CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: lemma [OSCURATO:PERSONA], n. Avigliana (To) [OSCURATO:DATA_NASCITA] lemma Raffaele, n. [OSCURATO:PERSONA] di Gerace (Rc) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Torino [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Torino [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Castronovo di Sicilia (Pa) 27/03/1948 avverso la sentenza n. 719/21 della Corte di appello di Torino del 01/02/2021 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], Raffaele lemma e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei ricorsi da [OSCURATO:PERSONA] lemma e [OSCURATO:PERSONA]; sentiti per i ricorrenti, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Marchetti nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Licciardello e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per lemma Raffaele, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentynza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del del e Tn na e i Torino del 25 febbraio 2020, ribadendo "I; 1•214.' • l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] lemma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari episodi di traffico illecito di stupefacenti loro rispettivamente ascritti, puniti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando le pene loro inflitte nella misura ritenuta di giustizia (tre anni di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per lemma [OSCURATO:PERSONA]; tre anni di reclusione ed euro 25.000,00 di multa per Licciardello e un anno e sei mesi di reclusione ed euro 25.000,00 di multa per Arlotta); ha, inoltre, ridotto la pena inflitta a Raffaele lemma (quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa) in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di cocaina (capi 1, 8, 9); ha, infine, accolto il concordato raggiunto con la parte pubblica dall'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di due anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7), ascrittagli nella veste di intermediario della compravendita di una partita di cocaina. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. Ricorso di lemma [OSCURATO:PERSONA] cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.La sentenza si è limitata a confermare le valutazioni del primo giudice, senza considerare l'assenza di elementi probatori a sostegno dell'accusa di avere acquistato, per finalità di cessione a terzi, in due occasioni 100 gr. di cocaina, quantitativo in realtà limitato a 35 gr. come chiaramente ricavabile dal contenuto e dall'esegesi delle conversazioni ambientali e telefoniche. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla doglianza proposta coi motivi di appello relativa alla dosimetria della pena, con riferimento tanto al suo contenimento nei limiti edittali quanto alla riduzione dell'aumento determinato dall'applicazione della continuazione di cui all'ad. 81 cod. pen. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'ad. 316 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello accolto la richiesta del Procuratore generale di procedere al sequestro preventivo della somma di euro 25.000,00 già sequestrata ai sensi dell'ad. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990 in assenza di ogni motivazione. 2.2. Ricorso di lemma [OSCURATO:PERSONA] cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62- bis, 69, 99, quarto comma,e 133 cod. pen. in relazione alla mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] totale di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione ai canoni ermeneutici applicati nell'interpretazione dei risultati delle attività di intercettazione, vedendosi nel caso di specie in un caso tipico di 'droga parlata' ed essendosi attribuito irragionevolmente al ricorrente il ruolo di intermediario nelle cessioni di sostanza stupefacente di cui ai capi 2.3 e 2.4 dell'imputazione; è stata, così, infondatamente ritenuta nell'effettiva disponibilità delle parti il quantitativo di sostanza stupefacente citato nelle conversazioni intercettate, ritenendo, infine, in maniera altrettanto infondata che la cessione di stupefacente nei due episodi in esame sia realmente avvenuta e che la negoziazione abbia avuto ad oggetto la cessione di cocaina anziché di hashish. Erronea applicazione di legge penale processuale in relazione alla valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardo alla cattiva applicazione delle regole di interpretazione degli elementi probatori desumibili dalle operazioni di intercettazione in relazione alla peculiarità della fattispecie di 'droga parlata'. 2.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. ed omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ribadita applicabilità della contestata recidiva specifica ed infraquinquennale. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ribadita responsabilità della ricorrente, nonostante si tratti di mero assuntore di sostanza stupefacente e sebbene la condotta ascrittale non costituisca reato, anche in ragione dell'erronea interpretazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. 2. Ricorso di lemma [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di censura è inammissibile perché basato su motivi improponibili in sede di legittimità. Con esso il ricorrente investe direttamente il merito dell'accusa, riproponendosi di provocare una revisione dell'esito decisorio del giudizio; tale scopo viene, inoltre, perseguito postulando, da un lato una non consentita rivalutazione da parte del giudice di legittimità degli elementi di prova e dall'altro un diverso apprezzamento del contenuto dell'attività di intercettazione telefonica o di captazione ambientale, ponendo una questione di fatto inammissibile nell'ambito del vaglio di legittimità. Costituisce, infatti, principio costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che appaiono inammissibili le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (tra molte v. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Al tempo stesso, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del ( giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutte v. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Inammissibile è anche il secondo motivo, non essendo deducibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (tra molte v. Sez. 5 sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre. Con l'atto di appello, inoltre, il ricorrente non ha formulato alcuna censura riguardante la misura della pena riportata in primo grado (v. pag. 36 sent. impugnata), sicché quella oggi articolata appare tardiva e sotto questo altro profilo ulteriormente inammissibile. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, pur richiedendo lo svolgimento di alcune considerazioni, Il ricorrente sostiene la carenza assoluta di motivazione nella conversione del sequestro a fini di confisca, in precedenza disposto e concernente la somma di 25.000,00 euro, in sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello su richiesta del Procuratore generale di udienza. A tal fine sostiene di svolgere attività di compravendita di orologi (come aveva ,d I fatto anche nel corso dei gradivInerito, depositando specifica memoria), ma ammette di non potere dimostrare tale affermazione, poiché non ancora in regola con le pratiche amministrative di abilitazione al commercio di oggetti preziosi.; la somma in sequestro costituirebbe, in particolare, il corrispettivo di una compravendita tra terzi, in cui egli avrebbe svolto il ruolo di mediatore. Questa la spiegazione della detenzione della somma, che appare priva in realtà, stando alle stesse dichiarazioni del ricorrente, di concreta dimostrazione. Con riferimento, invece, alla motivazione che deve assistere l'applicazione del sequestro conservativo, secondo il principio affermato da Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 'è sufficiente la valutazione della incapienza attuale del debitore' senza necessità di ulteriori dimostrazioni in ordine alla capacità reddituale, componendo in tal modo un iniziale contrasto interpretativo che aveva visto alcune pronunce (ad es. Sez. 2, n. 44148 del 21/09/2012, Galofaro, Rv. 254340) favorevoli a verifiche più approfondite sulla base di plurimi indici di valutazione (conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite è, invece; Sez. 2 n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813). Immutato orientamento della giurisprudenza, da un lato e deduzioni di puro fatto per giustificare la detenzione della somma, dall'altro, costituiscono le ragioni per la declaratoria di inammissibilità anche di tale doglianza.3. Ricorso di lemma [OSCURATO:PERSONA] motivo formulato da tale ricorrente, relativo alla presunta eccessività della pena inflittagli, appare inammissibile per le stesse ragioni svolte in ordine al corrispondente motivo articolato dal precedente ricorrente. Esso si risolve, inoltre, nella mera contestazione del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, nella specie oltre tutto esercitato non solo mediante la conferma del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma anche con un diverso bilanciamento delle stesse con l'aggravante contestata (art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990), previa esclusione, invece, della ritenuta recidiva. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] motivo di censura svolto da tale ricorrente appare inammissibile poiché vertente direttamente sui fatti oggetto di contestazione. Nonostante l'avvio, costituito dalla reiterazione della censura articolata con l'atto di appello riguardante il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, il motivo si struttura nel suo complesso come istanza di ulteriore revisione nel merito della decisione impugnata, indicando più volte specifiche circostanze di fatto (ad es. a pag. 9) da sottoporre all'apprezzamento del giudice di legittimità, che risulta, invece, notoriamente carente di attribuzioni sul punto. Non manca una contestazione in fatto dell'interpretazione di una fonte probatoria (le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) così come una censura generale dell'interpretazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche, peraltro inammissibile poiché costituente quaestio facti come da costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (per tutte v. Sez. U, n. 22471/15, Sebbar cit.). 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] anticipato, tale ricorrente ha definito la propria posizione nel giudizio di appello, raggiungendo con la parte pubblica un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il motivo di doglianza da lui formulato risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., dal momento che il concordato raggiunto ed accolto dalla Corte di merito risulta impugnabile unicamente con lo strumento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, salve limitate eccezioni (Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276228) che, con riferimento al contenuto della doglianza (vizio di motivazione in ordine alla natura qualificata della recidiva ritenuta)inella specie non ricorrono.6. [OSCURATO:PERSONA] motivo di doglianza formulato da tale ricorrente si palesa inammissibile sotto plurimi aspetti. Esso costituisce al tempo stesso mera reiterazione della censura articolata con l'atto di gravame, come tale generico per essere stata la doglianza debitamente considerata e congruamente disattesa dalla Corte di appello (pag. 38-39 sent. impugnata); una indebita invocazione di un rinnovato apprezzamento di risultanze probatorie in sede di legittimità ed infine una non consentita censura in fatto degli esiti delle operazioni tecniche di intercettazioni telefoniche e/o ambientali (v. giur. cit.). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di