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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01502/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c3n i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.336 coi:. pen. per insussistenza dell'elemento materiale e del dolo, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della corretta motivazione resa dai giudici di merito, ch( attribuisce rilievo al comportamento tenuto dall'imputato, alle minacce e alle frasi i -tinnidatorie pronunciate, dirette ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, non appena sull'i il controllo ed emersero ulteriori violazioni a suo carico, individuando nella finalità perseguita e ispiratrice della condotta minatoria il dolo (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consig re estensore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c3n i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.336 coi:. pen. per insussistenza dell'elemento materiale e del dolo, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della corretta motivazione resa dai giudici di merito, ch( attribuisce rilievo al comportamento tenuto dall'imputato, alle minacce e alle frasi i -tinnidatorie pronunciate, dirette ad impedire il compimento dell'atto d'ufficio, non appena sull'i il controllo ed emersero ulteriori violazioni a suo carico, individuando nella finalità perseguita e ispiratrice della condotta minatoria il dolo (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con «)nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consig re estensore Il P esidente
Sentenza Cassazione n. 01502/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris