CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 100-36249/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione in tema di accertamento della penale responsabilità, trattamento circostanziale e dosimetria della pena. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare i vizi, senza indicare le ragioni delle pretese omissioni e illogicità manifeste e ciò a fronte di puntuali argomentazioni sul punto contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La responsabilità per il duplice conato estorsivo contestato è stata,infattiidivisata sulla base delle credibili e veridiche affermazioni delle persone offese che hanno posto in relazione funzionale e finalistica la richiesta di finanziamento della somma di euro 100 con le minacce rivolte dall'agente; mentre la pena, rigettata la richiesta delle generiche (neppure dedotte con i motivi di gravame) e dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità (inaccessibile in ragione della plurioffensività del reato di estorsione e della non minimale pretesa finanziaria), è stata determinata, in prossimità dei minimi edittali con minimo aumento per la continuazione, secondo parametri correlati ai criteri indicatori di cui all'art. 133 cod. pen.. A fronte di ciò, nulla evidenziano i motivi di ricorso in ordine al diverso e alternativo parametro dosimetrico che la Corte avrebbe dovuto seguire. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore