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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, perché contravveniva agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, accompagnandosi a pregiudicati, in Barletta tra il 24 luglio 2013 e il 10 febbraio 2014.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione.

Successivamente, il difensore ha proposto memoria, tardiva, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la Corte di appello, ribaltando la sentenza assolutoria, ha affermato che la frequentazione di pregiudicati si ha put quando i soggetti frequentati reiteratamente non siano sempre gli stessi, ma si abbia una pluralità di contratti di volta in volta con soggetti diversi, ovviamente sempre pregiudicati; rilevato che la soluzione è all'evidenza conforme al dato normativo, atteso che il pericolo è costituito dall'intrattenere rapporti, non importa se sempre con le medesime persone o meno, con soggetti gravati da precedenti, il che attesa l'esistenza di legami con circuiti criminali; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, perché contravveniva agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, accompagnandosi a pregiudicati, in Barletta tra il 24 luglio 2013 e il 10 febbraio 2014. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione. Successivamente, il difensore ha proposto memoria, tardiva, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello, ribaltando la sentenza assolutoria, ha affermato che la frequentazione di pregiudicati si ha put quando i soggetti frequentati reiteratamente non siano sempre gli stessi, ma si abbia una pluralità di contratti di volta in volta con soggetti diversi, ovviamente sempre pregiudicati; rilevato che la soluzione è all'evidenza conforme al dato normativo, atteso che il pericolo è costituito dall'intrattenere rapporti, non importa se sempre con le medesime persone o meno, con soggetti gravati da precedenti, il che attesa l'esistenza di legami con circuiti criminali; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022
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