Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 42/1971
ECLI:IT:COST:1971:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] e
Pietro, opponenti avverso il decreto penale col quale erano stati
condannati, tra l'altro, alla pena di lire 470.000 di ammenda per avere
omesso di accantonare presso la Cassa edile della provincia di Teramo,
o presso un Istituto bancario, la percentuale della retribuzione dovuta
per ferie, festività e gratifica natalizia a 94 lavoratori dipendenti
per i mesi di maggio, giugno e luglio 1967, nonché per avere omesso di
versare alla Cassa edile stessa il contributo paritetico, il pretore di
Teramo, con ordinanza in data 18 marzo 1969, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli
artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio
1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini e
dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865 (rectius n. 780)
per la parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6 ed 11 del
contratto collettivo integrativo del predetto, 30 settembre 1959 per la
provincia di Teramo, in riferimento agli artt. 3; 18, 23, 39 e 76 della
Costituzione.
Nel provvedimento si segnala innanzi tutto come sia evidente il
contrasto tra le norme in questione, che prevedono l'istituzione delle
casse edili ed i contributi ad esse dovuti, e la legge di delegazione
14 luglio 1959, n. 741, che assumeva come fine l'emanazione di norme
dirette a stabilire un trattamento economico e normativo minimo
inderogabile, ma si ravvisa altresì un contrasto con gli artt. 39, 23,
36 e 3 della Costituzione.
A giudizio del pretore di Teramo l'art. 39 sarebbe violato in
quanto l'istituzione obbligatoria delle casse edili verrebbe a limitare
il principio della libertà sindacale mediante l'imposizione di
obblighi contributivi a carico di tutti gli appartenenti alla
categoria, anche se non iscritti ai sindacati.
La violazione dell'art. 23 deriverebbe d'altronde dal fatto che la
misura dei contributi non è determinata dalla legge, ma lasciata alle
successive decisioni delle rappresentanze sindacali, mentre la
violazione dell'art. 36 risulterebbe dalla circostanza che la
destinazione alle casse edili di una quota della retribuzione si
risolverebbe in un atto di disposizione della retribuzione stessa, non
consentita dalla norma costituzionale.
Infine la violazione dell'art. 3 deriverebbe dalla circostanza che
mentre l'inosservanza di esse da parte dei datori di lavoro è
sanzionata penalmente, nessuna sanzione è prevista per la inosservanza
che sia eventualmente commessa dai lavoratori.
Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
L'articolo unico del D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui
rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo
nazionale di lavoro suddetto, è stato già dichiarato illegittimo con
la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la questione,
nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Deve invece essere decisa per la prima volta la questione
concernente l'articolo unico del D.P.R. n. 780 del 1961, nella parte
in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 6 ed 11 del contratto
collettivo integrativo per la provincia di Teramo ; la quale, pur
presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la
sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da
ultimo quelle n. 71, 126 e 162 del 1970), quanto meno per ciò che
attiene alla dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione,
riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente
dichiarate illegittime con tali pronunce.
Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di
Teramo si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei
contratti collettivi rese efficaci erga omnes le quali stabiliscono
l'obbligo degli imprenditori edili di depositare somme presso le casse
edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è
stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14
luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violano l'art. 76 della
Costituzione.
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 6 va
limitata al terzo comma che è il solo ad occuparsi dei versamenti alle
casse edili.
Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi
d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129
del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci erga omnes gli
artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio
1959 per gli addetti all'edilizia;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga
omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di
lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia
di Teramo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.
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