CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di oltraggio e della ritenuta recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1-2 sulla portata offensiva delle espressioni utilizzate da [OSCURATO:PERSONA] e sul riconoscimento della sussistenza della recidiva, ritenuta espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso alla luce dei precedenti specifici per resistenza e oltraggio); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA