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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 34701/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8928/2021R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dal l ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Roma n. 4299 del 2/10/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − i n data 24 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto ingiuntivo n. 19921, emesso il 20 agosto 2014 dal Tribunale di Roma, per il pagamento di euro 816.892,62, oltre accessori, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. e oneri per l’occupazione di un immobile sito in Latina, via Pionieri della Bonifica, dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014; − i l Ministero proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2014, deducendo l’eccessività della somma ingiunta e chiedendone la riduzione, in applicazione dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, escludendo altresì l’applicabilità dell’aggiornamento ISTAT, degli interessi moratori e dell’IVA; − [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la tardività dell ’ opposizione, rilevando che, sebbene la citazione fosse stata notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto (eseguita il 24 settembre 2014), il deposito in cancelleria era avvenuto solo in data 8 novembre 2014, oltre il termine previsto dall’art. 641 c.p.c.; − i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8602 del 28 aprile 2016, rigettava l’eccezione di tardività, ritenendo applicabile l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, e nel merito revocava il decreto ingiuntivo, condannando il Ministero al pagamento della minor somma di euro 427.912,67; − [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione e, in via subordinata, il rigetto nel merito; − i l Ministero contestava le doglianze e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado; − l a Corte d ’ appello di Roma, con la sentenza n. 4299 del 2 ottobre 2020, accoglieva l’appello, ritenendo fondata l’eccezione di tardività, e dichiarava l’opposizione inammissibile, dovendosi escludere l’applicabilità dell’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualificato come impugnazione; − i l Ministero dell ’ Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo; − r esisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − i l ricorso è antecedente alla pronuncia di Cass. Sez.

U., 13/01/2022, n. 927, che –risolvendo una questione di massima di particolare importanza –ha così statuito: «Nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal mede- simo decreto -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il ter- mine di cui all’art. 641 c.p.c.» (Rv. 663586-03); − a tale recente decisione delle Sezioni Unite il Collegio intende dare continuità e, dunque, va confermata la sentenza impugnata che – pren- dendo a riferimento la data del deposito in cancelleria dell’atto di opposi- zione ad un decreto ingiuntivo “locatizio”–ha dichiarato tardiva e inammis- sibile l’iniziativa del Ministero; − l a motivazione del provvedimento della Corte d ’ appello, però, va cor- retta nella parte in cui equipara l’opposizione a decreto ingiuntivo ad un’im- pugnazione del provvedimento monitorio; infatti, come statuito proprio da Cass. Sez.

U., 13/01/2022, n. 927, «L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un ’ azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del credi- tore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -anche se eventuale - del pro- cedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Rv. 663586-02); − le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ra- gione della mancanza, al momento dell’impugnazione, di pronunce dilegit- timità relative alla questione qui posta e, inoltre, della disposta correzione della motivazione della sentenza impugnata; − infine, poiché la ricorrente è un ’ Amministrazione dello Stato, non sus- sistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese di questo giudizio; dà atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8928/2021R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dal l ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Roma n. 4299 del 2/10/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] − i n data 24 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. notificava al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto ingiuntivo n. 19921, emesso il 20 agosto 2014 dal Tribunale di Roma, per il pagamento di euro 816.892,62, oltre accessori, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. e oneri per l’occupazione di un immobile sito in Latina, via Pionieri della Bonifica, dal 1° ottobre 2013 al 31 marzo 2014; − i l Ministero proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2014, deducendo l’eccessività della somma ingiunta e chiedendone la riduzione, in applicazione dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, escludendo altresì l’applicabilità dell’aggiornamento ISTAT, degli interessi moratori e dell’IVA; − [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la tardività dell ’ opposizione, rilevando che, sebbene la citazione fosse stata notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto (eseguita il 24 settembre 2014), il deposito in cancelleria era avvenuto solo in data 8 novembre 2014, oltre il termine previsto dall’art. 641 c.p.c.; − i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8602 del 28 aprile 2016, rigettava l’eccezione di tardività, ritenendo applicabile l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, e nel merito revocava il decreto ingiuntivo, condannando il Ministero al pagamento della minor somma di euro 427.912,67; − [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione e, in via subordinata, il rigetto nel merito; − i l Ministero contestava le doglianze e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado; − l a Corte d ’ appello di Roma, con la sentenza n. 4299 del 2 ottobre 2020, accoglieva l’appello, ritenendo fondata l’eccezione di tardività, e dichiarava l’opposizione inammissibile, dovendosi escludere l’applicabilità dell’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualificato come impugnazione; − i l Ministero dell ’ Economia e delle Finanze proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo; − r esisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − i l ricorso è antecedente alla pronuncia di Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927, che –risolvendo una questione di massima di particolare importanza –ha così statuito: «Nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal mede- simo decreto -, producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il ter- mine di cui all’art. 641 c.p.c.» (Rv. 663586-03); − a tale recente decisione delle Sezioni Unite il Collegio intende dare continuità e, dunque, va confermata la sentenza impugnata che – pren- dendo a riferimento la data del deposito in cancelleria dell’atto di opposi- zione ad un decreto ingiuntivo “locatizio”–ha dichiarato tardiva e inammis- sibile l’iniziativa del Ministero; − l a motivazione del provvedimento della Corte d ’ appello, però, va cor- retta nella parte in cui equipara l’opposizione a decreto ingiuntivo ad un’im- pugnazione del provvedimento monitorio; infatti, come statuito proprio da Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927, «L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una “actio nullitatis” o un ’ azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del credi- tore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -anche se eventuale - del pro- cedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo» (Rv. 663586-02); − le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate in ra- gione della mancanza, al momento dell’impugnazione, di pronunce dilegit- timità relative alla questione qui posta e, inoltre, della disposta correzione della motivazione della sentenza impugnata; − infine, poiché la ricorrente è un ’ Amministrazione dello Stato, non sus- sistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese di questo giudizio; dà atto dell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo u
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