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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 21187/2025

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, all'esito della proposizione dell'appello in seguito all'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. dell'imputata, accolta dal giudice dell'esecuzione;

2. Avverso la sentenza citata ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo quale unico motivo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, non rilevato dalla pronuncia impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).

3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata.

La sentenza di condanna in contumacia è stata emessa dal Tribunale di Roma il 24.10.2022, in relazione ad un reato di furto pluriaggravato commesso in data 24.12.1998.

La ricorrente non è stata restituita nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., bensì il Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione adito ex art. 670 cod. proc. pen., con ordinanza emessa in data 8 luglio 2022, ha dichiarato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e, di conseguenza, dell'ordine di esecuzione.

Non si applica, quindi, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen.

Infatti, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 40791 del 8/10/2024, Serafini, Rv. 287216, il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem".

La pronuncia era relativa proprio ad una fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilità di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso.3.3.

Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione per il reato contestato è pari, nel massimo, ad anni 12 e mesi 6 ex art. 157 e 161 cod. pen., decorso il 24.6.2010, prima della pronuncia della sentenza impugnata, secondo quanto risulta dagli atti;

4. Considerato, altresì, che non sussistono elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e che va rilevato, dunque, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, da cui discende l'estinzione del reato P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, all'esito della proposizione dell'appello in seguito all'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. dell'imputata, accolta dal giudice dell'esecuzione; 2. Avverso la sentenza citata ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo quale unico motivo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, non rilevato dalla pronuncia impugnata. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. Nella specie l'eccezione di prescrizione è fondata. La sentenza di condanna in contumacia è stata emessa dal Tribunale di Roma il 24.10.2022, in relazione ad un reato di furto pluriaggravato commesso in data 24.12.1998. La ricorrente non è stata restituita nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., bensì il Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione adito ex art. 670 cod. proc. pen., con ordinanza emessa in data 8 luglio 2022, ha dichiarato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e, di conseguenza, dell'ordine di esecuzione. Non si applica, quindi, al caso di specie, la disciplina di cui all'art. 175 cod. proc. pen. Infatti, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 40791 del 8/10/2024, Serafini, Rv. 287216, il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem". La pronuncia era relativa proprio ad una fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilità di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso.3.3. Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione per il reato contestato è pari, nel massimo, ad anni 12 e mesi 6 ex art. 157 e 161 cod. pen., decorso il 24.6.2010, prima della pronuncia della sentenza impugnata, secondo quanto risulta dagli atti; 4. Considerato, altresì, che non sussistono elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e che va rilevato, dunque, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, da cui discende l'estinzione del reato P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il
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