CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 15884/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/02/2026 del TRIBUNALE di MacerataUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl Pubblico ministero presso il Tribunale di Macerata ricorre, per violazionedella disposizione di cui all’art. 649 cod. proc. pen., avverso la sentenza con laquale il Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 544-ter cod. proc. pen., hadichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 610 cod. pen., assumendo che erroneamente sarebbe stata ritenutal’identità della contestazione mossa nel presente procedimento all’imputatorispetto a quella oggetto di diverso giudizio.Secondo l’orientamento interpretativo affermatosi nella giurisprudenza diquesta Corte e che questo Collegio intende ribadire, la sentenza di non luogo aprocedere emessa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. in esito all'udienza dicomparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 – 01;Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01).La formulazione testuale della disposizione di cui all'art. 569 cod. proc. pen.,che si riferisce alla "sentenza di primo grado", induce a ritenere che il ricorso persaltum presupponga la celebrazione del giudizio e non sia rimedio estensibile –salvo espressa diversa previsione - alle sentenze "processuali" di non luogo aprocedere che precedono il "giudizio".L'art. 554-quater cod. proc. pen., inoltre, disciplina i possibili esiti del giudiziodi impugnazione (conferma della sentenza, modifica della formula diproscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentale davanti alTribunale) che risultano difficilmente conciliabili con quelli tipizzati per il giudiziodi cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).Ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve esserequalificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente per il giudizio. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Ancona.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]