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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 27013/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché, come già evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, con l'avvenuta espiazione della pena è sopravvenuta la carenza di interesse, attuale e concreto, ad una pronuncia sul ricorso.

Non può dirsi attuale e concreto l'interesse ad una eventuale detrazione da una pena irrogata per un reato commesso in precedenza, di cui non viene specificamente e concretamente indicato il titolo da eseguire. rilevato che in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena.

È inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Rv. 277825; v., anche, Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Rv. 245677).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 giugno 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell'unico motivo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché, come già evidenziato dal Tribunale di sorveglianza, con l'avvenuta espiazione della pena è sopravvenuta la carenza di interesse, attuale e concreto, ad una pronuncia sul ricorso. Non può dirsi attuale e concreto l'interesse ad una eventuale detrazione da una pena irrogata per un reato commesso in precedenza, di cui non viene specificamente e concretamente indicato il titolo da eseguire. rilevato che in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. È inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. peri., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Rv. 277825; v., anche, Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Rv. 245677). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 giugno 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 27013/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris