CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 1120 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa per azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già Banca P opolare dell ’ Emilia - [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente del C onsiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore ad negotia; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. 1860197, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- e di Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2420/2020della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,depositata il 15 settembre 2020 ; udìta la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 202 5 dal ConsiglierePaolo S paziani ; udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro , che ha chiest o l’accoglimento del primo motivo di ricorso; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA],per delega dell ’A vv. M assimo C olarizi , per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa per azioni; udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente B PER B anca s.p.a.; udìto l’ A vv. E nrico L usetti per la controricorrente U nipolsai [OSCURATO:SOCIETA].; udìtol’Avv. F ederico R estano , per delega dell ’ A vv. G iovanni G azzola , per i controricorrent i Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contrattoassicurativo n . 1860198 ; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrent i Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contrattoassicurativo n.1860197. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 13 febbraio 2013 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stipulò con [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto“per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto e trattamento valori”, inbase al quale [OSCURATO:SOCIETA] si obbligò, da un lato, alla fornitura diretta a [OSCURATO:PERSONA] di servizi di trasporto e trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza e, dall’altro lato, a stipulare in nome proprio con istituti terzi contratti di fornitura dei medesimi servizi in ambiti territoriali diversi. Nel contratto erastato specificato (art. 2) che [OSCURATO:PERSONA] aveva “precipuo interesse ad avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato” e che l’Istituto avrebbe potuto “ assicurare i Servizi anche tramite istitut i terzi con lo stesso convenzionati … ferma restando, comunque, la piena e diretta responsabilità dell’Istituto nei confronti della Banca per l’operato degli IVP in questione”; inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] si era impegnata (art. 5) “ad assumersi il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi”. In esecuzione del rapporto contrattuale, [OSCURATO:SOCIETA]. individuò, quale istituto di vigilanza a mezzo del quale assicurare a [OSCURATO:PERSONA].p.a. i servizi di trasporto e custodia dei valori al di fuori del territorio di sua diretta competenza, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Questa società, però, omise di restituire denaro contante per un importo di oltre tre milioni di Euro, depositato presso due caveau ubicati in provincia di Treviso e a Vicenza, in esecuzione di due ordini di versamento impartiti a settembre 2013, sempre per il tramite della mandataria, con conseguente perdita per [OSCURATO:PERSONA] stimabile nel complessivo importo di E uro 3.228.785 ,00 . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citò [OSCURATO:SOCIETA]. in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Bologna, per farne valere la responsabilità per il fatto del terzo, come previsto in base alle clausole contrattuali. [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì in giudizio, eccependo la nullità di tali clausole e chiamando in manleva le pro p rie compagnie assicurative, ovverosia gli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860197, quelli che avevano assunto ilrischio derivante dal contratto 1860198 e la [OSCURATO:SOCIETA].. Si costituironole compagn ie assicurative, eccependo l’inoperatività delle polizze; gli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eccepirono anche la tardività della chiamata in causa e la mancanza di autorizzazione alla stessa . il Tribunale accolse la domanda principale e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo risarcitorio, la somma di E uro 3 .228.785,00, oltre interessi con decorrenza dal 12 novembre 2014 (data della notifica della citazione); rigettò le domande di manleva. 2.La Corte d’appello di Bol ogna, previo rigetto dell’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e parziale accoglimento di quella incidentale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha confermato la condanna della prima al pagamento, in favore della seconda, della somma di Euro 3.228.785,00, retrodatando alla data del 31 ottobre 2013 (data della messa in mora stragiudiziale) la decorrenza dell’obbligo di corresponsione degli interessi. La Corte territoriale, fermo il rigetto delle domande di manleva, con riguardo a quella principale risarcitoria ha ritenuto: -che il contratto stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. avesseprevisto a carico della seconda l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei medesimi servizi da essa svolti tramite soggetti terzi (unica modalità consentita dalla legge nell’ambito territoriale posto al di fuori della sua competenza), con attribuzione alla mandataria della piena, diretta ed esclusiva responsabilitànei confronti della mandante per l’operatodegli istituti terzi di cui si fosse avvalsa, del quale aveva assunto espressamente il rischio; -che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito da [OSCURATO:SOCIETA]., non era invocabile , in funzione dell’esclusione della responsabilità della mandataria per il fatto del terzo, l’art.1715 cod. civ., in quanto tale disposizione era derogata dalla richiamata pattuizione contrattuale, per effetto della quale, tra l’altro, tornava applicabile anche la regola generaledi cu i all’art.1228 cod. civ.; - che, inoltre, neppure era invocabile, in funzione del rilievo di nullitàdella pattuizione contrattuale di responsabilità piena e diretta di [OSCURATO:SOCIETA]., l’art.1938 cod. civ., i n quanto essa pattuizione non era qualificabile in termini di negozio di garanzia (né fideiussorio, né atipico, né autonomo), stante, in particolare, l’assenza di accessorietà tra obbligazione del terzo e quella del mandatario, la sussistenza di un unico impegno di [OSCURATO:SOCIETA] ad assicurare (con distinti strumenti giuridici) le medesime prestazioni di servizi” (pag. 12 della sentenza impugnata) e il carattere specifico ed attuale (pertanto, non futuro) di tale obbligazione. 3. H a proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sei articolati motivi, il primo dei quali diretto a censurare l’accoglimento della domanda principal e risarcitoria e i restanti (ad eccezione dell’ultimo, concernente le spese di lite) diretti a censurare il rigetto delle domande di garanzia. Hanno risposto con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di soggettoincorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p . a.), [OSCURATO:SOCIETA]., gliAssicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.1860197e gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198. La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale tutte le parti avevano depositato memoria, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro, aveva depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27380. il Pubblico Ministero presso la Corte, sempre nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro , ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le già formulate conclusioni. Ulteriori memorie per l’udienza sono state depositate anche da tutte le parti private. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione dinorme di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli1418, 1343 e 1421 codice civile. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 codice civile. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1715 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1736 e 1746 comma 3 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 134 e seguenti del r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS). Violazione e falsa applicazione degli articoli 257 comma 1 lettera c) e 257 ter comma 2 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS). Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269». [OSCURATO:SOCIETA]. censura la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].). La censura riguarda precipuamente il mancato accoglimento dell’eccezione dinullità dell a clausol a contrattual e con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di i stituti terzi; eccezione che era stata sollevata sul presupposto che la responsabilità verso la mandante per gli atti posti in essere dai terzi con cui aveva contrattato avrebbe potuto essere assunta dalla mandataria priva di rappresentanza soltanto con la fissazione di un importo massimo garantito, caratterizzandosi la pattuizione contrattuale stipulata in deroga alla regola peculiare (ma comunque dispositiva) di cui all’art.1715 cod. proc. civ. quale pattuizione di garanzia, come tale soggetta alla regola (questa, invece, imperativa ) dell’art. 1938 cod. civ.. 2. La delibazione dell’illustrata censura presuppone l’individuazione della natura del contratto stipulato il 13 febbraio 2013 traUnipol [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA].. Secondo le allegazioni della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , esso sarebbe qualificabilecome un unico contratto di appalto di servizi, in base al quale l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. si sarebbe impegnata personalmente a fornire alla committente [OSCURATO:PERSONA].p.a. servizi di trasporto e trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza, salva la possibilità di avvalersi, anche mediante contratti di subappalto, di istituti di vigilanza terzi per l’espletamento dei servizi da erogare in favore delle filiali Unipol indicate nell’allegato E(“[OSCURATO:PERSONA]”) per leRegioni Veneto, Friuli, Trentino e per alcune filiali in Lombardia, con particolare riferimento alla zona di Mantova. Se fosse corretta questa configurazione della natura del contratto stipulato inter partes , l e censur e rivolt e con il primo motivo di ricorso allasentenza d’appello sarebbe ro manifestamente infondat e . In presenza di un unicocontratto di appalto , infatti, sarebbe esclusa in radice l’applicabilità dell’art. 1715 cod. civ. (che regola la diversa fattispecie contrattuale del mandato) e la conseguente possibilità di individuare, nelle clausole contrattuali con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto il rischio relativo ai valori trasportati o lavorati da parte di istituti terzi, un patto contrarioinderoga alla regola di irresponsabilità del mandatario privo di rappresentanza stabilita da lla predetta disposizione. Piuttosto, la facoltà attribuita a [OSCURATO:SOCIETA] “affinch é stipuli e gestisca in proprio nome ma per conto della Banca, su tutto il territorio nazionale, contratti con Istituti di [OSCURATO:PERSONA]” (Lettera A) delle Premesse del contratto), al di là del formale riferimento alla figura del “mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.”, andrebbe intesa come mera autorizzazione (arg. ex art. 1656 cod. civ.) ad avvalersi di terzi ausiliari nell’adempimentodelle obbligazioni derivanti dall’appalto, cosicché, per un verso, gli eventuali contratti di sub appalto da essa conclusicon gli istituti terz i integrerebbero nient’altro che l a fonte del rapportodi “ausiliarietà” costituito tra le parti stipulant i ( rapporto che , per giurisprudenza consolidata, può trovare la sua fonte non solo nell’ipotesi classica del lavoro subordinato, ma in ogni ipotesi in cui il debitore si avvalga dell’attività di terzi per eseguire la prestazione, a prescindere dal rapporto intercorrente tra essi e il debitore medesimo: cfr., ad es., Cass. 31/08/2011, n. 17853 ) ; per a l tro verso, una volta che, in base a talerapporto, l’attività degli ausiliari fosse stata inserita nel procedimento esecutivo dell’obbligazione, escluso ogni rapporto diretto tra questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA] ( cfr., ad es., Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.940), [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe risposto del fatto doloso o colposo commesso dagli istituti terziin applicazione della regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ., la quale non prevede alcun limite quantitativoma obbliga il debitore al risarcimento del danno effettivo subito dal creditore, ove tale danno sia stato necessariamente occasionato dall’incarico conferitoall’ausiliario. 3.La tesi del contratto unico non sembra tuttavia attendibilmente sostenibile, apparendo co rretta la diversa ricostruzione operata dal giudice del merito –cui è riservata, tra l’altro, l’attivitàdi interpretazione e qualificazione del negozio giuridico–, il quale ha condiviso al riguardo le premesse argomentative sulla fattispeciecontrattuale, formulate dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., in ordine al carattere “duale” della pattuizione, quale articolantesi in un appalto di servizi e in un mandato senza rappresentanza, pur rifiutandone le implicazioni tratte in ordine alla relativa disciplina, con specifico riguardo all’invocata operatività della regola dispositiva dell’irresponsabilità del mandatario sen z a rappresentanza per l’inadempimento dei terzi con cui abbia contrattato (art.1715 cod. civ.) edella regola imperativa della necessaria previsione di un limite quantitativo massimo di retto a circoscriverne la responsabilità,ove pattiziamentestabilita (art. 1938 cod. civ.) : la prima , reputata derogata dalla contraria clausola apposta al contratto ; la seconda,ritenuta non applicabile in ragione della natura di detto patto contrario, di cui è stata esclusala causa di garanzia. La qualificazione nei predetti termini della fattispecie negoziale, nonché plausibile, appare – come detto – decisamente corretta , in quanto l’insuperabile tenore testuale del contratto del febbraio 2013 evidenzia chiaramente i due nuclei della pattuizione e, quindi , i due distinti contratti stipulati tra le parti:da un lato, un contratto di appalto concernente la fornitura diretta di servizi di trasporto e trattamento valori per l’ambito territoriale di competenza; dall’altro, un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto la stipula di subappalti o subforniture con soggetti terzi per ambiti territoriali dive rsi, in conformità alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto di subfornitura di servizi di trasporto e custodia dei valori, da svolgersi al di fuori del territorio di diretta competenza della [OSCURATO:SOCIETA], era stato da questa con concluso con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in esecuzione d el mandato senza rappresentanza attribuitale da [OSCURATO:PERSONA].p.a., per modo che, con riguardo all’ipotesi di inadempimento del subfornitore, i rapporti tra mandante e mandataria dovevano effettivamente ritenersi regolati dall’art. 1715 cod. civ., che stabilisce la regola dell’irresponsabilità del mandatario verso il mandante, salvo che la contraria regola della responsabilitàsia pattiziamente prevista o che l’insolvenza del terzo fosse nota o dovesse essere nota al mandatarioall’atto della conclusione del contratto (art. 1715, ultimaparte, cod. civ.). Ricostruita, dunque, la fattispecie negoziale come fattispecie “duale”, articolantesi nei due distinti contratti dell’appalto di servizi e del mandato senza rappresentanza, la delibazione in iure delle censure veicolate con il primo motivo di ricorso pe r cassazione si fa più complessa, implicando – c o me già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria – la risoluzione di diverse questioni giuridiche, concernenti: a) l’individuazione del fondamento della regola di irresponsabilità di cui all’art. 1715 cod. civ., quale rego la dispositiva peculiare, caratterizzantesi, ad un tempo, come norma di parte speciale derogatoria di quella generale del rapporto obbligatorio codificata nell’art. 1228 cod. civ., e come norma generale della disciplina tipicadel mandato senza rappresentanza, derogabile dalla diversa volontà delle parti; b)l’individuazione della causadel “patto contrario”eventualmente stipulato in deroga alla regola generale dell’irresponsabilità del mandatario, con particolare riferimento alla questione se esso debba necessariamente avere una funzione distinta da quella del contratto a cui accede, oppure se, avuto riguardo all’interesse perseguito dalle parti nel caso concreto, possa avere una giustificazione funzionale all’interno della causa del mandato; c)la conseguente soluzione del pro blema se il detto “patto contrario”, nel derogare allaregola dell’irresponsabilità del mandatario, debba però necessariamente stabilire l’importo massimo entro il quale circoscrivere la sua responsabilitàverso il mandante , in conformità al dettato della norma (questa, invece, imperativa) di cui all’art. 1938 cod.civ.. 4.Come si è accennato, l’art. 1715 cod. civ., nello stabilire che il mandatario che agisce in nome proprio non rispondeverso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con cui ha contrattato, prevede che a questa regola generale si faccia eccezione in due casi: a) quando le parti abbiano espressamente convenuto che il mandatario possa essere chiamato a rispondere dal mandante; b) quando l’insolvenza del terzo fosse o dovesse essere nota al mandatario all’atto della conclusione del contratto. L’individuazione del fondamento di questa regola postula una ricognizione della disciplina generale del mandato senza rappresentanza, con particolare riferimento alla puntualizzazione soggettiva delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, derivanti dalla sua esecuzione. Secondo questa disciplina, ilmandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto col mandante (art. 1705, primo commae secondo comma, primo periodo, cod. civ. ). Pertanto, gli effetti del contratto concluso con il terzo si producono nella sfera giuridica del mandatario, mentre ad esso rimane estraneo il mandante, anche nell’ipotesi in cui i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato. Tuttavia, il mandante, « sostituendosi al mandatario », può , di norma, « esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato» (art.1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ). 4.1.L’oggetto e la natura del “ potere di sostituzione ” del mandante (e della relativa legittimazione processuale) sono stati al centro di un travagliato contrasto giurisprudenzialeche ha recepito, di volta in volta, le diverse opinioni formulate in dottrina. Sotto il profilo dell’ oggetto ci si è domandati se il mandante, oltre all’azione di adempimento , sia legittimato ad esercitare, nei confronti dei terzi che hanno contrattato con il mandatario, anche le azioni contrattuali, tra cui, in particolare, quella di risoluzione del contratto e di risarcimentodel danno. In senso restrittivo si è argomentatodal carattere eccezionale di tale potere in confronto aquello, invece, generale del principio sancito dal primo comma dell’art. 1705 cod.civ.; principio che sarebbe svuotato di contenuto se si riconoscesse al mandante la legittimazionead esercitare azioni diverse da quella di adempimento, specificamentefinalizzata alla tutela dei diritti (sostanziali) di credito che derivano al mandatario dall’esecuzione dell’incarico gestorio (ex aliis, Cass. 8/06/2007, n.13375; Cass. 26/08/2006, n. 18512; Cass. 21/01/2005, n. 1312; Cass. 5/11/1998, n. 11118). In senso estensivo si è argomentato dalla ricostruzione del potere del mandante, non quale eccezione alla regola di cui all’art. 1705, primo comma, cod. civ.,ma piuttosto quale generale legittimazione ad agire in giudizio per il soddisfacimento dei crediti derivanti dal mandato, mediantel’impiego di tutte le azioni scaturenti dal contratto . Questa generale legittimazioneprocessuale troverebbe fondamento, sul piano sostanziale, in una vera e propria modificazione soggettiva del rapporto, la quale implicherebbe il riconoscimento della corrispondente legittimazione del terzo che ha contrattato col mandatario ad agire a sua volta contro il mandante, esercitando nei suoi confronti ogni azione derivante dal contratto o, quanto meno, a domandarne la condanna all’adempimento delle obbligazioni correlative ai diritti fatti valere verso di lui dal mandante (ex aliis, Cass. 27 /07/ 2006 n. 17145; Cass.10/06/2004,n.11014; Cass. 10/08/1998 n. 7820). Con riguardo alla natura del meccanismo funzionale di cui all’art. 1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., l’opinione più risalente, movendodalla lettera della norma, vi individuava una ipotesi di azione surrogatoria, in forza della quale il mandanteeserciterebbenei confronti del terzo un diritto di cui sarebbe titolare il mandatario , sostituendosia quest’ultimo. A tale opinione si è in tempi più recenti contrapposta quelladella c.d. azione diretta, fondata sull’argomento negativo diretto a rilevare l’assenza di uno dei presupposti fondamentali dell’azione surrogatoria (l’inerzia del debitore: arg. ex art.2900 cod. civ.) , nonché sull’argomento positivo diretto ad individuare una modificazione soggettivaattiva nella titolarità dei diritti personaliderivanti dai contratti stipulati dal mandatario in nome proprio per conto del mandante , in perfetta sincronia con la omologa modificazionesoggettiva stabilita dal successivoart. 1706, primo comma, cod. civ., in relazione ai diritti reali sulle cose mobili acquistate dal mandatario sempre in nome proprio e per conto del mandante, il quale è legittimato, al riguardo,ad esercitare l’azione di rivendicazione, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi. 4.2.Il contrasto, come è noto, è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 8/10/2008, n. 24772, l a quale , con estremo rigore dogmatico, da un lato, ha ribadito il carattere generale della regola per cui il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.) ; dall’altro lato ha qualificato come eccezionali – e dunque, di strettainterpretazione – quelle disposizioni (in particolare , gli artt. 1705, secondo comma, secondo periodo e 1706, primo comma, cod. civ.), che, in deroga al richiamato, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante. Pertanto, mentre, per un verso, l’oggettodel potere riconosciuto al mandante dall’art. 1705, secondo comma, secondo periodo cod . civ., formalmente limitato all’ esercizio dei « diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato», deve ritenersi rigorosamente circoscritto all’esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a tutela dell’intera posizione contrattuale (annullamento, risoluzione, rescissione) o comunquedi diritti diversi, anche succedanei, a i diritti di credito da essa derivanti(risarcimento), per a l tro verso, la natura del la legittimazione processuale implicata dal meccanismofunzionale previsto dalla norma in esame si riconduce necessariamente alla figura dell’azione diretta, la quale pos tula sullo sfondo la titolarità sostanziale del diritto giudizialmente esercitato in capo al mandante e non in capo al mandatario, sia pure per effetto dell’operatività di una vicenda di translatio limitataal solo profilo attivo d el credito e non estesa all’ intera posizione contrattualecostituitasi in capo al mandatario, la quale ultima , non solo, al contrario del la prima, non potrebbe operare in difetto del consenso del contraente ceduto(arg. ex art. 1406 cod . civ. in relazione all’art. 1260 stesso codice), ma, soprattutto, non sarebbe conciliabile con il sistema delledispo sizioni contenute negli artt. 1705 e 1706 cod. civ., imperniatosulla ricostruzione dell’immediata azionabilità del diritto (personale, con azione di adempimento, o reale , con azione di rivendica),da parte del mandante, come eccezione alla regola generale della sua estraneità al contratto stipulato per suo conto, ma in nome proprio, dal mandatario. 4.3. Si delinea, in tal modo, il fondamento della regola dispositiva contenuta nell’art. 1715 cod. civ., che esonera il mandatario che agisce in nome proprio dalla responsabilità , verso il mandante, per l’adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato. Infatti, se, da un lato, il soggettopassivo di dettirapporti obbligatori (il titolare della posizione di debito) continua ad essere il terzo che ha contrattatocon il mandatario, dall’altro lato, il soggetto attivo (il titolare della posizione di credito) non è quest’ultimo, sebbene abbia contrattato in nome proprio, bensì il mandante, in capo al quale si sono tra s feriti , per effettodella surrichiamata translatio, sia i diritti personali derivanti dall’esecuzione del mandato, sia i diritti reali sullecose mobili acquistate persuo conto dal mandatario. Pertanto, mentre, in ragione del carattere circoscritto della translatio, limitata al profilo attivo del credito, il mandatario conserva la titolarità della complessiva posizione contrattuale (e , con essa , la legittimazione esclusiva ad agire verso il terzo e ad essere da questi convenuto in relazionea tutti i diritti ed obblighi ad essa connessi , ad eccezione dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato ) , invece la legittimazione, parimenti esclusiva, ad esercitare questi diritti di credito competein via diretta al mandante, il quale può far valere il diritto di cui è titolare direttamente nei confronti del terzo obbligato, ottenendone la condanna all’adempimento e contando sulla sua conseguenteresponsabilità patrimoniale in sede esecutiva. La sussistenza, entro tali limiti, di un rapporto giuridicoobbligatorio tra il mandante e il terzo esclude la necessità di ritenere ex lege il mandatario automaticamente responsabileverso il mandante per il fatto del terzo e giustifica la previsione della regola generale, benché dispositiva, di irresponsabilità. 5. L’individuazione del fondamento della regola dispositiva di cui all’art.1715 cod. civ. consente di risolvere la questione, logicamente conseguente, concernente l’individuazione della causa dell’eventuale “patto contrario”, conil quale le parti, derogando alla predetta regola, attribuiscano pattiziamente al mandatario senza rappresentanza la piena e diretta responsabilità, verso il mandante, per l’adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato. Avuto riguardo al fondamento della norma in esame, l’assunto posto a base delle censureformulate dalla società ricorrente – per il quale il “patto contrario” dovrebbe necessariamente avere una funzione di garanzia(in quanto riconducibile , secondo le varie prospettazioni , alla fideiussione, al negozio autonomodi garanzia, allo “star del credere ” o, persino,ad una garanzia atipica) – non è evidentemente condivisibile. Esso, del resto, oltre che poggiare sull’erroneapremessa dogmatico - metodologica che ancora indulge ad indagini sulla causa meramente astratte, condotte con riguardo alla tipologia della pattuizione contrattualedi riferimento e senza tener conto dello specifico e concreto interesse effettivamente perseguito dalle parti stipulanti, non trova riscontro nell’attuale stadio dell’ elaborazione dottrinale, la quale, pu r avendo in passato lungamente riconosciuto , all’obbligazione pattiziamente assunta verso il mandante dal mandatario senza rappresentanza, il carattere di obbligazione di garanzia, in tempi più recentiha individuato altrove la natura del “pattocontrario” di cui all’art.1715 cod. civ., talora qualificandolo come promessadel fatto del terzo, talaltra come generica obbligazione di risultato, destinata a divenire attuale in caso di inadempimento. Ebbene, ove si consideri – come sopra evidenziato – che la regola dispositivadell’art. 1715 cod. civ. trova fondamento nella circostanza che i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato , pur puntualizzandosi inizialmente sulla sfera giuridica del mandatario, vengono poi trasferiti su quella del mandante, il quale può agire pe r l’adempimentoin via diretta (e non surrogatoria) nei confrontidel terzo (così escludendosi, in deroga alla regola generale dell’art. 1228 cod. civ., la necessità di ritenere ex lege il mandatario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo), al l’eventuale contraria clausola pattizia, con la quale le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, attribuiscano liberamente al mandatario tale responsabilità,non può attribuirsialtro scopo che quello di ripristinare – adattandolo al meccanismo effettuale specificamente previsto, peril mandato senza rappresentanza, dagli artt. 1705 e 1706 cod. civ. – il principio generale che esige che il debitore che per l’adempimentodell’obbligazione si vale dell’opera di terzi risponda anche dei fatti dolosi o colposi dicostoro. La causa del patto contrarioprevisto dall’art. 1715 cod. civ. quale eccezione convenzionalmente stabilita dalle parti alla regola dell’irresponsabilitàdel mandatario per le obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato in nome proprio, si rinviene, allora, all’interno della stessa disciplina del mandato senza rappresentanza , corrispondendo, in piena armonia alle istanze espresse dall’art. 24 Cost., alla funzione di tutela dell’interesse del mandante – pur nei limiti derivanti dal generale meccanismo effettuale di cui all’art. 1705, primo comma, cod. civ. – al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivantidall’esecuzione del mandato. Per il soddisfacimento di questi peculiari diritti, infatti, la legge– pur nell’ambito di un regime generale che vede le situazioni soggettive, attive e passive, derivanti dagli atti compiuti con i terzi puntualizzarsi esclusivamente sulla sfera giuridica del mandatario – attribuisce, non solo, di norma, al mandante, pe r le ragioni sopra analiticamente evidenziate,la legittimazione ad agire pe r l’ adempi mento direttamente nei confronti del terzo, ma anche, in talune peculiari ipotesi, unatutela rafforzata, comprendentela legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confrontidel mandatario. Tali ipotesi, come detto,si riconducono a quella dell’ insolvenza del terzo, conosciuta o conoscibile dal mandatario sin dal tempo della stipulazionedel contratto ( ipotesi che vede il mandatario responsabile a titolo di colpa) e a quella della clausola pattizia intesa a ripristinare la regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ. (che vede il mandatario responsabilea titolo oggettivo in base al principio che chi sia appropria dell’operatoaltrui ne assume anche il rischio per d anni arrecati a terzi). 5.1.Naturalmente, non può escludersi che, in relazione al concreto atteggiarsi dell’operazione negoziale e a ll’interesse pratico perseguito dalle parti, la detta pattuizione di attribuzione al mandatario della piena e diretta responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo possa assumere anche una ca usa ulteriore, eventualmente coincidente con una funzione di garanzia. Ma la causa primaria e assorbente del patto contrario stipulato in deroga alla regola di irresponsabilità di cui all’art.1715 cod. civ. va rinvenuta all’interno di quella del mandato senza rappresentanza, corrispondendoalla funzione di tutela dell’esigenza che il mandante – pur nell’ambito di un sistema che esclude di massima ogni suorapporto con i terzi che hanno contrattato col mandatario – possa esercitare pienamente i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato. 6. Ciò posto in ordine alla causa della clausolaconvenzionale intesa a derogareal disposto dell’art. 1715 cod. civ. , è agevole osservare che nella vicenda in esame la clausola apposta al cont r atto stipulato tra le parti –prevedendo la “ piena e diretta responsabilità ” della mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della banca mandante per l’operato degli istituti di vigilanza terzi (art.5 del contratto); stabilendo a carico di [OSCURATO:SOCIETA] l’assunzione del “rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi”; ed evidenziando il “precipuo interesse” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad “avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato” (art.2)– assume con evidenza la portata di regola pattizia derogatoriaalla norma dispositiva di cui all’art. 1715 cod. civ., trovando la sua causa nella funzione di tutela della posizionedel mandatariosenza rappresentanza all ’ interno del meccanismo effettuale di cui agli artt.1705 e 1706 cod.civ., per modo che deve escludersi che la stessa sia invalida per contrarietàallanorma imperativa di cui all’art. 1938 cod. civ., per avere omesso di circoscrivere la resp onsabilità d i [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:PERSONA] per l’inadempimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. entro un limite massimo garantito. La detta norma imperativa non trova infatti applicazione nella fattispecie, già in ragione dell’estraneità della richiamata pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia, sicché deve ritenersi che la clausola stessa correttamente è stata reputata valida dal giudice del merito , il quale, altrettanto correttamente, ha accertato, in base ad essa, la responsabilitàdella mandataria per l’ inadempimento del terzo con cui aveva contrattato, condannandola alrisarcimentodel danno subìto dal la mandante. Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato. 7.Con il secondo motivo vengono denunciate: «Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione della disciplina del contratto di assicurazione denominato "Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro" stipulato da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] in data 31 dicembre 2012 condotta dalla Corte d'Appello con violazione a falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del Titolo II del [OSCURATO:PERSONA] del Codice Civile nonché in violazione e falsa applicazione del disposto dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa interpretazione dell’articolo 635 codice penale». Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. La sentenza impugnata è censurata per avere erroneamente interpretato la “Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” avente numero 2550/60/510000, stipulata da [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:SOCIETA]. in data 31 dicembre 2012, ritenendo circoscritto l’ambito di operatività della garanzia assicurativa a tre casi specificatamente individuati, ossia «per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose». 8. Con il terzo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione della disciplina del Contratto di assicurazione n. 1860197 stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] dagli Assicuratori dei Lloyd'sche ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condotta con violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel Capo IV del Titolo II del [OSCURATO:PERSONA] del Codice Civile nonché del disposto dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa interpretazione del disposto dell’articolo 635 c.p.». Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860197. [OSCURATO:SOCIETA]. rammenta che il giudice del merito , sia di primo che di secondo grado, ha escluso l’operatività della polizza in ragione della clausola prevista dal comma 6.03 dell ’ articolo 6 dell’allegato al contratto di assicurazione, laquale sottraeva dall’ambito della copertura assicurativa la responsabilità professionale derivante dallo svolgimento di servizi di vigilanza e, precisamente, dei servizi di “trasporto e contazione valori”, nonché di “ gestione di caveaux, cassette di sicurezzae mezzi forti”. Osserva che, peraltro , essa società non aveva mai svolto nella Regione Veneto se r vizi di vigilanza n é aveva assunto alcuna obbligazione in tal senso, atteso che lo svolgimento di tali servizi sarebbe subordinato ad autorizzazione e x art. 134 [OSCURATO:PERSONA], da essa richiesta ed ottenutain relazione ad una diversa area territoriale. Al contrario, con riguardo alla Regione Veneto, essa società si sarebbe limitata ad operare come mandataria senza rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], a fine di reperire, per suo conto ma in proprio nome, istituti di vigilanza autorizzati che eseguissero i predetti servizi. Tale attività, posta in essere in esecuzione del mandato ricevuto e culminata nella stipulazione del contratto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sarebbe sottratta all’ambito di operatività della surrichiamata clausola di esclusione. Sulla base di tali argomentazioni, [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che, pertanto, la Corte d’appello avrebbe violato e falsamente interpretato la normativa in tema di interpretazione del contratto. Si duole, infine, del rigetto delle istanze istruttorie da essa formulate. 9.Con il quarto motivo vengono denunciate: «Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione della disciplina del Contratto di assicurazione n. 1860198 stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] dagli Assicuratori dei Lloyd’sche ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condotta con violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del Titolo II del Libro quarto del Codice Civile nonché del disposto dell'articolo 12 delle preleggi». Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198. La sentenza impugnata è censurata per avere escluso l’applicazione della polizza stipulata con gli Assicuratori dei Lloyd’s sul presupposto che la copertura assicurativa non si estendesse all’ipotesi di «colpa grave e dolo delle persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge». Sostiene, al riguardo, che la propria responsabilità verso la banca mandante per il fatto dell’istituto terzo trovava la sua fonte esclusivamente nel contratto e non in una norma di legge, non trovando applicazione, in particolare, né l’art. 1715 cod. civ. né l’art.1228 cod. civ.. 10. I motivi appena illustrati (il secondo, il terzo e il quarto) possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell’evidente , reciproca connessione. Essi sonomanifestamente inammissibili. Ad onta della formale intestazione, le censure proposte attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che l’accertamento dellecircostanze di fatto (tra cui rientra l’individuazione dell’ambito di operatività delle polizze assicurative), nonché l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori dedotti dalle parti,sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Con particolare riguardo alle doglianze con cui viene censurata l’interpretazione della portata e dei limiti delle polizze assicurative fornita dalla Corte d’appello, va ribadito che l ’ interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche, per vizio motivazionale o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra leparti (Cass. 4/04/2022, n. 10745; Cass. 14/07/2016; v. anche, tra le meno recenti, Cass. 22/06/2005, n. 13399), restando invece inammissibile lacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319; vedi anche, tra le meno recenti, Cass.2/05/2006, n. 10131e Cass.20/11/2009, n. 24539). Ne discende la manifesta inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. 11. Con il quinto motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione dell'articolo 269 c.p.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 269 cod. proc. civ. per aver trattato “per inciso”, pur avendolo dichiarato assorbito, il motivo di appello incidentale con il quale gli Assicuratori dei Lloyd’s,che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198, avevanoeccepito l’inammissibilità della chiamata in causa. Il quinto motivo resta assorbito per effetto del rigetto dei precedenti. 12. Con il sesto motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c.». Lasocietà ricorrente invoca una riformadelle statuizioni sulle spese dei gradi di merito per effetto dell’accoglimento degli altri motivi di ricorso, o, in subordine, l’annullamento d i quella e messa dal giudice d’appello, per non avere disposto la compensazione delle spese in ragione dell’«assoluta novità dellequestioni trattate » . Anche questo motivo è inammissibile. Nella parte in cui invoca la riforma delle «decisioni in materia di spese contenutenelle sentenze della Corte d’Appello e del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]», la società ricorrente pone, invero, un “non motivo” (Cass.9/12/2024, n. 31679; Cass. 8/08/2024, n. 22452), dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese, in senso ad essa favorevole, postulerebbe l’accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che deve essere invece complessivamente rigettato, per le ragioni che si sono andate esponendo. Invece, nella parte in cui si duole della mancata compensazione delle spese in ragione della assoluta novità delle questioni trattate, la ricorrente omette di considerare che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). Ne discende la complessiva inammissibilità del motivo in esame. 13. In definitiva , il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. va rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibili gli altri. 14.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, in ragione dell’attività difensiva spiegata. 15.Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare a lle società controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 12.200,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esbors