CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata dal Tribunale di Asti in data 22 giugno 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di truffa e falso in certificazioni amministrative. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, e vizio di motivazione, perché mancante, quanto alla questione processuale della mancata conoscenza da parte dell'imputato del giudizio di primo grado, rilevante ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen. La Corte territoriale, pur investita dell'eccezione formulata con la memoria scritta depositata ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020, aveva omesso di esaminare la questione; dagli atti risultavano documentati: a) lo stato di detenzione dell'imputato sin da data precedente alla celebrazione della prima udienza davanti al Tribunale; b) la mancanza di assistenza da parte del difensore di fiducia, che aveva rinunciato all'incarico dal 29 febbraio 2016 poiché il proprio assistito si era reso irreperibile; c) la conoscenza del giudizio pendente solo con la notifica a mani del decreto di citazione a giudizio in appello. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, nonché vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato considerate le lacune probatorie relative al rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto che aveva ordito la truffa, nonché al dato della disponibilità del telefono cellulare utilizzato per commettere la truffa. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto mancante qualsiasi logica giustificazione per negare le richieste difensive (volte a contenere la misura della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti). 3. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Dagli atti del fascicolo risulta che in data 25/2/2016 l'imputato veniva identificato dalla polizia giudiziaria; nell'atto si attestava l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA], via Baiguini 1, nominato con il medesimo atto. 2 ,9 Il decreto di citazione a giudizio veniva notificato prima presso il luogo di residenza indicato in atti dall'imputato (Vobarno, via [OSCURATO:PERSONA] 3/E), ove l'imputato risultava sconosciuto; l'ufficio procedeva quindi a notificare il decreto presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. Alla prima udienza del 23 maggio 2017, si dava atto della comunicazione effettuata dal difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava di aver rinunciato all'incarico sin dal 29 febbraio 2016 (producendo l'invio raccomandato della rinuncia all'imputato, non recapitato perché sconosciuto il destinatario presso l'indirizzo); il Tribunale provvedeva quindi a nominare un difensore di ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]). All'udienza del 18 ottobre 2017 il Tribunale, nel verificare la costituzione delle parti, indicava l'imputato come assistito (non d'ufficio, ma) di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava quindi l'assenza dell'imputato, rilevando che lo stesso era assistito da un difensore di fiducia e, pur avendo eletto domicilio, non era comparso senza addurre alcun legittimo impedimento. Dalle risultanze su riassunte, emerge senza alcun dubbio che l'imputato non ha avuto alcuna conoscenza effettiva del processo, poiché il contenuto del decreto di citazione non è mai giunto a conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], essendo venuto meno il rapporto di assistenza con l'originario difensore di fiducia e mancando alcun dato che dimostri l'esistenza di contatti tra l'imputato ed il nominato difensore di ufficio; inoltre, dalla documentazione allegata al ricorso si desume un principio di prova dello stato detentivo dell'imputato dal 18 aprile 2017. Le circostanze processuali su illustrate erano state rappresentate dal difensore di fiducia nominato dall'imputato per il giudizio di appello (di cui aveva avuto conoscenza con la notifica a mani, presso l'istituto penitenziario ove era ristretto, del decreto di citazione a giudizio) con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 bis d.l. 137/2020; la sentenza impugnata non ha esaminato le censure così incorrendo nel denunciato vizio considerata la nullità del giduizio di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen. La fondatezza del motivo di ricorso impone alla Corte di rilevare, non richiedendosi specifici accertamenti in fatto (Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv. 262761 - 0; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv. 249428 - 0; Sez. unite, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 0), che in ragione della data di commissione dei reati (23 settembre 2014), il termine massimo di prescrizione (23 marzo 2022) è decorso alla data odierna e, non sussistendo evidenze probatorie in grado di condurre al proscioglimento dell'imputato, va dichiarata l'estinzione dei reati contestati. 3 av 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché reiterativo, generico e manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone la tesi difensiva superata dalla Corte d'appello sull'assenza di prove a carico dell'imputato, affermando circostanze di fatto (la consegna del falso assegno da parte del correo e non ad opera del ricorrente) contraddette dal tenore delle conformi sentenze di condanna; lamenta un inesistente vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la Corte territoriale ha correttamente ancorato all'assenza di dati favorevoli per l'imputato, rispetto alla nutrita serie di precedenti condanne per reati contro il patrimonio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processu