CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 01709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la richiesta di partecipazione e discussione orale all'udienza del 28 settembre 2023, avanzata dal difensore dell'istante con messaggio di posta elettronica del 21 agosto 2023, non può trovare accoglimento perché incompatibile con il rito innescato dalla preliminare enucleazione di una causa di inammissibilità, disciplinato dagli artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., che non prevede l'intervento dei difensori; che, nel merito, la richiesta di rimessione è manifestamente infondata, atteso: - che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116 - 01; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531 - 01); - che, nel caso di specie, l'istante [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere, innanzi alla Corte di assise di appello di Napoli, del delitto di omicidio volontario aggravato, per il quale è stato condannato, in primo grado, alla pena dell'ergastolo, e raggiunto, in particolare, dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Catello e [OSCURATO:PERSONA], lamenta, in sostanza, di avere patito, nella fase delle indagini preliminari così come in quella dibattimentale, significativo pregiudizio alle proprie prerogative difensive, non essendogli stato consentito, in particolare, di accedere al contenuto integrale del verbale relativo alle dichiarazioni rese il 27 febbraio 2020 da [OSCURATO:PERSONA], sul quale è stato apposto un omissis che egli teme essere stato inserito a copertura di propalazioni di fondamentale rilevanza in chiave difensiva; - che Vitale ascrive al pubblico ministero ed alle corti di primo e secondo grado di avere serbato un atteggiamento di inspiegabile, assoluta chiusura rispetto alle esigenze a più riprese prospettate e rileva, conclusivamente, che «La reiezione a raffica di ogni richiesta difensiva [...] è la dimostrazione di una pregiudicata libertà di determinazione che abbia operato in maniera pesante e determinante facendo registrare una convergenza tra accusa e giurisdizione verso un obiettivo diverso da quello dell'imparziale accertamento penale...»; - che Vitale, di tal fatta, adombra una preoccupante torsione dello strumento processuale che, nella sua prospettazione, costituisce fenomeno interno alla dialettica processuale — specificamente riferito all'attitudine degli organi della giurisdizione a svolgere con la necessaria serenità ed imparzialità il delicatissimo compito loro demandato — che non attiene all'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e, per questa ragione, non può, ove pure eventualmente riconosciuto sussistente, giustificare la rimessione del processo; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità della richiesta, con conseguente condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa