CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 38861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rj)sarizei.r.atzti,:.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pubblico Ministero presso i: Tribunale di Savona ha proposto ricorso per cessazione- avverso ia sentenze emessa il 22 giugno 2021 dal G.U.P. del TneJe di Savona, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi 4 di neciusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del d.igs. n. 74 dei 2020; a ,ui contestato perché, quale titolare dell'omonima ditta ireiividuaie., occultava docunrienti di Cii è obbligatoria la conservazione, ovvero 9 fatture attive re:ative ai 2014, per un imponibile di 99.120 euro, e 8 fatture attive reiative ai 2016; per un. imponibile di 57.250 euro; fatto accertato in Savona, i'Derrnane.nte fino al 28 gennaio 2020". 2. li ricorso affidato a tre motivi. • Cicri primo, i: ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 10 del d.igs. n. 74 dei 2303, osservando che ia fattispecie contestata ha natura di reato permanente, non avendo l'imputato fornito elementi per poter inquadrare la condotta nei reato istantaneo dea distruzione dei documenti, per cui avrebbe errato ii G.U.P. a inclividuare la data di consumazione del reato in un momento antecedente eia data deiVaccertamento, ovvero il 28 gennaio 2020. Con il secondo motivo, correiato al primo, oggetto di doglianza è l'inosservanza deiVart. 6 del d. igs. n. 158 del 2015, rilevandosi che il giudice ha comminato ia sanzione facencio riferimento alla cornice edittale antecedente a.Ve.intrata in vidcre dei d Igs. n. 158 del 2015, mentre in realtà avrebbe dovuto fare riferimento o a taie decreto/ o, più correttamente, al regime sanzionatorio di Clai ai decreto iegg,e n. 124 clei 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019. Con terzo motivo, la difesa si duole del mancato aumento di pena per la continuazione interna ai reato contestato, dovendosi ritenere che l'occultamento (t ogni sin.gola fattura costituisca un reato autonomo. [OSCURATO:PERSONA] Sono fonciati i primi due motivi di ricorso, mentre il terzo motivo non è meritevoie di ecc:cc:Jim:ente- 1. Iniziando dai primi due motivi, tra loro chiaramente sovrapponibili, occorre premettere che nel soffermarsi sulla data di consumazione del reato, neiVottida deirridividuazione del regime sanzionatorio applicabile, ha escluso che ai fatti.. contestati come commessi sino al 28 gennaio 2020, fosse apoiicebiie più severo regime sanzionatorio introdotto dal decreto legge n. 124 dei 2019, convertito daiia legge n. 157 del 2019 decreto legge n. 124 del 2019, convertito claiia legge n. 157 dei 2019, posto che "i documenti che si assumono ilie.citamente occuitati sono fatture reiative all'anno 2014 e all'anno 2016". O dui l'acoiicezione dei regime sanzicnatorio vigente all'epoca delle fatture. tale lmpostazlone non can essere ritenuta legittima, dovendosi richiamare la condivisa at--"errnazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 40317 del 23/09/20217 Rvi 282343/; secondo cui, in tema di reati tributari, l'art. 10 del d. igelo marzo 2000 n. 74, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabiii ; ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei docurnent: finché dura I controllo da parte degli organi verificatori, con !a consegoenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conciusione e non inel'inizic di detto accertamento. Ciò poste, deve osservarsi che la data conclusiva dell'accertamento da cui è scaturita i-i:robot:azione eievata a carico di [OSCURATO:PERSONA] è quella del 28 gennaio 2020, cui a tale epoca che deve essere riferita la disciplina sanzionatoria apoiicapilei. che è dunque ouelia introdotta nel 2019, a nulla rilevando che i docUmentl occultati dail'imputato siano fatture relative ad anni precedenti. Ne consegue crei, o accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata deve essere annuliata limitatamente ai trattamento sanzionatorio, con rinvio per nadVo giudizie ai Tribunale di Savona ; Ufficio G.U.P., in diversa persona fisica. 2. Non risulta invece i:or:dato I terzo motivo di ricorso, dovendosi ritenere che correttamente i! Ge1P. non abbia operato alcun aumento per la continuazione, our contenendo l'imputazione il richiamo all'art. 81 cod. pen. Deve infatti ritenersi che 'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, nel punire chiunque, ai fine di evadere ie imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentii-e Vevasone a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contablii o i documenti d: cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consenti ricostruziore dei redditi o del volume di affari, delinei una fattispe.cie unitaria ., il cui disvalore s ncentra appunto o nell'occultamento o nella distruzione, condotte queste che acquistano autonoma rilevanza in quanto tali, al di .a ce i riernero delle scritture contabili o dei documenti occultati o distrutti, essendo solo richiesto- che tale attività sia idonea a impedire o a rendere COMUre,tie Q:ù difficoltos.ia la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Deve pertantc; escludersi ore reato si configuri in relazione a ogni singolo documento o scrittora contabile distrutti od occultati e che quindi vada applicata :a continuazione interna al reato nei caso in cui siano molteplici le scritture contati:i o i documenti oggetto delle condotte sanzionate, posto che ciascuna di tali concicitte ha natura unitaria e assume rilievo penale a prescindere dall'entità de:le scritture contabili o dei documenti occultati oppure distrutti; in altre parole, reato é integrato non a ogni atto occultato o distrutto, ma al compimento delle condotte Ci occultamento e di distruzione della contabilità unitariamente intesa. consegue ma o sede o rinvio, nella rideterminazione del trattamento sanzioniatorio non dovrà essere operato . alcun aumento per la continuazione. P.Q.M. rcm;c i3 sentenza impugnata !irnitatarnente al trattamento sanzionatorio, con rinv:o per nuovo g;udizic »E:H "3-riounae.