CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39524/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la senten a pronunciata dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna inflitta ir primo grado all'imputato per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio Ji motivazione circa la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cd. pen. — è manifestamente infondato in quanto, proprio come sostenuto dalla Corte di m2rito, la prova della scarsa rilevanza del danno che la persona offesa avrebbe subito ove il re, lo fosse stato portato a consumazione deve emergere con certezza dagli atti, certezza non v( rificatasi nella specie (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 - 01 ; Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi e altro, Rv. 261044 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere eset1sore Il Presidente