CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 maggio 2021
Cassazione n. 46166/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, in data 5 maggio 2021, ha confermato la sentenza con la quale, il 27 maggio 2020, il Tribunale zancleo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), contestato come commesso in Patti il 7 luglio 2014 e consistito nell'aver falsamente dichiarato per l'anno d'imposta 2013, ai fini dell'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, un reddito del nucleo familiare pari ad euro 9.680,20, laddove in realtà per lo stesso anno detto reddito doveva essere calcolato in ragione di C 30.929,54; e nell'avere omesso di dichiarare i redditi per l'anno 2012, anch'essi rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio) calcolati dalla Guardia di Finanza procedente, in euro 34.367,00. La Corte di merito ha respinto le doglianze formulate in sede d'appello dall'imputato, escludendo che egli avesse commesso il fatto per errore scusabile circa l'obbligo di dichiarare i redditi nei termini di cui gli si contesta l'omissione o la falsa dichiarazione, con particolare riguardo ai redditi del padre, deceduto il 9 settembre 2013. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Calò, articolando due motivi di doglianza, preceduti da una premessa in ordine al termine di proposizione del ricorso: sotto quest'ultimo profilo il ricorrente lamenta che, in sede di udienza da remoto, al termine delle conclusioni rassegnate dal difensore, il collegamento via Teams si interrompeva, cosicché il difensore non poteva neppure ascoltare la lettura del dispositivo; nonostante ciò, risulta che la sentenza sia stata depositata con motivazione contestuale in data 5 maggio 2021: ciò che si tradurrebbe in un vulnus al diritto di difesa ove il termine per proporre ricorso per cassazione fosse calcolato tenendo conto delle regole generali in tema di sentenza depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, in base alle quali dovrebbe applicarsi un termine entro il quale al difensore non era stato reso noto neppure il dispositivo. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, che secondo il ricorrente sarebbe nella specie insussistente a causa di un errore di diritto scusabile, non trattandosi di errore sulla legge extrapenale e potendosi invece applicare la nozione di ignoranza inevitabile (di cui alla sentenza C.Cost. n. 364/1988) in relazione al fatto che il Calò non riteneva di dover dichiarare il reddito paterno, essendo il padre deceduto nel corso del 2013, in quanto rassicurato dal proprio avvocato. [OSCURATO:PERSONA] l'esponente richiamando recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali il dolo del delitto contestato al Calò dev'essere rigorosamente provato e va escluso qualora la condotta sia causata da un errore nel controllo e debba perciò considerarsi colposa. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui il deducente richiama i fondamenti normativi, anche alla luce di richiami giurisprudenziali. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si prende atto preliminarmente del rnalfunzionamento del sistema di collegamento da remoto in occasione dell'udienza di definizione del giudizio d'appello, segnalato e documentato dall'esponente in allegato al ricorso. 2. Nel merito, peraltro, il ricorso é manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo di doglianza, a fronte della prospettazione del ricorrente circa la configurabilità di un'ipotesi di ignoranza inevitabile, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (risalente a Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885 e più volte confermato), in base al quale, a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale (secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito), vanno stabiliti i limiti dell'inevitabilità dell'ignoranza. Per il comune cittadino tale condizione é sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioé, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. 2.2. Nel caso di specie, al di là delle contrarie allegazioni del ricorrente, ciò non é assolutamente sostenibile: le disposizioni di riferimento (artt. 76, 79 e 92 del D.P.R. 115/2002) indicano chiaramente che l'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti deve indicare, nell'istanza, la somma dei redditi conseguiti nell'arco dell'intero periodo oggetto dell'ultima dichiarazione ai fini dell'imposta personale sul reddito da ogni componente della famiglia. 2.3. É dunque del tutto chiaro che il Calò fosse tenuto a dichiarare quale fosse il reddito percepito, nell'anno d'imposta precedente ciascuna dichiarazione, dal medesimo e dai componenti della sua famiglia, per tali dovendosi intendere coloro che nel detto periodo erano con lui conviventi, ancorché solo per una parte dell'anno. Ed anzi, la portata affatto univoca delle suddette disposizioni rende evidente che non potrebbe giammai parlarsi di errore inescusabile, siccome incidente su norma richiamata nel precetto penale, al di là delle contrarie affermazioni del ricorrente: ed invero, deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche dei diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 6, Sentenza n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808). Tanto meno potrebbe parlarsi di ignoranza inevitabile del ricorrente, in base alla già vista giurisprudenza apicale. 2.4. Inoltre, e soprattutto, il Calò, nel rivolgere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (la cui formulazione rendeva necessaria la consultazione delle disposizioni sopra richiamate), era certamente e necessariamente consapevole dell'entità reale del reddito familiare, essendo tale reddito di gran lunga superiore (più del doppio) rispetto a quello massimo consentito per la fruizione del beneficio; e dunque certamente sapeva di dichiarare falsamente il possesso di un reddito ben diverso da quello richiesto dalla normativa di riferimento e del fatto che il reddito realmente percepito, a differenza di quello dichiarato, era ostativo all'ottenimento del beneficio richiesto. Ciò conclama anche l'elemento soggettivo del dolo generico, che caratterizza la violazione contestata. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso é parimenti inammissibile siccome manifestamente infondato. La motivazione fornita dalla Corte territoriale circa il complessivo disvalore del fatto, aggravato dall'avvenuto conseguimento del beneficio ingiustamente riconosciutogli, e tale da indurre ad escludere un più mite trattamento sanzionatorio rispetto alla pena inflitta in primo grado, depone ex se per una non minimale gravità del fatto e per l'impossibilità di qualificare il reato per cui si procede come caratterizzato da particolare tenuità ai fini di cui all'art. 131-bis cod.pen.. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu