Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30158/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28401/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2782/2022 , depositata il 28 aprile 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 otto bre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennerodavanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.

2. Con sentenza n. 17749 del 20 20 il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria ritenendo per essi fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute.

3. L’appello interposto da alcuni medici è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 2782/2022, depositata il 28 aprile 2022, ha confermato la decisione di primo grado, condannando gli appellanti alle spese del grado.

4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] gli altri medici o loro eredi indicati in epigrafe con un solo motivo.

Le amministrazioni intimate vi resistono depositando controricorso.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memori a ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medicinei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsortifacoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.

2. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica).

Sostengonoche la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.

La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.

3. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ..

3.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Sez.

U. n. 17619 del 2022; Sez.

U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019;n. 13758 del 2018 ).

Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».

Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato.

È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v.

Cass. 24/01/2020, n. 1641).

Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale.

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).

Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.

Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l 'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).

3.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano, sulla base del seguente quesito: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda».

Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata.

Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.

3.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, operato in ricorso, alla ordinanza interlocutoria della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale».

Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.

Né da essa, né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.

Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione.

Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022).

4. La memori a che, come detto, è stat a depositat a da i ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

In particolare, la sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C-590/20, richiamata in tale memoria, attiene a diversa e non interferente questione.

Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato.

Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) che all’art. 3 si limita a istituire presso il Ministero della salute «un tavolo tecnico a fini ricognitivi» avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia.

Come già rilevato, in proposito, da Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione.

In primo luogo, essa non è retroattiva.

In secondo luogo, non si occupa di prescrizione.

In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”.

In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”.

E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica».

5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti , in solido tra di essi, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

6. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

7. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ exart. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimitàsulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 3.3 della presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022.

Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai ricorrenti il 6 ottobre 2025 omette di tener conto sia della sentenza (n. 28130 del 2022) che, come detto, pronunciandosi su quel ricorso rimesso a udienza pubblica con l’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 richiamata in ricorso, ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia, evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia della mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti argomenti.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra di essi , al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.800 ,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro8.400,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28401/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatidigitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difes i ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliatidigitalmente ex lege; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2782/2022 , depositata il 28 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 otto bre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennerodavanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiv e europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92. 2. Con sentenza n. 17749 del 20 20 il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria ritenendo per essi fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalle amministrazioni convenute. 3. L’appello interposto da alcuni medici è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza n. 2782/2022, depositata il 28 aprile 2022, ha confermato la decisione di primo grado, condannando gli appellanti alle spese del grado. 4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] gli altri medici o loro eredi indicati in epigrafe con un solo motivo. Le amministrazioni intimate vi resistono depositando controricorso. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti hanno depositato memori a ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medicinei cui confronti nessuno dei ricorsi risulta notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsortifacoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C- 131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmente nella rubrica). Sostengonoche la legge n. 370 del 19 99 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 3. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.. 3.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbente richiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019;n. 13758 del 2018 ). Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. Cass. 24/01/2020, n. 1641). Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguata remunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso della decorrenza prescrizionale. Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l 'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 3.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano, sulla base del seguente quesito: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui è formulata, manifestamente infondata. Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. 3.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, operato in ricorso, alla ordinanza interlocutoria della (ora soppressa) Sesta Sezione di questa Corte n. 9101 del 21/03/2022 che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione della materia, sul rilievo che «le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale». Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione per definizione del tutto sommaria e, comunque, del tutto priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa, né da quanto esposto in ricorso è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell’orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — « si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento» (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022). 4. La memori a che, come detto, è stat a depositat a da i ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti realmente nuovi e diversi da quelli già ampiamente scrutinati nei numerosi precedenti in argomento e non possono, pertanto, indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi. In particolare, la sentenza della Corte di giustizia 03/03/2020, in causa C-590/20, richiamata in tale memoria, attiene a diversa e non interferente questione. Con essa la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 -essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE: principio, questo, che evidentemente nessun argomento offre ai fini di una diversa individuazione della decorrenza del termine prescrizionale del diritto in questa sede azionato. Ne discende anche l’irrilevanza del riferimento alla legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024) che all’art. 3 si limita a istituire presso il Ministero della salute «un tavolo tecnico a fini ricognitivi» avente ad oggetto la detta sentenza della Corte di giustizia. Come già rilevato, in proposito, da Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 22445 del 4/08/2025, «è arduo comprendere in che modo ed a qual fine una norma di tal fatta incida sulle regole civilistiche in materia di prescrizione. In primo luogo, essa non è retroattiva. In secondo luogo, non si occupa di prescrizione. In terzo luogo, non detta norme sostanziali, ma demanda ad una apposita commissione una mera attività “ricognitiva”. In quarto luogo la legge prevede che dai lavori della commissione non debbano derivare “nuovi oneri per la finanza pubblica”. E va da sé che una (del tutto fantasiosa, beninteso) futura modifica, per di più retroattiva, delle regole in materia di prescrizione non sarebbe certamente irrilevante per la finanza pubblica». 5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile. Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti , in solido tra di essi, alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 6. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 7. Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ exart. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede di legittimitàsulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 3.3 della presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022. Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai ricorrenti il 6 ottobre 2025 omette di tener conto sia della sentenza (n. 28130 del 2022) che, come detto, pronunciandosi su quel ricorso rimesso a udienza pubblica con l’ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022 richiamata in ricorso, ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia, evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia della mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti argomenti. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra di essi , al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.800 ,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro8.400,00. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc
Sentenza Cassazione n. 30158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris