CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per la conferma della sentenza impugnata con la rifusione delle spese, come da note depositate; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento senza rinvio, o in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como del 5 marzo 2018 che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia. Secondo l'imputazione, Vaccari avrebbe con denuncia diretta all'autorità giudiziaria incolpato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e la sua cliente [OSCURATO:PERSONA] di aver esibito in una causa civile un atto falsificato. Nella querela, l'imputato aveva rappresentato di aver, quale avvocato, assistito professionalmente la suddetta cittadina russa per il trasferimento della residenza in Italia e per ottenere un permesso di lavoro in Svizzera. A tal fine la donna aveva stipulato nel luglio 2012 con una società un contratto preliminare simulato per l'acquisto di un appartamento a Campione d'Italia, versando la caparra di 150.000 franchi svizzeri, in realtà destinata quale acconto per il pagamento delle pratiche commissionate e l'acquisto reale di un immobile. La società e l'imputato avevano rilasciato alla cliente una apposita dichiarazione di restituzione delle somme eccedenti costi e competenze maturate nel caso di mancata stipula in tempi brevi dell'acquisto immobiliare. La cliente, chiamando in causa la società e l'imputato, solidalmente responsabili, aveva azionato in giudizio con rito monitorio nel luglio 2013 la dichiarazione per la restituzione dei 150.000 franchi svizzeri, secondo il querelante, "fraudolentemente" modificata rispetto al documento vero, ovvero sbianchettando la data del 5 ottobre 2012, la dicitura "per ricevuta" e la sottoscrizione della stessa cliente, così da alterare in modo forviante la sua funzione originaria (assicurare alla cliente la simulazione del contratto) e ottenere un pagamento in realtà non dovuto. I Giudici di merito avevano accertato che l'imputato ancora tratteneva la somma di 150.000 franchi svizzeri e che né la cliente né il suo avvocato erano stati mai in possesso dell'originale o della copia dell'atto asseritamente falsificato nella versione successivamente modificata dallo stesso imputato con la postilla relativa alla attestazione di ricevuta della somma da parte della cliente. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza assunzione di prova decisiva (revoca dell'ordinanza annmissiva del teste Buhler). La assunzione della testimonianza del notaio Buhler (che doveva deporre su come avesse autenticato il documento di cui alla contestazione) era stata in primo grado revocata, dopo la sua mancata presentazione all'udienza per impedimento, in quanto ritenuta superflua dal Tribunale per poi invece motivare sull'intervento del suddetto notaio nella vicenda in esame. In tale prospettiva era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per la sua audizione, tenuto anche conto che il Tribunale aveva escluso la produzione documentale da parte della difesa nella prospettiva di una ripetibilità che non si è verificata con la mancata assunzione del notaio. La Corte di appello riteneva la rinnovazione irrilevante in quanto il documento redatto dai notai ginevrini era diverso da quello prodotto nel rito civile. La Corte di appello non ha considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, nell'ambito delle indagini relative ai fatti successivi al giudizio civile (le parti offese avevano continuato ad avvalersi in sede esecutiva del documento contraffatto), aveva disposto, in sede di opposizione all'archiviazione, l'audizione dei notai ginevrini, evidentemente ritenuti non irrilevanti. I notati ebbero addirittura a disconoscere la fattura apparentemente da loro emessa e prodotta in giudizio. La testimonianza del notaio, dunque, era dirimente quanto meno in ordine all'accertamento del dolo. 2.2. Erronea e viziata motivazione con travisamento del fatto nella valutazione della prova su un punto decisivo. I Giudici, nel ricostruire i fatti dimostrativi del dolo, sono incorsi in un fraintendimento, ritenendo che fosse impossibile per le parti offese falsificare un documento il cui originale era in possesso del ricorrente. Questi invece non ha mai dichiarato che la falsificazione fosse avvenuta sull'originale (cfr. la denuncia-querela), ritenendo invece il falso avvenuto sulla copia presuntamente autenticata (in tale prospettiva era stata chiesta l'escussione dei notai ginevrini). Quanto poi al disallineamento tra le firme sul documento, questo poteva essere ricondotto (come affermato in dibattimento dal ricorrente) alla non contestualità delle stesse e alla scarsa familiarità della persona offesa con documenti non redatti nella sua lingua. Anche se il ricorrente avesse manipolato il documento in suo possesso ciò non escludeva la sua convinzione della falsificazione altrui. In modo travisato è stata letta la consulenza grafologica fatta dalle parti: essa non era postuma alla querela, in quanto risalente alla fase stragiudiziale civile. E aveva confortato il ricorrente sulla falsità del documento. E' stato poi obliterato quanto dichiarato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ceccarelli rilevante in ordine al dolo (l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso i dubbi sull'autenticità del documento prodotto in giudizio decidendo di incaricare un perito grafic l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, durante quel giudizio, i dubbi del ricorrente sull'autenticità del documento). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le parti civili hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Le parti civili hanno chiesto anche la rifusione delle spese sostenute nella fase, come da rispettiva nota depositata. Il difensore del ricorrente, oltre alle conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, ha depositato una memoria trasmessa con pec del 27 giugno 2022 ad "integrazione dei motivi di ricorso". Con tale atto la difesa fa presente in ordine al primo motivo che i notai ginevrini avevano disconosciuto le certificazioni, autentiche e legalizzazioni effettuate dallo studio notarile, disconoscimento che i notai in seguito avevano confermato con la rogatoria e gli altri atti (allegati alla memoria); si illustrano ulteriori ragioni a sostegno della tesi difensiva con riferimento all'unico documento prodotto dalla persona offesa nel giudizio civile; si allega a conforto la denuncia querela sporta il 10 giugno 2022. Con riferimento al secondo motivo la difesa rileva il travisamento della prova in relazione all'esame dell'imputato, riportandosi alle effettive dichiarazioni dallo stesso rese e a quanto dichiarato dalla persona offesa e dai notai ginevrini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo è generico e non consentito. Il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti; con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n. 13095 del 17/01/2017, Rv. 269331).Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto superflua la audizione del notaio in quanto era provato che Alkhazova avesse soltanto la copia del documento nella sua versione originaria (senza, cioè, la dicitura datata 5 ottobre 2012) e quindi l'autentica ad opera dei notai ginevrini ebbe a riguardare soltanto l'atto prodotto nel giudizio civile. Il ricorrente non ha spiegato nel ricorso perché tale prova sia decisiva, ovvero determinante, se esperita, a giungere ad un esito diverso dal processo (tra tante, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Rv. 278670). Il solo fatto che in altro procedimento (relativo alla denuncia presentata dai notai ginevrini contro la Alkhazova) il Giudice per le indagini preliminari in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione abbia ritenuto necessario ascoltare i notai quanto al documento in esame non rende evidentemente la stessa prova "decisiva" nel senso ora prospettato. Quanto agli elementi forniti dai notai, nella memoria depositata in appello - come risulta dalla sentenza impugnata - tra l'altro si dava atto che a quel momento non vi era neppure notizia dello svolgimento della suddetta escussione. 3. In ordine alla prova del dolo, i dati fondanti la prova della responsabilità del ricorrente riposavano sulla circostanza che il ricorrente sapeva di aver consegnato alla donna soltanto una copia del documento nella forma originaria datata 10 agosto 2012 (senza cioè l'attestazione successiva della ricevuta della somma con la firma della donna), che quindi giammai avrebbe potuto essere "sbianchettata" dalle persone offese. Tale conclusione si basava sulle stesse dichiarazioni rese dall'imputato che aveva ammesso e dichiarato di aver trattenuto presso di sé entrambi gli originali (in italiano ed inglese) della dichiarazione anche nella versione integrata del 5 ottobre 2012 e di aver consegnato alla cliente la copia solo nella versione originaria. A ciò doveva aggiungersi che l'imputato aveva anche ammesso di essere ancora in possesso della somma da restituire alla cliente (così smentendo ulteriormente la versione sostenuta dal ricorrente nella querela, secondo cui, attraverso l'eliminazione fraudolenta della dicitura sul documento, le parti offese intendevano ottenere la restituzione della somma invece non più dovuta). Tali elementi venivano ad assorbire, superandole, le diverse argomentazioni sul dolo sostenute dall'imputato nel gravame (in tal senso è la risposta della Corte di appello) e reiterate in questa sede. Pertanto, le censure sostenute nel ricorso sul punto finiscono per pretendere una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, anche con rilievi aspecifici, rispetto al ragionamento portante della sentenza impugnata.4. E' appena il caso di rilevare infine che la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in data 27 giugno 2022 introduce inammissibili questioni. La facoltà di presentare memorie ha la finalità di illustrare i motivi già dedotti e "specificati" nelle loro ragioni e non certo sanarne la loro originaria eventuale genericità o inammissibilità (cfr., in tema di motivi nuovi, tra le tante, Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387). Così come non è consentito nel giudizio di legittimità produrre documenti che costituiscano "prova nuova" e che comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609). In tale prospettiva, la memoria difensiva introduce: quanto al primo motivo di ricorso argomentazioni volte a superare la originaria inammissibilità del motivo e nuova documentazione da apprezzare in sede di merito; in ordine al secondo motivo ragioni di annullamento (quanto al travisamento delle dichiarazioni dell'imputato) non indicate nel ricorso originario. Né tale ultimo profilo può essere apprezzato come "motivo nuovo", in quanto, oltre ad essere dedotto fuori dai termini ex art. 585 cod. proc. pen. e per ragioni volte ad allargare l'ambito del "petitum" (tra tante, Sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Rv. 280294), si riferisce ad un motivo di ricorso inammissibile (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare per ciascuna in euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel present