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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 luglio 2022

Cassazione n. 22288/2023

Testo disponibile della fonte

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2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 20274/2022 R.G. sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 19/07/2022 n. 25186/2021- 30980/2021 R.G.

Lav nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e ENPAPI;INPS, dall’altra; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA]’, che ha chiesto dichiararsi la competenza territorialedel Tribunale di Trieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trieste ha dichiarato la sua incompetenza territoriale a decidere la controversia proposta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva convenuto in giudizio l’Enpapi e l’Inps per sentire accertare il suo diritto alla totalizzazione dei contributi maturati in Croazia ed in Italia con le conseguenti condanne degli Enti convenuti sul rilievo che la ricorrente non era residente in Italia e che non trovava applicazione l’art. 444 c.p.c..

2. Il Tribunale di Roma davanti al quale è stato riassunto il giudizio, ritenendosi territorialmente incompetente, ha sollevato regolamento d’ufficio chiedendo che la Corte accerti la competenza territoriale del Tribunale di Trieste.

Nessuno si è costituito per le parti.

Il procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3. Va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trieste a decidere la presente controversia.

3.1. Come risulta dall’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha d’ufficio sollevato regolamento di competenza chiedendo a questa Corte di individuare il giudice territorial ment e competente a decidere la controversia, laPutnik ha agito nei confronti di INPS e ENPAPI per ottenere la totalizzazione dei contributi ed il pagamento della pensione di vecchiaia in cumulo.

3.2. Nel corso del giudizio i terzi chiamati Rotta s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste per essere competente invece il tribunale di Roma e la ricorrente ha aderito all’eccezione riassumendo il giudizio davanti a quel giudice a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del giudice inizialmente adito.

3.3. Tuttavia, nel caso in esame si v erte nell’ ambito di competenza territoriale inderogabile sottratta alla disponibilità delle parti .

P er le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c. la competenza territoriale è inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione.Si tratta di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, che non sono gravate da alcun onere probatorio ( c fr.

Cass. n. 8426 del 2019).Peraltro, nel caso in esame la ricorrente non ha mai ammesso di non avermai risieduto in Italia e dunque il giudice davanti il quale la causa è stata riassunta non era vincolato dalla scelta di proseguire il giudizio davanti a lui.

3.4. Va allora considerato che ai sensi dell’art. 444 cod.proc.civ. le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.

Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero.

3.5. Il tribunale di Trieste nel declinare la sua competenza territoriale ha affermato che la ricorrente , residente all’estero , non aveva allegato «la sussistenza di una sua precedente residenza a Trieste».

3.6. Tuttavia,dagli atti di causa si evincono una serie di elementi dai quali si può presumereche, prima di trasferirsi all’estero , la ricorrente era stata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Trieste.

3.7. In primo luogo,nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, dopo avere dedotto di avere lavorato in Croazia dal 1971 al 2003, ha dedotto di essersi trasferita in Italia a Trieste e di aver qui lavorato presso Rotta s.a.s dal 1° giugno al 8 settembre 2003 (intervenuta nel giudizio) e presso [OSCURATO:PERSONA], come dipendente, dal 10 gennaio 2005 al 15 ottobre 2010.

3.8. Inoltre, al momento della domanda di iscrizione a ENPAPI, il 9 settembre 2010, la ricorrente haindicato l’ indirizzo di «residenza» in via dei Giuliani, 4a Trieste e tale indirizzo corrisponde a quello risultante dai registri dell’Agenzia delle Entrate come risulta dal la memoria di costituzione di ENPAPI nel giudizio riassunto(cfr., pagg.14 e 15).

3.9. In senso contrario non rileva il fatto chedalla carta di identità rilasciata dal Comune di Trieste il 18 aprile 2013si evince che la ricorrente a quella data risiedeva in Croaziapoiché non se ne può desumere analoga residenza per il periodo precedente.

4. Alla luce delle esposte considerazioni,pertanto, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trieste, davanti al quale le parti riassumeranno lacausa nei termini di legge, dovendosi desumere dagli elementi su esposti che la ricorrente, attualmente residente all’estero, abbiarisieduto in passato a Trieste.

P.Q.M.

La Corte dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 20274/2022 R.G. sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 19/07/2022 n. 25186/2021- 30980/2021 R.G. Lav nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e ENPAPI;INPS, dall’altra; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA]’, che ha chiesto dichiararsi la competenza territorialedel Tribunale di Trieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste ha dichiarato la sua incompetenza territoriale a decidere la controversia proposta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva convenuto in giudizio l’Enpapi e l’Inps per sentire accertare il suo diritto alla totalizzazione dei contributi maturati in Croazia ed in Italia con le conseguenti condanne degli Enti convenuti sul rilievo che la ricorrente non era residente in Italia e che non trovava applicazione l’art. 444 c.p.c.. 2. Il Tribunale di Roma davanti al quale è stato riassunto il giudizio, ritenendosi territorialmente incompetente, ha sollevato regolamento d’ufficio chiedendo che la Corte accerti la competenza territoriale del Tribunale di Trieste. Nessuno si è costituito per le parti. Il procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. Va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trieste a decidere la presente controversia. 3.1. Come risulta dall’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha d’ufficio sollevato regolamento di competenza chiedendo a questa Corte di individuare il giudice territorial ment e competente a decidere la controversia, laPutnik ha agito nei confronti di INPS e ENPAPI per ottenere la totalizzazione dei contributi ed il pagamento della pensione di vecchiaia in cumulo. 3.2. Nel corso del giudizio i terzi chiamati Rotta s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste per essere competente invece il tribunale di Roma e la ricorrente ha aderito all’eccezione riassumendo il giudizio davanti a quel giudice a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del giudice inizialmente adito. 3.3. Tuttavia, nel caso in esame si v erte nell’ ambito di competenza territoriale inderogabile sottratta alla disponibilità delle parti . P er le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c. la competenza territoriale è inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione.Si tratta di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, che non sono gravate da alcun onere probatorio ( c fr. Cass. n. 8426 del 2019).Peraltro, nel caso in esame la ricorrente non ha mai ammesso di non avermai risieduto in Italia e dunque il giudice davanti il quale la causa è stata riassunta non era vincolato dalla scelta di proseguire il giudizio davanti a lui. 3.4. Va allora considerato che ai sensi dell’art. 444 cod.proc.civ. le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero. 3.5. Il tribunale di Trieste nel declinare la sua competenza territoriale ha affermato che la ricorrente , residente all’estero , non aveva allegato «la sussistenza di una sua precedente residenza a Trieste». 3.6. Tuttavia,dagli atti di causa si evincono una serie di elementi dai quali si può presumereche, prima di trasferirsi all’estero , la ricorrente era stata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Trieste. 3.7. In primo luogo,nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, dopo avere dedotto di avere lavorato in Croazia dal 1971 al 2003, ha dedotto di essersi trasferita in Italia a Trieste e di aver qui lavorato presso Rotta s.a.s dal 1° giugno al 8 settembre 2003 (intervenuta nel giudizio) e presso [OSCURATO:PERSONA], come dipendente, dal 10 gennaio 2005 al 15 ottobre 2010. 3.8. Inoltre, al momento della domanda di iscrizione a ENPAPI, il 9 settembre 2010, la ricorrente haindicato l’ indirizzo di «residenza» in via dei Giuliani, 4a Trieste e tale indirizzo corrisponde a quello risultante dai registri dell’Agenzia delle Entrate come risulta dal la memoria di costituzione di ENPAPI nel giudizio riassunto(cfr., pagg.14 e 15). 3.9. In senso contrario non rileva il fatto chedalla carta di identità rilasciata dal Comune di Trieste il 18 aprile 2013si evince che la ricorrente a quella data risiedeva in Croaziapoiché non se ne può desumere analoga residenza per il periodo precedente. 4. Alla luce delle esposte considerazioni,pertanto, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trieste, davanti al quale le parti riassumeranno lacausa nei termini di legge, dovendosi desumere dagli elementi su esposti che la ricorrente, attualmente residente all’estero, abbiarisieduto in passato a Trieste. P.Q.M. La Corte dichiara
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