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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2026

ECLI:EU:C:2026:408
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0483_RES

Causa C‑483/23 A e a. contro Ministero dell’Economia e delle Finanze e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust – Costituente il trust iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Congelamento di fondi e di risorse economiche conferiti nel trust – Nozioni di “appartenenza” e di “controllo”» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Nozioni di appartenenza e di controllo – Situazione di diritto o di fatto che consente a una persona di utilizzare i fondi e le risorse, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi – Inclusione – Inesistenza di un legame giuridico di proprietà o di partecipazione nel capitale dell’entità posseduta o controllata – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/337; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330 e 2022/336] (v. punti 69‑72) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust –Congelamento di fondi e di risorse economiche collegati al costituente il trust oggetto delle misure restrittive – Presupposti – Valutazione della situazione al di là del diritto applicabile e delle clausole dell’atto istitutivo del trust – Elementi che indicano l’esistenza di un’influenza, diretta o indiretta, sui fondi e sulle risorse conferiti nel trust – Elementi che indicano l’esistenza di un controllo, diretto o indiretto, sui fondi e sulle risorse conferiti nel trust [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/337; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330 e 2022/336] (v. punti 73, 92‑106 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la Corte si pronuncia sull’interpretazione e sulla portata del congelamento di fondi previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 ( 1 ), nel caso del costituente un trust iscritto nell’elenco allegato a tale regolamento.

La controversia vede contrapposte, da un lato, quattro società italiane, vale a dire A, B, C e D, nonché T, una società fiduciaria di diritto svizzero, e, dall’altro, le autorità di controllo italiane relativamente al congelamento di fondi delle società A, B, C e D. Queste ultime sono interamente controllate da una società madre che è stata conferita, nel 2007, in un trust ( 2 ), il cui attuale amministratore (trustee) è T. Il 16 marzo 2022 il Comitato di [OSCURATO:PERSONA] italiano ha congelato i fondi appartenenti alle quattro società italiane.

Esso ha infatti ritenuto che tali fondi fossero riconducibili in via indiretta al disponente il trust, il quale è oggetto di misure restrittive ( 3 ) ed è considerato il titolare effettivo di tali società.

L’11 maggio 2022 le società ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio volto all’annullamento del provvedimento di congelamento, facendo valere che il disponente il trust era stato escluso dal novero dei beneficiari il 7 febbraio 2022.

Poiché il disponente poteva tuttavia riacquisire la proprietà dei beni, in caso di cessazione anticipata del trust o di rifiuto dei beneficiari di accettare il trasferimento, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo disponente, iscritto nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, debbano essere considerati «appartenenti» a tale disponente o «controllati» da quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione.

Giudizio della Corte La Corte ritiene, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 riguardi una varietà di ipotesi, che va dalla proprietà dei fondi e delle risorse alle situazioni nelle quali un potere di fatto può essere esercitato sui fondi e sulle risorse, e ciò in modo diretto o indiretto.

Detta disposizione si applica, quindi, alle situazioni di diritto e di fatto nelle quali una persona dispone di un potere che le consente di utilizzare questi ultimi, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi.

Al fine di garantire l’effetto utile di detta disposizione, le nozioni di appartenenza o di controllo ricomprendono le situazioni di fatto che attestano un siffatto potere anche quando tale potere è giuridicamente detenuto da un’altra persona o entità oppure un potere di influenza esiste in assenza di qualsiasi legame giuridico.

Pertanto, quando i fondi e le risorse economiche sono intestati a nome di un trustee, tali fondi e tali risorse possono essere considerati appartenenti al costituente il trust o controllati da quest’ultimo, se tale costituente dispone di un potere che gli permette di utilizzarli, di trarne vantaggio, di disporne o di avere un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee su fondi e su risorse economiche conferiti in tale trust dal medesimo costituente.

Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

La Corte precisa, in secondo luogo, che, per determinare se il costituente ha mantenuto un siffatto potere sui fondi e sulle risorse economiche conferiti nel trust o sulle scelte effettuate dal trustee, il giudice del rinvio può fare riferimento al diritto applicabile al trust e, in particolare, alle prerogative di cui il costituente dispone in forza di quest’ultimo.

Sebbene l’identificazione del rapporto giuridico possa rivelarsi difficile, il giudice del rinvio deve verificare se esiste un’influenza o la possibilità di utilizzare tali fondi, anche se queste ultime non siano formalizzate in atti giuridici.

La Corte indica, a tal riguardo, che i rapporti intercorrenti tra il costituente e le altre persone coinvolte nel trust possono essere presi in considerazione.

A titolo di esempio, il costituente può aver designato persone di fiducia che possono seguire le sue istruzioni o i suoi suggerimenti quanto all’amministrazione del trust.

La destinazione dei fondi conferiti nel trust ad attività il cui costituente o persone ed entità allo stesso collegate siano i principali beneficiari nonché la fornitura di beni o servizi da parte delle società conferite nel trust alle entità possedute in maggioranza dal costituente o dallo stesso controllate possono parimenti costituire indizi dell’influenza di quest’ultimo sul trust.

L’influenza del costituente può anche essere constatata alla luce di diversi indizi, quali la detenzione indiretta della maggioranza del capitale o dei diritti di voto del trustee, il diritto di nominare o di escludere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo del trustee oppure, ancora, l’esercizio di un’influenza determinante sul trustee, anche attraverso società di comodo.

Nelle situazioni in cui talune società siano conferite nel trust, può anche essere constatata un’influenza del costituente qualora il trustee non sia l’amministratore di tali società, ma soltanto il detentore del loro capitale.

In tale ipotesi, spetta al giudice del rinvio verificare i poteri degli amministratori di dette società nonché i rapporti tra tali amministratori e il costituente.

La Corte enuncia, infine, vari elementi che possono di per sé costituire un indizio del controllo di una persona iscritta nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 su un’entità non iscritta in tale elenco, tra i quali figurano, in particolare, il ricorso a strutture inutilmente complesse, il ricorso a trust connessi a una persona oggetto di tali misure, il fatto che alcune di tali entità siano state costituite o abbiano cambiato identità poco tempo prima dell’adozione del regime di sanzioni o della designazione della persona o l’ipotesi che dei trust siano utilizzati come destinatari delle attività di un’entità posseduta o controllata da una persona designata.

La Corte conclude che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo costituente, iscritto nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, devono essere considerati «appartenenti» a tale costituente o «controllati» da quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 ( GU 2022, L 51, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»). ( 2 ) Il trust consente l’iscrizione dei beni conferiti nel trust dal costituente intestati a nome del trustee, il quale li amministra e gestisce in base all’atto istitutivo del trust e ne effettua il trasferimento finale ai beneficiari che acquisiscono la piena proprietà di tali beni al momento del trasferimento. ( 3 ) Con la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 59, pag. 1 ), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 ( GU 2022, L 58, pag. 1 ), il Consiglio ha iscritto il costituente nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura all’allegato della decisione 2014/145 e all’allegato I del regolamento n. 269/2014.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0483_RES Causa C‑483/23 A e a. contro Ministero dell’Economia e delle Finanze e a. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione dell’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Articolo 2, paragrafo 1 – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust – Costituente il trust iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Congelamento di fondi e di risorse economiche conferiti nel trust – Nozioni di “appartenenza” e di “controllo”» Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Nozioni di appartenenza e di controllo – Situazione di diritto o di fatto che consente a una persona di utilizzare i fondi e le risorse, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi – Inclusione – Inesistenza di un legame giuridico di proprietà o di partecipazione nel capitale dell’entità posseduta o controllata – Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/337; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330 e 2022/336] (v. punti 69‑72) Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento di fondi e di risorse economiche – Istituzione di un trust –Congelamento di fondi e di risorse economiche collegati al costituente il trust oggetto delle misure restrittive – Presupposti – Valutazione della situazione al di là del diritto applicabile e delle clausole dell’atto istitutivo del trust – Elementi che indicano l’esistenza di un’influenza, diretta o indiretta, sui fondi e sulle risorse conferiti nel trust – Elementi che indicano l’esistenza di un controllo, diretto o indiretto, sui fondi e sulle risorse conferiti nel trust [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/337; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 2, § 1, 2022/330 e 2022/336] (v. punti 73, 92‑106 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la Corte si pronuncia sull’interpretazione e sulla portata del congelamento di fondi previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 ( 1 ), nel caso del costituente un trust iscritto nell’elenco allegato a tale regolamento. La controversia vede contrapposte, da un lato, quattro società italiane, vale a dire A, B, C e D, nonché T, una società fiduciaria di diritto svizzero, e, dall’altro, le autorità di controllo italiane relativamente al congelamento di fondi delle società A, B, C e D. Queste ultime sono interamente controllate da una società madre che è stata conferita, nel 2007, in un trust ( 2 ), il cui attuale amministratore (trustee) è T. Il 16 marzo 2022 il Comitato di [OSCURATO:PERSONA] italiano ha congelato i fondi appartenenti alle quattro società italiane. Esso ha infatti ritenuto che tali fondi fossero riconducibili in via indiretta al disponente il trust, il quale è oggetto di misure restrittive ( 3 ) ed è considerato il titolare effettivo di tali società. L’11 maggio 2022 le società ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio volto all’annullamento del provvedimento di congelamento, facendo valere che il disponente il trust era stato escluso dal novero dei beneficiari il 7 febbraio 2022. Poiché il disponente poteva tuttavia riacquisire la proprietà dei beni, in caso di cessazione anticipata del trust o di rifiuto dei beneficiari di accettare il trasferimento, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 debba essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo disponente, iscritto nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, debbano essere considerati «appartenenti» a tale disponente o «controllati» da quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione. Giudizio della Corte La Corte ritiene, in primo luogo, che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 riguardi una varietà di ipotesi, che va dalla proprietà dei fondi e delle risorse alle situazioni nelle quali un potere di fatto può essere esercitato sui fondi e sulle risorse, e ciò in modo diretto o indiretto. Detta disposizione si applica, quindi, alle situazioni di diritto e di fatto nelle quali una persona dispone di un potere che le consente di utilizzare questi ultimi, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi. Al fine di garantire l’effetto utile di detta disposizione, le nozioni di appartenenza o di controllo ricomprendono le situazioni di fatto che attestano un siffatto potere anche quando tale potere è giuridicamente detenuto da un’altra persona o entità oppure un potere di influenza esiste in assenza di qualsiasi legame giuridico. Pertanto, quando i fondi e le risorse economiche sono intestati a nome di un trustee, tali fondi e tali risorse possono essere considerati appartenenti al costituente il trust o controllati da quest’ultimo, se tale costituente dispone di un potere che gli permette di utilizzarli, di trarne vantaggio, di disporne o di avere un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee su fondi e su risorse economiche conferiti in tale trust dal medesimo costituente. Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento. La Corte precisa, in secondo luogo, che, per determinare se il costituente ha mantenuto un siffatto potere sui fondi e sulle risorse economiche conferiti nel trust o sulle scelte effettuate dal trustee, il giudice del rinvio può fare riferimento al diritto applicabile al trust e, in particolare, alle prerogative di cui il costituente dispone in forza di quest’ultimo. Sebbene l’identificazione del rapporto giuridico possa rivelarsi difficile, il giudice del rinvio deve verificare se esiste un’influenza o la possibilità di utilizzare tali fondi, anche se queste ultime non siano formalizzate in atti giuridici. La Corte indica, a tal riguardo, che i rapporti intercorrenti tra il costituente e le altre persone coinvolte nel trust possono essere presi in considerazione. A titolo di esempio, il costituente può aver designato persone di fiducia che possono seguire le sue istruzioni o i suoi suggerimenti quanto all’amministrazione del trust. La destinazione dei fondi conferiti nel trust ad attività il cui costituente o persone ed entità allo stesso collegate siano i principali beneficiari nonché la fornitura di beni o servizi da parte delle società conferite nel trust alle entità possedute in maggioranza dal costituente o dallo stesso controllate possono parimenti costituire indizi dell’influenza di quest’ultimo sul trust. L’influenza del costituente può anche essere constatata alla luce di diversi indizi, quali la detenzione indiretta della maggioranza del capitale o dei diritti di voto del trustee, il diritto di nominare o di escludere la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo del trustee oppure, ancora, l’esercizio di un’influenza determinante sul trustee, anche attraverso società di comodo. Nelle situazioni in cui talune società siano conferite nel trust, può anche essere constatata un’influenza del costituente qualora il trustee non sia l’amministratore di tali società, ma soltanto il detentore del loro capitale. In tale ipotesi, spetta al giudice del rinvio verificare i poteri degli amministratori di dette società nonché i rapporti tra tali amministratori e il costituente. La Corte enuncia, infine, vari elementi che possono di per sé costituire un indizio del controllo di una persona iscritta nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 su un’entità non iscritta in tale elenco, tra i quali figurano, in particolare, il ricorso a strutture inutilmente complesse, il ricorso a trust connessi a una persona oggetto di tali misure, il fatto che alcune di tali entità siano state costituite o abbiano cambiato identità poco tempo prima dell’adozione del regime di sanzioni o della designazione della persona o l’ipotesi che dei trust siano utilizzati come destinatari delle attività di un’entità posseduta o controllata da una persona designata. La Corte conclude che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo costituente, iscritto nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento, devono essere considerati «appartenenti» a tale costituente o «controllati» da quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 ( GU 2022, L 51, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»). ( 2 ) Il trust consente l’iscrizione dei beni conferiti nel trust dal costituente intestati a nome del trustee, il quale li amministra e gestisce in base all’atto istitutivo del trust e ne effettua il trasferimento finale ai beneficiari che acquisiscono la piena proprietà di tali beni al momento del trasferimento. ( 3 ) Con la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 59, pag. 1 ), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 ( GU 2022, L 58, pag. 1 ), il Consiglio ha iscritto il costituente nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura all’allegato della decisione 2014/145 e all’allegato I del regolamento n. 269/2014.
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