli artt.1659 comma III e 1661 cod.civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello ignorato che l’appalto era stato pattuito a corpo e che, in conseguenza, i lavori fuori contratto avrebbero potuto essere retribuiti unicamente se costituenti variazioni al contratto d’appalto; correttamente, invece, il primo giudice avrebbe ritenutoche le opere extra contratto non fosser o in realtà dissimili da quelle pattuite, ritenendo perciò interamente pagato il loro prezzo.

3.1. Entrambi i motivi sono infondati.

Innanzitutto, la terza censura,seppure prospettata in riferimento ad una violazione di legge, in realtà mira ad una diversa valutazione in merito dei fatti processuali, in particolare ad una diversa ricostruzione della natura dei lavori aggiuntivicome riscontrati dal c.t.u. e di cui non ne è mai stata in discussione l’effettuazione.

Come infatti risulta dallo stesso ricorso, in comparsa di risposta gli stessi attuali ricorrenti hanno proprio riconosciuto la parziale esecuzione dei lavori in contratto e l’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi, tanto da averli conteggiati nel computo metrico estimativo eseguito dal direttore dei lavori in data 16/9/03e da aver corrisposto a titolo del loro pagamento Euro 1.032,91.

La Corte, preso atto di queste difese, ha quindi esplicitamente affermato la natura «autonoma» di tutti i lavori riscontrati dal c.t.u. come aggiuntivi, condividendonesul punto, (pag. 6 e 7della sentenza) l’individuazione di queste opere come del tutto «nuove» rispetto Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 8 - all’oggetto dell’appalto; ha contestato, invece, analiticamente, che fossero da ritenere effettivamente «contrattuali» quei lavori così ritenuti dal primo giudice perché non «tali da stravolgere l’oggetto iniziale del contratto»; infine, ha conclusoche le opere per cui è giudizio «non sono di poco conto, ma rilevanti, se rapportate al complesso dei lavori convenuti, nonché diverse e ulteriori rispetto a questi ultimi».

Risulta evidente, allora, che la Corte non ha violato alcun principio in materia di appalto a corpo laddove ha riconosciuto un autonomo diritto al corrispettivo per le opere aggiuntive perché ne ha dapprima affermato l’estraneitàall’oggetto del contratto.

I ricorrenti, invero, non hanno adeguatamente censurato, nei limiti consentiti dal n. 5 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la motivazione in fatto a fondamento di questo giudizio di «estraneità» , ma si sono limitati a richiedere una nuova valutazione in fatto della natura dei lavoriinvece ormai preclus a in questa sede di legittimità.

Quanto alla misura del prezzo, la Corte ha ritenuto che le parti contraenti, convenendo in contratto che eventuali lavori aggiuntivi «sarebbero stati quantificati in termini economici prima della loro esecuzione» hanno «stabilito una specifica diversa modalità di quantificazione del corrispettivo (pattuizione preventiva, opera per opera)», escludendo perciò la possibilità di utilizzare il prezzo indicato in contratto.

Ciò precisato, nel contratto d'appalto,l'art. 1657 cod. civ. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 cod. civ. , nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9129 del 28/08/1993 ; Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016), quando, come nella specie, non si controverta più sulle opere eseguite.

Ric. 2017 n. 25574 sez.

S2 -ud. 11-10-2022 - 9 - Questo potere di determinazione si fonda allora prop r io sul la mancata previsione di un corrispettivo e, per esercitarlo, ben può il giudiceriferirsi ai prezzi di mercato perché costituiscono un parametro conoscibile preventivamente e obiettivamente (cfr., in materia di integrazione del prezzo ex art. 1660 cod. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10891 del 2017).

Anche la seconda censura è perciò infondata.

3. Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna delle parti ricorrenti, risultate soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25574-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, c.so del Rinascimento 11, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura a margine del ricorso, con indicazione della pec. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V.S.[OSCURATO:PERSONA] 226-210, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, con indicazione della pec. -controricorrente - Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 1154/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 24/11/ 2003 , [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio , din n anzi al Tribunale di Bari , s ez. di Acquaviva delle Fonti, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che, con scrittura privata del 2/5/2000, gli era stata da loro commissionatala sostituzione della copertura di un'unità immobiliare di proprietà d ella convenuta , per un corrispettivo complessivo di £.30.700.000, concordato a corpo ; riferì che, s econdo l’accordo, il prezzo di eventuali lavori aggiunti, non compresi nel capitolato , sarebbe statoquantificato prima della loro esecuzione , ma in realtà egli aveva realizzato numerose opere extra contratto senza alcuna determinazione preventiva; a seguito di decreto di sospensione dei lavoridel Comune di Gioia del Colle nel corso dell’appalto , egli era stato costretto ad interrompere l’esecuzione del contratto e, quindi, nell’impossibilità di proseguire, con nota del 5/3/03 aveva chiesto ai committenti di pagare il corrispettivo ancora dovuto per le opere svolte, quantificandolo in Euro 5.230,00al netto degli acconti già percepitipari a complessivi E uro 9.296,22, di cui Euro 1.031,91 per opere extra contratto, ricevendo soltanto la somma di Euro 500,00. Chiese, pertanto, di condannare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.971,05 per leopere fuori contratto e fermo tecnico, o ltre interessi legali maturati dalla costituzione in mora eil pagamento della somma di Euro 7.591,92 per mancato guadagno conseguente, a suo dire, al recesso esercitato dai committenti. Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostennero di aver pagato tutte le opere realizzate e rappresentarono, per quel che qui rileva, che il valore del le opere asseritamente fuori contratto in realtà era stato «per la quasi totalità» già calcolato nel capitolato e che queste opere extradifferivano soltanto per consistenza o estensione da quelle appaltate; sostennero quindi che , seppure l’appalto era stato convenuto a corpo, poiché le opere in capitolato erano comunque indicate nella loro consistenza, fosse ricavabile un loro prezzo unitario, sia pure per approssimazione , utilizzabile per determinare anche il corrispettivodelle pretese opere fuori contratto, invece del criterio del prezzo di mercato preteso dall’attore in citazione ; dall’utilizzo del parametro del prezzo unitario così calcolato risultava,quindi, che non fossero dovutealtre somme. Con sentenza n.34/2011 il Tribunale di Bari, sez. di Acquaviva delle Fonti, ritenendo che, a fronte di somme certamente corrisposte dai committenti per Euro 10.329,31, comprensive di E.1.031,91 imputate a lavori fuori contratto, oltre Euro 500,00 corrisposti con lettera del 18/10/20013, Milano non aveva provato quali opere tra le pattuite in contratto fossero state in effetti realizzate e quale ne fosse il loro importo; ritenne quindi che il conteggio dei convenuti fosse corretto e nient’altro fosse dovuto per i lavori eseguiti,perché determinò il prezzo delle opere fuori contratto, non contestate tra le parti quanto all’effettiva esecuzione e «del medesimo tipo» (così in sentenza) di quelle appaltate, applicando, come preteso dai convenuti, un parametro unitario determinato dal rapporto tra costo dell’opera prevista in contratto e sua superficie e cubatura. 2. In accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], c on sentenza n.1154/2017, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento della domanda, condannò i Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 4 - convenuti Mazziotti e Girardi alla minor somma di Euro 1.436,29, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo. La Corte territorialeprecisò che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione operava comunque nella fattispecie, seppure ratione tempor is non fosse applicabile il nuovo testo dell’art.115 cod.proc.civ., in virtù degli oneri imposti al convenuto dall’art. 167 cod. proc. civ.;ritenne, per quel che ancora qui rileva, che i lavori eseguiti secondo contratto non fossero stati oggetto di alcuna pretesa e che risultasse pacifico - perché non contestato – che , degli Euro 10.329,31 già corrisposti, Euro 1.032,91 fossero stati pagati per le opere extra ; escluse allora che, per determinare il valoredei lavori fuori contratto fosse utilizzabile, come invece ritenuto dal primo giudice, la misura del prezzo stabilito per le opere appaltate, ricavato dal rapporto tra costo dell’opera prevista a corpo in contratto e sua superficie e cubaturae liquidò il corrispettivo delle opere che riconobbe come aggiuntive in riferimento al prezzo di mercato, come calcolato dal c.t.u., in euro 2.969,20, condannando, i convenuti in solido, previa detrazione dei versamenti effettuati ( euro 1.032,91 e d e uro 500,00 , pagato dopo la costituzi one in mora ), al pagamento del residuo di euro 1.436,29, oltre gli interessi legali dalla costituzione in mora. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eFrancesca Girardi, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.115 cod.proc.civ. nel testo novellato dalla l. n. 69/2009 , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il principio di non contestazione ad un procedimento a cui quest’articolo Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 5 - nella sua nuova formulazione non risultava applicabile ratione temporis. 1.1. Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Innanzitutto, è infondato perché la Corte d’appello ha correttamente affermato che il principio di non contestazione è stato elaborato dalla giurisprudenza, anche di legittimità (a partire da Cass. sez. U. n. 761 del 2002), prima della riforma del 2009, in riferimento all’onere del convenuto di «prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda» come imposto dall’art.167 cod.proc.civ. nella formulazione immutata dal 1990: è perciò irrilevante, come precisato dalla Corte territoriale, che non fosse applicabile ratione temporisl’art. 115, comma 2, nella sua ultima formulazione (Cass. Sez. 6 -3, n. 26908 del 26/11/2020). Per altro verso, inoltre, il motivo è inammissibile perché non censura efficacemente la ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto non contestato soltanto il fattoche la somma pagata «ingloba[sse] due addendi» (così in sentenza) e, cioè, Euro 9.296,22 a titolo di acconto sul maggior prezzo concordato per l’appalto ed Euro 1.032,91 in acconto sui lavori extra. L’imputazione delle somme versate era stato ritenuto già dal Tribunale non contestato, seppure ne era conseguita una decisione differente. In effetti, nella citazione introduttiva, a pag. 2, lett.f), Milano aveva esplicitamente imputato la somma ricevuta in acconto alle due distinte voci di Euro 9.296,22 a titolo di acconto sul maggior prezzo concordato per l’appalto ed Euro 1.032,91 in acconto sui lavori extrae sul punto non c’è stata alcuna specifica contestazione da parte di Mazziotti e Girardi. Il contrasto tra le parti è stato invecefocalizzato sulla natura dei lavori extra e sull’utilizzabilità , per la loro remunerazione, del criterio Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 6 - indicato in computo metrico dai convenuti invecedel prezzo di mercato preteso. Per altro verso, il principio di non contestazione è stato utilizzato per dare rilievo al fatto che l’accoglimento della domanda non poteva essere precluso –come accaduto in primo grado - dal la mancata prova dei lavori contrattuali, perché questi ultimi erano stati già definiti dal computo metrico estimativo e non erano stati né oggetto di domanda, né di contestazione. Così ricostruita,la motivazione della Corte territoriale non è stata in alcun modocensurata. Nel motivo, i ricorrenti si sono limitati ad affermare genericamente (pag.7 del ricorso) che «sin dalla comparsa di costituzione» avevano riconosciuto la parziale esecuzione dei lavori e l’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi, ma i criteri di calcolo proposti dall’attore erano stati sin da subito contestati, «riaffermando la correttezza e vincolatività del solo computo metrico estimativo eseguito dal direttore dei lavori in data 16/9/03, nel quale erano state descritte tutte le opere realizzate (in ed extra contratto) per un totale di Euro 10.765,03». Proprio questa somma , come detto, è stata tenuta a base di calcolo nella sentenza qui impugnatae il principio di non contestazione non è stato certamente applicato per individuare il parametro di calcolo del prezzo. 2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt.61 e 116 cod.proc.civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabili gli importi dei lavori extra contratto come quantificati dal c.t.u. in riferimento ai prezzi di mercato, nonostante l’indeterminatezza della domanda, così attribuendo alla indagine svolta funzione suppletiva Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 7 - delle carenze di allegazione e prova; correttamente, invece, il primo Giudice aveva condivisoil criterio adottato dal direttore dei lavori per la redazione del computo metrico e, cioè, il prezzo unitario di tutte le opere realizzate ricavato comunque dal prezzo dell’appalto. 3. Con il terzo motivo, riportato di seguito perché da esaminare congiuntamente per continuità di argomentazione , i ricorrenti hanno sostenutola violazione e falsa applicazione degli artt.1659 comma III e 1661 cod.civ., in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello ignorato che l’appalto era stato pattuito a corpo e che, in conseguenza, i lavori fuori contratto avrebbero potuto essere retribuiti unicamente se costituenti variazioni al contratto d’appalto; correttamente, invece, il primo giudice avrebbe ritenutoche le opere extra contratto non fosser o in realtà dissimili da quelle pattuite, ritenendo perciò interamente pagato il loro prezzo. 3.1. Entrambi i motivi sono infondati. Innanzitutto, la terza censura,seppure prospettata in riferimento ad una violazione di legge, in realtà mira ad una diversa valutazione in merito dei fatti processuali, in particolare ad una diversa ricostruzione della natura dei lavori aggiuntivicome riscontrati dal c.t.u. e di cui non ne è mai stata in discussione l’effettuazione. Come infatti risulta dallo stesso ricorso, in comparsa di risposta gli stessi attuali ricorrenti hanno proprio riconosciuto la parziale esecuzione dei lavori in contratto e l’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi, tanto da averli conteggiati nel computo metrico estimativo eseguito dal direttore dei lavori in data 16/9/03e da aver corrisposto a titolo del loro pagamento Euro 1.032,91. La Corte, preso atto di queste difese, ha quindi esplicitamente affermato la natura «autonoma» di tutti i lavori riscontrati dal c.t.u. come aggiuntivi, condividendonesul punto, (pag. 6 e 7della sentenza) l’individuazione di queste opere come del tutto «nuove» rispetto Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 8 - all’oggetto dell’appalto; ha contestato, invece, analiticamente, che fossero da ritenere effettivamente «contrattuali» quei lavori così ritenuti dal primo giudice perché non «tali da stravolgere l’oggetto iniziale del contratto»; infine, ha conclusoche le opere per cui è giudizio «non sono di poco conto, ma rilevanti, se rapportate al complesso dei lavori convenuti, nonché diverse e ulteriori rispetto a questi ultimi». Risulta evidente, allora, che la Corte non ha violato alcun principio in materia di appalto a corpo laddove ha riconosciuto un autonomo diritto al corrispettivo per le opere aggiuntive perché ne ha dapprima affermato l’estraneitàall’oggetto del contratto. I ricorrenti, invero, non hanno adeguatamente censurato, nei limiti consentiti dal n. 5 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ., la motivazione in fatto a fondamento di questo giudizio di «estraneità» , ma si sono limitati a richiedere una nuova valutazione in fatto della natura dei lavoriinvece ormai preclus a in questa sede di legittimità. Quanto alla misura del prezzo, la Corte ha ritenuto che le parti contraenti, convenendo in contratto che eventuali lavori aggiuntivi «sarebbero stati quantificati in termini economici prima della loro esecuzione» hanno «stabilito una specifica diversa modalità di quantificazione del corrispettivo (pattuizione preventiva, opera per opera)», escludendo perciò la possibilità di utilizzare il prezzo indicato in contratto. Ciò precisato, nel contratto d'appalto,l'art. 1657 cod. civ. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 cod. civ. , nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9129 del 28/08/1993 ; Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 13/09/2016), quando, come nella specie, non si controverta più sulle opere eseguite. Ric. 2017 n. 25574 sez. S2 -ud. 11-10-2022 - 9 - Questo potere di determinazione si fonda allora prop r io sul la mancata previsione di un corrispettivo e, per esercitarlo, ben può il giudiceriferirsi ai prezzi di mercato perché costituiscono un parametro conoscibile preventivamente e obiettivamente (cfr., in materia di integrazione del prezzo ex art. 1660 cod. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10891 del 2017). Anche la seconda censura è perciò infondata. 3. Per questi motivi il ricorso è respinto, con conseguente condanna delle parti ricorrenti, risultate soccombenti, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 17852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris