Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30053/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36545/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualesono rappresentati e difes i –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n.5412/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 9 settembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 36545/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma, la decisione in epigrafe indicata, accogliendo la domanda revocatoria formulata da Omar e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inefficace ex art.2901 cod. civ. il contratto di compravendita (stipulato con atto per notaio Tuccaridel 27 febbraio 2006) con cui [OSCURATO:PERSONA] trasferiva a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di piena proprietà su alcuni cespiti immobiliari ubicati nel Comune di Roma; ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso , Omar e [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; la rinuncia è stata accettata dai controricorrent i , con adesione sottoscritta altresì dal lorodifensore; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; va altresì ordinata, su concorde istanza delle parti, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli correlate al giudizio, in parte dispositiva puntualmente indicate; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; r.g. n. 36545/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); P. Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Ordina al Dirigente del servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1 la cancellazione delle seguenti formalità: trascrizione eseguita in data 4 aprile 2006 ai numeri di reg. gen./reg. part. 40010/22614; annotazione a trascrizione n. 9359 del 18 maggio 2006; annotazione a trascrizione n. 12781, iscritta il 20 settembre 2019 ai numeri di reg. gen./reg. part. 110683/12781.

Così deciso in Roma, nella Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36545/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualesono rappresentati e difes i –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n.5412/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 9 settembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 36545/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 19 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che in riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma, la decisione in epigrafe indicata, accogliendo la domanda revocatoria formulata da Omar e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inefficace ex art.2901 cod. civ. il contratto di compravendita (stipulato con atto per notaio Tuccaridel 27 febbraio 2006) con cui [OSCURATO:PERSONA] trasferiva a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di piena proprietà su alcuni cespiti immobiliari ubicati nel Comune di Roma; ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso , Omar e [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore; la rinuncia è stata accettata dai controricorrent i , con adesione sottoscritta altresì dal lorodifensore; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; va altresì ordinata, su concorde istanza delle parti, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli correlate al giudizio, in parte dispositiva puntualmente indicate; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; r.g. n. 36545/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); P. Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Ordina al Dirigente del servizio di pubblicità immobiliare di Roma 1 la cancellazione delle seguenti formalità: trascrizione eseguita in data 4 aprile 2006 ai numeri di reg. gen./reg. part. 40010/22614; annotazione a trascrizione n. 9359 del 18 maggio 2006; annotazione a trascrizione n. 12781, iscritta il 20 settembre 2019 ai numeri di reg. gen./reg. part. 110683/12781. Così deciso in Roma, nella Ca
Sentenza Cassazione n. 30053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris