CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l' accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35928/21 del 25/05/2021, rigettava i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31.10.2019 in forza della quale gli stessi erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione ed anni diciassette e mesi quattro di reclusione per il reato ex art. 74 D.P.R. 309/1990 di cui al capo B).2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi straordinari ex art. 625 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del medesimo difensore di fiducia e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto per erronea percezione del materiale probatorio e processuale inerente il divieto di "ne bis in idem" e per ingiustificata disparità di trattamento tra le posizioni dei due ricorrenti e quella di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale era stato disposto l'annullamento con rinvio. In particolare hanno lamentato che sin dal primo grado di giudizio e nel corso del giudizio di appello, per la perfetta analogia delle condotte, la difesa aveva rimarcato la completa sovrapponibilità della contestazione associativa con la medesima imputazione oggetto di altro procedimento deciso con sentenza n. 520 del 2005 emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la quale gli imputati erano stati assolti dalle imputazioni in addebito e che la Corte di cassazione, nel recepire integralmente il ragionamento della corte di appello, era incorsa in un errore percettivo dei dati processuali concernente "la corretta individuazione dei periodi contestati nei due procedimenti penali", che ha comportato "una grave disparità di trattamento tra i due ricorrenti e l'imputato [OSCURATO:PERSONA]" rispetto al quale era stato correttamente disposto l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti o comunque aventi ad oggetto censure ali' evidenza manifestamente infondate. 2. Va preliminarmente rilevato che con l'introduzione del rimedio del ricorso straordinario per cassazione il legislatore ha permesso di superare il principio della irrevocabilità e della immodificabilità delle sentenze della Corte di cassazione in tutti i casi in cui si palesi necessaria l'eliminazione di errori interni al giudizio di cassazione, purché tali errori risultino essenziali, attinenti ai presupposti di fatto della decisione stessa ed aventi natura percettiva. In sostanza l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, Sentenza n. 41782 del 30/09/2015 Rv. 265248). L'errore non valutativo, così conformato, dovrà avere inoltre il carattere della decisività, tale dunque da avere materialmente condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, Sentenza n. 14296 del 20/03/2014 Rv. 259503).kì-e .., Occorre, ancora, osservare, che l'errore materiale - unico rilevante ai fini della ammissibilità del rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. - deve essere esclusivamente una fuorviata rappresentazione percettiva del tutto priva di contenuto valutativo (Sez. U., Sentenza n. 18651 del 26/03/2015 Rv. 263686). 1.2. Di conseguenza, tale errore materiale deve: a) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; b) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; c) non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Pertanto detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio estraneo all'ambito di applicabilità del rimedio straordinario invocato. 3. Fatte queste premesse si ritiene che, nel caso di specie, non ricorra alcuno dei presupposti sopra richiamati. Va, invero, evidenziato che nella sentenza in questione la Suprema Corte con la sentenza n. 35928/2021, ha esaminato con dovizia di argomentazioni la questione (cfr. pagg.34- 35) riguardante la valutazione della ricorrenza dei presupposti del "bis in idem", affermando che risultava "infondata l'allegazione difensiva dei ricorrenti ... [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal momento che la sentenza impugnata, in parte dissentendo dalle conclusioni raggiunte in primo grado, ha ritenuto la medesimezza del fatto ascritto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento e quelli oggetto della sentenza di assoluzione dei predetti imputati del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 2 marzo 2005 (irr. il 9 marzo 2007) avente ad oggetto la contestazione di un reato associativo, identificato nell'associazione domestica intesa al micro spaccio di stupefacenti aderente al clan Mazzarella compresa tra 11 21 ottobre 2003 e il 2 aprile 2004, ma non operativa la preclusione processuale nel periodo ricompreso tra il 2000 e il 21 ottobre 2003", precisando ancora che "rispetto alla chiarezza delle puntualizzazioni della sentenza impugnata risultano generici ed aspecifici i rilievi della difesa secondo cui ricorre, invece, piena sovrapponibilità delle due condotte". Appare del tutto evidente che i ricorrenti, lungi dal prospettare una errata percezione di fatti ovvero una svista di carattere materiale,deducono una insoddisfacente interpretazione , delle complessive emergenze processuali ed una motivazione illogica e/o contraddittoria del giudice di legittimità, che rappresentano ipotesi non contrastabili con il ricorso straordinario, trattandosi piuttosto di eventuali errori di valutazione e di giudizio, astrattamente ascrivibili ad una non corretta interpretazione delle questioni e degli atti del giudizio di legittimità. Occorre, infine, precisare che i ricorrenti non chiariscono in alcun modo per quale ragione la differente decisione riguardate [OSCURATO:PERSONA] (imputato per il differente reato di cui al capo A), rispetto al quale era stato disposto l'annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte di appello, sarebbe sintomatico dell'errore di fatto quanto alla posizione degli odierni ricorrenti. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i palesi e gravi profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro cinquemila ciascuno. P.Q.M. dichiari inammissibili i ricorsi e condanni i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cass