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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 05257/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui agli all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe effettuato una propria valutazione sugli elementi di prova emersi durante il giudizio di primo grado, non compiutamente valutati neppure dal giudice di prime cure.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per assoluta genericità, difettando il confronto con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Il ricorso è inammissibile quando, come nella specie, manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

In maniera non illogica la Corte di appello ha escluso la detenzione per uso personale e ritenuto pienamente dimostrata la detenzione a fini di spaccio della droga rinvenuta presso l'imputato e il ricorso non analizza in alcun modo il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la sua penale responsabilità in ordine al reato di cui agli all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe effettuato una propria valutazione sugli elementi di prova emersi durante il giudizio di primo grado, non compiutamente valutati neppure dal giudice di prime cure. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per assoluta genericità, difettando il confronto con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Il ricorso è inammissibile quando, come nella specie, manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In maniera non illogica la Corte di appello ha escluso la detenzione per uso personale e ritenuto pienamente dimostrata la detenzione a fini di spaccio della droga rinvenuta presso l'imputato e il ricorso non analizza in alcun modo il percorso argomentativo della sentenza impugnata. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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