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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 15643/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]ETTORRE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari, in data 10 settembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, in data 28 aprile 2016, l'ha condannata alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. 2.

La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 647 e 648 cod. pen., il travisamento del fatto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di appello, pur ritenendo credibile la persona offesa, hanno ritenuto la sussistenza del reato di ricettazione nonostante la stessa abbia considerato «molto probabile lo smarrimento del furto», dichiarazione che riscontra la veridicità di quanto affermato dalla D'ETTORRE in ordine alle modalità di rinvenimento del telefono di proprietà di Antonella TARI'.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogico e contraddittorio nella parte in cui desume la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. esclusivamente dal fatto che l'imputata non abbia saputo indicare le modalità di tempo e luogo del rinvenimento del telefono di proprietà della persona offesa.

La Corte territoriale, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto riqualificare giuridicamente il fatto nel reato più lieve di cui all'art. 647 cod. pen. 2.

La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe illogicamente ignorato la sussistenza dei presupposti soggetti ed oggettivi per il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità (incensuratezza, comportamento processuale collaborativo, risarcimento del danno, occasionalità della condotta, scarso valore economico del bene ricettato, risalenza nel tempo della condotta) con conseguente violazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il difensore della ricorrente, con memoria depositata in data 22 novembre 2022, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti.

La ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

1.1. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654- 01).

1.2. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle prove raccolte, hanno indicato gli elementi probatori (denuncia di furto sporta da Alessandra TARI', accertamenti di p.g. attestanti l'inserimento di una SIM intestata all'imputata del telefono di proprietà della persona offesa) idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente e, in particolare, hanno desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.648 cod. pen. dalla natura del bene ricettato che risultava indicativa della provenienza illecita del bene e dal fatto che l'imputata non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità, limitandosi a riferire di aver rinvenuto il telefono in terra, senza fornire alcuna indicazione spazio-temporale (pagg. da 6 ad 8 della sentenza di appello).

La Corte territoriale ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura del bene detenuto e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputata ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è, altresì, coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cosa smarrita la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui, trattandosi di bene che conserva, sia in caso di furto che di smarrimento, chiari segni esteriori di un legittimo possesso altrui con conseguente permanenza del potere di fatto del proprietario sul bene (vedi Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, Corti, Rv. 268910 - 01; Sez. 2, n. 49530 del 16/10/2022, Vizzini, non massimata).

Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, limitandosi ad affermare in modo apodittico l'insufficienza del compendio istruttorio a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore; "qualunque reato, anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco" (Sez.

U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). [OSCURATO:PERSONA], accertato il reato, deve, quindi, motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati in quanto la motivazione impugnata è priva di logica e adeguata valutazione in ordine a tali elementi logico-fattuali; i giudici di appello, limitandosi ad escludere la tenuità del fatto in considerazione della «noncuranza nel far proprio un bene all'evidenza altrui» e «trarne immediato profitto per utilizzarlo» (pag. 9 della sentenza impugnata), non hanno spiegato in cosa la componente di «noncuranza», valorizzata per escludere la causa di non punibilità, sarebbe diversa, distinta ed ulteriore rispetto alla condotta tipica necessaria per integrare la fattispecie di reato.

Così esprimendosi, la Corte di appello mostra di avere adottato un criterio di valutazione del tutto generico, senza considerare dati o elementi di giudizio segnalati dalla difesa che si aggiungevano significativamente alla registrazione della illiceità della condotta quali l'occasionalità della condotta, l'incensuratezza ed il comportamento collaborativo della ricorrente.

Deve essere, in proposito, rimarcato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, atteso che, invece, proprio la commissione del reato costituisce il presupposto per la valutazione della sussistenza della particolare tenuità del fatto.

3. In considerazione della fondatezza del secondo motivo di ricorso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Tenuto conto della data di commissione del reato e dell'assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti spirato in data 1 ottobre 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]ETTORRE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Bari, in data 10 settembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trani, in data 28 aprile 2016, l'ha condannata alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto) cod. pen. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 647 e 648 cod. pen., il travisamento del fatto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto i giudici di appello, pur ritenendo credibile la persona offesa, hanno ritenuto la sussistenza del reato di ricettazione nonostante la stessa abbia considerato «molto probabile lo smarrimento del furto», dichiarazione che riscontra la veridicità di quanto affermato dalla D'ETTORRE in ordine alle modalità di rinvenimento del telefono di proprietà di Antonella TARI'. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito sarebbe illogico e contraddittorio nella parte in cui desume la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. esclusivamente dal fatto che l'imputata non abbia saputo indicare le modalità di tempo e luogo del rinvenimento del telefono di proprietà della persona offesa. La Corte territoriale, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto riqualificare giuridicamente il fatto nel reato più lieve di cui all'art. 647 cod. pen. 2. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe illogicamente ignorato la sussistenza dei presupposti soggetti ed oggettivi per il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità (incensuratezza, comportamento processuale collaborativo, risarcimento del danno, occasionalità della condotta, scarso valore economico del bene ricettato, risalenza nel tempo della condotta) con conseguente violazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Il difensore della ricorrente, con memoria depositata in data 22 novembre 2022, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti. La ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure prospettate in sede di appello, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 1.1. Deve esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654- 01). 1.2. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle prove raccolte, hanno indicato gli elementi probatori (denuncia di furto sporta da Alessandra TARI', accertamenti di p.g. attestanti l'inserimento di una SIM intestata all'imputata del telefono di proprietà della persona offesa) idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente e, in particolare, hanno desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.648 cod. pen. dalla natura del bene ricettato che risultava indicativa della provenienza illecita del bene e dal fatto che l'imputata non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità, limitandosi a riferire di aver rinvenuto il telefono in terra, senza fornire alcuna indicazione spazio-temporale (pagg. da 6 ad 8 della sentenza di appello). La Corte territoriale ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura del bene detenuto e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputata ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è, altresì, coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui integra il reato di furto e non quello di appropriazione di cosa smarrita la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui, trattandosi di bene che conserva, sia in caso di furto che di smarrimento, chiari segni esteriori di un legittimo possesso altrui con conseguente permanenza del potere di fatto del proprietario sul bene (vedi Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, Corti, Rv. 268910 - 01; Sez. 2, n. 49530 del 16/10/2022, Vizzini, non massimata). Il percorso argomentativo dei giudici di appello non è validamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano ad una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e non si confrontano compiutamente con le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata, limitandosi ad affermare in modo apodittico l'insufficienza del compendio istruttorio a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato relativamente alla carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore; "qualunque reato, anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco" (Sez. U., n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). [OSCURATO:PERSONA], accertato il reato, deve, quindi, motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati in quanto la motivazione impugnata è priva di logica e adeguata valutazione in ordine a tali elementi logico-fattuali; i giudici di appello, limitandosi ad escludere la tenuità del fatto in considerazione della «noncuranza nel far proprio un bene all'evidenza altrui» e «trarne immediato profitto per utilizzarlo» (pag. 9 della sentenza impugnata), non hanno spiegato in cosa la componente di «noncuranza», valorizzata per escludere la causa di non punibilità, sarebbe diversa, distinta ed ulteriore rispetto alla condotta tipica necessaria per integrare la fattispecie di reato. Così esprimendosi, la Corte di appello mostra di avere adottato un criterio di valutazione del tutto generico, senza considerare dati o elementi di giudizio segnalati dalla difesa che si aggiungevano significativamente alla registrazione della illiceità della condotta quali l'occasionalità della condotta, l'incensuratezza ed il comportamento collaborativo della ricorrente. Deve essere, in proposito, rimarcato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, atteso che, invece, proprio la commissione del reato costituisce il presupposto per la valutazione della sussistenza della particolare tenuità del fatto. 3. In considerazione della fondatezza del secondo motivo di ricorso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Tenuto conto della data di commissione del reato e dell'assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti spirato in data 1 ottobre 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la senten
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