CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione afferente il trattamento punitivo, in particolare l'eccessività degli aumenti ex art. 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità rispetto ad una valutazione sorretta da adeguata e non illogica motivazione con cui il giudice di merito ha dato conto dell'esercizio del potere discrezionale conferitogli, contenendo peraltro gli aumenti in termini non elevati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento da parte del giudice del rinvio dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., è precluso in questa sede, posto che la sentenza dà atto - senza che il ricorrente lo contesti - che sull'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati ascritti il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile, avendo questa Corte annullato la precedente decisione resa in grado d'appello soltanto con riguardo al trattamento sanzionatorio a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale pronunciata con sent. Corte cost. n. 40/2019; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] naud [OSCURATO:PERSONA] 1 2 A LERIA ect gi. ___ L _ 22