Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 224/1975
ECLI:IT:COST:1975:224
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 21 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, per aver rimosso dal posto di lavoro i libri
paga e matricola, il pretore di Cariati, con ordinanza emessa il 6
aprile 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 21 in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Il giudice a quo ritiene che gli incaricati dell'Istituto
assicuratore, preposti dalla norma denunciata al controllo
dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di
lavoro, sarebbero ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.
227 (recte 221) del codice di procedura penale. Rileva ancora che sotto
il profilo obiettivo le operazioni svolte dagli incaricati
dell'Istituto di assicurazione ed in particolare quelle di ricevere da
parte del datore di lavoro notizie e chiarimenti e la controfirma della
relazione degli incaricati stessi sono inquadrabili negli schemi di
un'ispezione e di un interrogatorio di polizia giudiziaria. Dovrebbero
pertanto applicarsi agli atti compiuti dagli incaricati le garanzie di
difesa previste dall'art. 225 del codice di procedura penale, mentre
invece la norma denunziata, in violazione del diritto di difesa,
prevede solo il diritto del datore di lavoro di fare iscrivere nella
relazione redatta dagli incaricati le dichiarazioni che ritiene
opportune o il rifiuto della controfirma.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. È intervenuto dinanzi alla Corte
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la
questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura osserva che, ove si ritenessero esatte le premesse da
cui muove il giudice a quo, e cioè che gli incaricati dell'INAIL
svolgano attività preistruttoria, sarebbero immediatamente applicabili
gli artt. 219 e seguenti del codice di procedura penale, poiché la
norma denunciata non impedisce la diretta operatività delle garanzie
generali di difesa (così come per un caso analogo ritenuto dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 10 del 1971). Ma in realtà le attività
previste dalla norma denunciata non rivestono i caratteri della
preistruttoria, poiché gli incaricati dell'INAIL sono sforniti di
poteri coercitivi, avendo solo funzioni di controllo, coordinate da
particolari obblighi di collaborazione da parte di privati. Anche se
gli accertamenti conducessero a una denuncia all'autorità giudiziaria,
essi comunque non potrebbero pregiudicare il successivo processo penale
né comprometterne la sorte.
:
1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, partendo dal
presupposto che gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti
dalla norma denunziata al controllo dell'adempimento di una serie di
obblighi da parte del datore di lavoro, siano ufficiali di polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 227 (recte 221) del codice di
procedura penale. Inoltre, secondo il giudice a quo, le operazioni che
vengono svolte in adempimento agli obblighi imposti dalla norma
impugnata al datore di lavoro, quali quelle di presentare agli
incaricati dell'Istituto assicuratore ad ogni loro richiesta i libri
paga e matricola, dare prove, notizie, chiarimenti relativi
all'esattezza delle registrazioni, controfirmare le copie conformi del
libro paga e le relazioni degli incaricati, sarebbero attività
riferibili agli schemi di un'ispezione e di un interrogatorio,
preliminari all'istruttoria penale. La norma impugnata, non disponendo
l'applicazione e l'osservanza da parte degli incaricati dell'istituto
assicuratore delle disposizioni dell'art. 225 del codice di procedura
penale modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 392,
confliggerebbe con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non
tutelerebbe appieno il diritto di difesa del datore di lavoro,
concedendogli soltanto la facoltà di fare iscrivere nella relazione
redatta dagli incaricati dell'Istituto le dichiarazioni che crede
opportune o di rifiutarsi di controfirmare.
2. - La questione non è fondata.
I presupposti da cui parte l'ordinanza in epigrafe si rivelano
erronei, giacché da nessuna norma può desumersi la qualità di
ufficiali di polizia giudiziaria degli incaricati dell'istituto
assicuratore ai quali è demandato l'espletamento delle attività, di
cui al denunziato art. 21 del d.P.R. 1124 del 1965, a differenza degli
ispettori del lavoro, ai quali la legge (art. 8 del d.P.R. n. 520 del
1955) riconosce espressamente la qualifica di organo di polizia
giudiziaria "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti".
Né, per gli incaricati dell'istituto assicuratore, di cui al
citato art. 21 del d.P.R. 1124 del 1965, una siffatta qualifica può
desumersi dai compiti ad essi affidati, dato che questi consistono nel
controllo degli adempimenti in ordine al versamento dei contributi che
fa carico ai datori di lavoro. Trattasi di funzioni esclusivamente di
controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse
dell'istituto previdenziale, il quale è parte del rapporto
assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri
coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro,
parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo.
Se nello svolgimento di tali funzioni gli incaricati vengono a
conoscenza di inadempimenti costituenti reati perseguibili d'ufficio,
non hanno alcun potere di compiere atti procedurali penali, ma hanno
solo l'obbligo, in quanto pubblici ufficiali, di farne rapporto alla
competente autorità giudiziaria.
Di fronte a questa funzione di controllo degli incaricati, i quali,
come s'è detto, non hanno alcun potere coercitivo o di apprensione
autoritativa, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro,
consistenti nell'esibizione di documenti contabili determinati e nel
fornire spiegazioni, dati e notizie in ordine alle registrazioni
eseguite in questi documenti, non comporta alcuna menomazione o
limitazione al diritto di difesa, il quale potrà liberamente
esplicarsi e svolgersi di fronte ad eventuali successive contestazioni
degli organi competenti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere